INDICE |
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Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO I |
PRINCIPI E NORME GENERALI |
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Capo I.1 |
Finalità,
articolazione, efficacia e regime transitorio |
Art. I.1.1 |
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Art. I.1.2 |
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Art. I.1.3 |
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Art. I.1.4 |
|
Art. I.1.5 |
Varianti al RUE – misura di salvaguardia
|
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TITOLO II |
PARAMETRI, USI ED INTERVENTI |
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Capo II.1 |
Parametri, indici ed oggetti urbanistici ed edilizi – definizioni e
specifiche applicative |
Art. II.1.2 |
|
Art. II.1.3 |
|
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Capo II.2 |
Classificazione degli usi |
Art. II.2.1 |
Classificazione degli usi del suolo nello Spazio naturalistico
e nello Spazio rurale |
Art. II.2.2 |
|
Art. II.2.3 |
|
Art. II.2.4 |
|
|
|
Capo II.3 |
Classificazione degli interventi |
Art. II.3.1 |
|
Art. II.3.2 |
|
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TITOLO III |
MODALITA’
ATTUATIVE, OPERE DI URBANIZZAZIONE, DOTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, PROMOZIONE
DEL PAESAGGIO E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’ |
|
|
Capo III.1 |
Modalità
attuative |
Art. III.1.1 |
|
Art. III.1.2 |
|
Art. III.1.3 |
|
Art. III.1.4 |
|
Art. III.1.5 |
|
|
|
Art. III.1.6 |
|
Art. III.1.7 |
|
|
|
Capo III.2 |
Riferimenti per la gestione |
Art. III.2.1 |
|
Art. III.2.2 |
|
Art. III.2.3 |
|
Art. III.2.4 |
|
Art. III.2.5 |
|
|
|
Capo III.3 |
Dotazioni pubbliche (standard) e private |
Art. III.3.1 |
Dotazioni
pubbliche (standard urbanistici)
|
Art. III.3.2 |
Parcheggi
privati e privati di uso pubblico
|
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Capo III.4 |
Promozione del paesaggio
|
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Art. III.4.1 |
Finalità, elaborati e campo di applicazione
|
|||
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Art. III.4.2 |
Classificazione paesaggistica
degli interventi e modalità e procedura di definizione progettuale
dell’inserimento paesaggistico degli interventi
|
|||
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|||
|
Capo III.5 |
Premialità per interventi di
qualificazione e sostenibilità |
|||
|
Art. III.5.1 |
Finalità e campo di
applicazione
|
|||
|
Art. III.5.2 |
Demolizione e ricostruzione
|
|||
|
Art. III.5.3 |
Interventi sull’intero
edificio
|
|||
|
Art. III.5.4 |
||||
|
Art. III.5.5 |
||||
Art. III.5.6 |
|||||
Art. III.5.7 |
|||||
Art. III.5.8 |
|||||
|
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||||
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||||
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Parte
Seconda DISCIPLINA URBANISTICA
|
|||
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||||
TITOLO IV |
DISCIPLINA DEI SISTEMI |
||||
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||||
Capo IV.1 |
Sistema paesaggistico-ambientale
|
||||
Art. IV.1.1 |
|||||
Art. IV.1.2 |
|||||
Art. IV.1.3 |
|||||
Art. IV.1.4 |
|||||
Art. IV.1.5 |
|||||
Art. IV.1.6 |
Viabilità e canali storici
|
||||
Art. IV.1.7 |
|||||
Art. IV.1.8 |
|||||
Art. IV.1.9 |
|||||
Art. IV.1.10 |
|||||
Art. IV.1.11 |
|||||
Art. IV.1.12 |
Percorsi ciclopedonali
naturalistici, agropaesaggistici, e itinerari enogastronomici e turistici |
||||
Art. IV.1.13 |
|||||
Art. IV.1.14 |
|||||
Capo IV.2 |
Sistema della mobilità |
||||
Art. IV.2.2 |
|||||
Art. IV.2.3 |
|||||
Art. IV.2.4 |
Percorsi
pedonali ciclabili e piste ciclopedonali – sovrappassi o sottopassi |
||||
Art. IV.2.5 |
Articolazione
e disciplina della linea ferroviaria e stazioni |
||||
Art. IV.2.6 |
|||||
Art. IV.2.7 |
Disciplina
dei nodi di scambio e di servizio: canale portuale e aeroporto |
||||
Art. IV.2.8 |
Disciplina dei
nodi di scambio e di servizio: parcheggi principali |
||||
|
|
||||
Capo IV.3 |
Sistema delle dotazioni territoriali |
||||
Art. IV.3.1 |
|||||
Art. IV.3.2 |
|||||
Art. IV.3.3 |
|||||
Art. IV.3.4 |
|||||
Art. IV.3.5 |
|||||
Art. IV.3.6 |
|||||
Art. IV.3.7 |
Articolazione
delle Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico |
||||
Art. IV.3.8 |
|||||
Art. IV.3.9 |
|||||
Art. IV.3.10 |
|||||
Art. IV.3.11 |
|||||
Art. IV.3.12 |
|||||
TITOLO V |
SPAZIO
NATURALISTICO |
|
|||
|
|
|
|||
Capo V.1 |
Finalità e disposizioni generali
|
|
|||
Art. V.1.1 |
|
||||
Art. V.1.2 |
|
||||
Art. V.1.3 |
Articolazione
delle componenti Idrogeomorfologiche-vegetazionali dello Spazio Naturalistico
|
|
|||
|
|
|
|||
Capo V.2 |
Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali |
|
|||
Art. V.2.1 |
|
||||
Art. V.2.2 |
|
||||
Art. V.2.3 |
|
||||
Art. V.2.4 |
|
||||
|
|||||
Art. V.2.6 |
|
||||
Art. V.2.7 |
|
||||
Art. V.2.8 |
|
||||
Art. V.2.9 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo V.3 |
Forme insediative |
|
|||
Art. V.3.1 |
|
||||
Art. V.3.2 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo V.4 |
Attrezzature e impianti |
|
|||
Art. V.4.1 |
|
||||
Art. V.4.2 |
Servizi e attrezzature del Corpo
Carabinieri per la tutela Forestale |
|
|||
Art. V.4.3 |
|
||||
|
|
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|||
|
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|||
TITOLO VI |
SPAZIO
RURALE |
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|||
|
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|||
Capo VI.1 |
Finalità e disposizioni generali |
|
|||
Art. VI.1.1 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo VI.2 |
Uso produttivo del suolo |
|
|||
Art. VI.2.1 |
Articolazione
delle componenti dell’uso produttivo del suolo |
|
|||
|
|||||
Zone
di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola |
|
||||
Art. VI.2.4 |
Zone
di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola |
|
|||
Art. VI.2.5 |
Zone
di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria (ex ERSA), |
|
|||
|
|||||
Art. VI.2.7 |
|
||||
Art. VI.2.8 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo VI.3 |
Uso insediativo |
|
|||
Art. VI.3.1 |
Articolazione
dell’uso insediativo: Forme insediative, Impianti e attrezzature per attività |
|
|||
Art. VI.3.2 |
|
||||
Art. VI.3.3 |
|
||||
Art. VI.3.4 |
|
||||
Art. VI.3.5 |
|
||||
Art. VI.3.6 |
|
||||
Art. VI.3.7 |
|
||||
Art. VI.3.8 |
|
||||
Art. VI.3.9 |
|
||||
Art. VI.3.10 |
|
||||
Art. VI.3.11 |
|
||||
Art. VI.3.12 |
|
||||
Art. VI.3.13 |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
TITOLO VII |
SPAZIO
PORTUALE |
|
|||
|
|
|
|||
Capo VII.1 |
Finalità e
disciplina dello Spazio portuale
|
|
|||
Art. VII.1.1 |
Finalità e
articolazione delle componenti dello spazio portuale |
|
|||
Art. VII.1.2 |
|
||||
Art. VII.1.3 |
Aree
consolidate per attività produttive portuali Destinazioni/esclusioni |
|
|||
Art. VII.1.4 |
|
||||
Art. VII.1.5 |
|
||||
Art. VII.1.6 |
|
||||
Art. VII.1.7 |
|
||||
Art. VII.1.8 |
|
||||
Art. VII.1.9 |
|
||||
Art. VII.1.10 |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
TITOLO VIII |
SPAZIO URBANO |
|
|||
|
|
|
|||
Capo VIII.1 |
Finalità e disposizioni generali
|
|
|||
Art. VIII.1.1 |
Finalità e
Articolazione delle componenti dello Spazio urbano |
|
|||
Art. VIII.1.2 |
Modalità attuative particolari per lo spazio urbano e
flessibilità degli usi |
|
|||
|
|
|
|||
Capo VIII.2 |
Città storica
|
|
|||
Art. VIII.2.1 |
|
||||
Art. VIII.2.2 |
|
||||
Art. VIII.2.3 |
Edifici e/o
complessi di valore monumentale - Patrimonio UNESCO-CSU |
|
|||
Art. VIII.2.4 |
Edifici e/o complessi
di valore architettonico e monumentale CSM |
|
|||
Art. VIII.2.5 |
Edifici e/o
complessi di valore storico artistico e/o architettonico CSA |
|
|||
Art. VIII.2.6 |
Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario
e/o tipologico CSD |
|
|||
Art. VIII.2.7 |
|
||||
Art. VIII.2.8 |
|
||||
Art. VIII.2.9 |
|
||||
Art. VIII.2.10 |
|
||||
Art. VIII.2.11 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo VIII.3 |
Elementi di caratterizzazione della Città storica |
|
|||
Art. VIII.3.1 |
|
||||
Art. VIII.3.2 |
|
||||
Art. VIII.3.3 |
Centralità e/o
Assi di valorizzazione commerciale e turistica |
|
|||
|
|
|
|||
Capo VIII.4 |
Città a conservazione morfologica |
|
|||
Art. VIII.4.1 |
Articolazione del Tessuto edilizio caratterizzato da
edifici a conservazione morfologica |
|
|||
Art. VIII.4.2 |
|
||||
Art. VIII.4.3 |
|
||||
Art. VIII.4.4 |
|
||||
Art. VIII.4.5 |
|
||||
Art. VIII.4.6 |
|
||||
Art. VIII.4.7 |
|
||||
|
|
|
|||
Capo VIII.5 |
Elementi di caratterizzazione della
Città a conservazione morfologica |
|
|||
Art. VIII.5.1 |
Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale
e turistica |
|
|||
Capo VIII.6 |
Città consolidata
o in via di consolidamento |
|
|||
Art. VIII.6.1 |
|
||||
Art. VIII.6.2 |
|
||||
Art. VIII.6.3 |
|
||||
Art. VIII.6.4 |
|
||||
Art. VIII.6.5 |
|
||||
Art. VIII.6.6 |
Aree inedificate
interne ai tessuti ad alta densità di standard pubblico |
|
|||
Art. VIII.6.7 |
|
||||
Art. VIII.6.8 |
|
||||
Art. VIII.6.9 |
|
||||
Art. VIII.6.10 |
|
||||
Art. VIII.6.11 |
|
||||
Art. VIII.6.11 bis |
Disposizioni per aree con attività economiche oggetto di variante
urbanistica ai sensi di disposizioni di legge sovraordinati |
|
|||
Art. III.6.12 |
Disciplina dei tessuti e/o manufatti per attività
produttive |
|
|||
Art. VIII.6.13 |
|
||||
Art. VIII.6.14 |
|
||||
Art. VIII.6.15 |
|
||||
Art. VIII.6.16 |
Disciplina delle
strutture ricettive all’aria aperta, extra alberghiere e altre tipologie
ricettive |
|
|||
Art. VIII.6.17 |
Articolazione della Città consolidata o in via di
consolidamento per attività terziarie e/o miste |
|
|||
Art. VIII.6.18 |
Disciplina dei Complessi, edifici e/o impianti per
attività terziarie e/o miste |
|
|||
|
|
|
|||
Capo VIII.7 |
Elementi di caratterizzazione della
Città consolidata o in via di consolidamento |
|
|||
Art. VIII.7.1 |
Articolazione degli elementi di caratterizzazione della
città consolidata o in via di consolidamento |
|
|||
Art. VIII.7.2 |
Centralità e/o
assi di valorizzazione commerciale e turistica |
|
|||
Art. VIII.7.3 |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
Parte
Terza DISCIPLINA EDILIZIA
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
TITOLO IX |
ABILITAZIONE
ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI |
|
||
|
|
|
|
||
|
Capo IX.1 |
Titoli abilitativi edilizi e relativi
procedimenti e attività edilizia libera |
|
||
|
Art. IX.1.1 |
Attività edilizia libera e titoli abitativi |
|
||
|
Art. IX.1.2 |
Soggetti legittimati a richiedere il titolo abilitativo |
|
||
|
Art. IX.1.3 |
Voltura del titolo edilizio |
|
||
|
Art. IX.1.4 |
Elaborati di progetto |
|
||
|
Art. IX.1.5 |
Calcolo del contributo di costruzione |
|
||
|
Efficacia del permesso di costruire: ritiro,
inizio e fine lavori, decadenza e proroga |
|
|||
|
Richiesta e rilascio di valutazione
preventiva |
|
|||
|
|
|
|||
|
Commissione
per |
|
|||
|
Definizione e
compiti della CQAP |
|
|||
|
Composizione e
nomina della CQAP |
|
|||
|
Funzionamento
della CQAP |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TITOLO X |
ESECUZIONE DELLE OPERE:
PROCEDURE ED ADEMPIMENTI |
|
||
|
|
|
|
||
|
Capo X.1 |
Esecuzione
dei lavori e varianti |
|
||
|
Art. X.1.1 |
Esecuzione delle opere |
|
||
|
Art. X.1.2 |
Comunicazione di inizio lavori per
interventi soggetti a PdC |
|
||
|
Art. X.1.3 |
Varianti |
|
||
|
Art. X.1.4 |
Organizzazione e conduzione del
cantiere |
|
||
|
Art. X.1.5 |
Fine lavori e certificato di conformità edilizia e agibilità |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
TITOLO XI |
QUALITA’
DELLO SPAZIO E DEL COSTRUITO |
|
||
|
|
|
|
||
|
Capo XI.1 |
Qualità
urbana, ambientale e paesaggistica |
|
||
|
Art. XI.1.1 |
Requisiti delle
opere edilizie |
|
||
|
Art. XI.1.2 |
Impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, apparati di ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari, impianti per telefonia mobile e per
emittenti audio-televisive e impianti termici |
|
||
|
Art. XI.1.3 |
Regolamentazione delle acque reflue,
superficiali e sotterranee |
|
||
|
Art. XI.1.4 |
Perforazione di pozzi |
|
||
|
Art. XI.1.5 |
Coperture, canali di gronda,
pluviali |
|
||
|
Decoro,
manutenzione e sicurezza degli edifici e salvaguardia del patrimonio
architettonico |
|
|||
|
Interventi relativi a cippi,
monumenti e lapidi storiche |
|
|||
|
Elementi aggettanti su spazi
pubblici |
|
|||
|
Chiusura o modificazione di spazi
loggiati o porticati |
|
|||
|
Recinzioni e mura di cinta |
|
|||
|
Cancelli, accessi carrabili, rampe |
|
|||
|
Elementi di arredo
delle aree pertinenziali |
|
|||
|
Spazi per attività sportive,
ricreative |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Art. XI.2.5 |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TITOLO XII |
VIGILANZA E SANZIONI |
|
||
|
|
|
|||
|
Capo XII.1 |
|
|||
|
Art. XII.1.1 |
|
|||
|
Art. XII.1.2 |
|
|||
|
Art. XII.1.3 |
|
|||
|
Art. XII.1.4 |
Prescrizioni opere edilizie minori |
|
||
|
Art. XII.1.5 |
Edifici esistenti in contrasto |
|
||
|
|
|
|
||
|
Capo XII.2 |
Sanzioni |
|
||
|
Art. XII.2.1 |
Sanzioni |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Allegato Regolamento Edilizio Comunale |
|
||
|
|
(redatto in forma tabellare ai sensi dell'art. 2 c.2
lettera b) dell'Atto di Coordinamento Tecnico per la Semplificazione e
l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della
legge regionale n. 15 del 2013 approvato con DGR n. 922 del 28/06/2017) |
|
||
ABBREVIAZIONI e SIMBOLOGIE usate nel testo
AI |
Area dell’insediamento |
ARPAE |
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Energia |
AUSL |
Azienda Unità Sanitaria Locale |
C.C. |
Consiglio Comunale |
CdRD |
Centro di Raccolta Differenziata |
CER |
Canale Emiliano Romagnolo |
CILA |
Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata |
CQAP |
Commissione per |
C.R. |
Consiglio Regionale |
D |
Demolizione |
DAL |
Delibera Assemblea Legislativa |
DCC |
Delibera di Consiglio Comunale |
DCR |
Delibera di Consiglio Regionale |
De |
Distanza tra edifici/Distacco |
DGR |
Delibera di giunta Regionale |
DL |
Decreto Legge |
D.Lgs |
Decreto Legislativo |
DM |
Decreto Ministeriale |
DPR |
Decreto del Presidente della Repubblica |
H |
Altezza dell’edificio |
IC |
Indice di copertura |
IPT/IPF |
Indice di permeabilità |
IVL |
Indice di
visuale libera |
L. |
Legge Nazionale |
L.R. |
Legge Regionale |
MBE |
Miglioramento Bio-Energetico |
MIA |
Mitigazione d’Impatto Ambientale |
MO |
Manutenzione
Ordinaria |
MS |
Manutenzione Straordinaria |
NC |
Nuova
Costruzione |
NTA |
Norme Tecniche di Attuazione |
PAE |
Piano Comunale Attività Estrattive |
PAIR |
Piano Area Integrato Regionale |
PAS |
Procedura Abilitativa Semplificata |
PAT |
Piattaforma
di Accessibilità Turistica |
PdC |
Permesso di Costruire |
PGTU |
Piano Generale del Traffico Urbano |
Pk |
Parcheggio |
POC |
Piano Operativo Comunale |
PRG |
Piano Regolatore Generale |
PRSR |
Piano Regionale di Sviluppo
Regionale |
PSC |
Piano Strutturale Comunale |
PT |
Piano Terra |
PTCP |
Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale |
PU |
Progetto Unitario |
PUA |
Piano Urbanistico Attuativo |
P.U.A.A.I.F. |
Piano di
Utilizzo Aree Artigianali Industriali del Forese |
PUAO |
Progetto unitario assistito da Atto
d’Obbligo |
PUC |
Progetto Unitario assistito da
Convenzione |
PUMS |
Piano Urbano Mobilità Sostenibile |
RCI |
Regolamento Comunale d’Igiene |
RD |
Regio Decreto |
RE |
Ristrutturazione
edilizia |
RER |
Regione Emilia-Romagna |
RIR |
Rischio d’Incidente Rilevante |
RRA |
Recupero e risanamento delle Aree
libere |
RRAN |
Ripristino/Restauro Ambientale
Naturalistico |
RRC |
Restauro e Risanamento Conservativo
|
RS |
Restauro Scientifico |
RT |
Ripristino Tipologico |
RU |
Ristrutturazione Urbanistica |
RUE |
Regolamento Urbanistico Edilizio |
SA |
Superficie accessoria |
SABAP |
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio |
SC |
Superficie complessiva |
SCIA |
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività |
SCO |
Superficie Coperta |
SF |
Superficie fondiaria |
SIT |
Sistema Informativo
Territoriale |
SL |
Superficie Lorda |
s.m.i. |
Successive modifiche e/o
integrazioni |
SP |
Superficie permeabile |
ST |
Superficie Totale |
STER |
Superficie territoriale |
SU |
Superficie utile |
SUAP |
Sportello Unico Attività Produttive |
SUE |
Sportello Unico per
l'Edilizia |
Sv |
Superficie di vendita |
UE |
Unità edilizia |
Uf |
Indice di edificabilità fondiaria |
VALSAT |
Valutazione preventiva della
Sostenibilità Ambientale e Territoriale |
VLA |
Valorizzazione Ambientale |
VT |
Volume totale o Volumetria
Complessiva |
|
|
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
principi e norme generali
capo I.1 |
finalità, articolazione, efficacia e regime
transitorio |
[Art. I.1.1] |
|
|
||||||||||||||||||
Le presenti norme di attuazione
del RUE, redatto ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità al PSC del
Comune di Ravenna, approvato con deliberazione di C.C. - P.V. n 25/2007,
disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle
diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi.
Qualora le problematiche riguardino casi unici e specifici sono disciplinate
dagli Obiettivi di località, di cui all’art. III.1.4. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Le presenti norme di attuazione
del RUE sono articolate in tre parti: |
|
|||||||||||||||||||
|
Parte prima |
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|||||||||||||||||
|
Parte seconda |
DISCIPLINA URBANISTICA |
|
|||||||||||||||||
|
Parte terza |
DISCIPLINA EDILIZIA |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Forma ed elaborati |
|
|||||||||||||||||||
Il RUE organizza i propri
contenuti urbanistici di cui al precedente articolo in riferimento ai Sistemi
ed agli Spazi individuati dal PSC e di cui all’art.4, c2 delle relative NTA.
Ove necessario il RUE specifica ed integra le componenti in cui il PSC divide
Sistemi e Spazi. |
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Gli elaborati del RUE sono i seguenti : |
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a) |
descrittivi: |
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RUE 1 |
Relazione |
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b) |
prescrittivi: |
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RUE 2/n |
Regimi normativi della città
esistente e del territorio extraurbano quadro d’unione, n° 100 planimetrie
in rapp.1:5.000 |
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RUE 3 |
Regimi normativi della città a conservazione morfologica: RUE 3.1 Capoluogo e San Pietro in Vincoli in
rapp. 1:2.000 RUE 3.2 Marina di Ravenna in rapp. 1:2.000 |
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RUE 4 |
Regimi normativi della Città storica: RUE 4.1.1-9 Capoluogo in rapp.1:1.000 RUE 4.1.10 Centri del Forese in rapp.1:2.000 Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche RUE 4.2.1 Capoluogo in rapp. 1:2000 RUE 4.2.2 Centri del Forese in rapp. 1:2.000 |
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RUE 5 |
Norme Tecniche di Attuazione: |
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Parte prima |
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Parte seconda |
DISCIPLINA URBANISTICA |
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Parte terza |
DISCIPLINA EDILIZIA |
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Le Norme Tecniche d’Attuazione sono
accompagnate inoltre da allegati raccolti nell’elaborato RUE 5.1 denominato
“QUADERNO ALLEGATI DEL RUE” che ne costituisce parte integrante e
sostanziale: |
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5.1 |
QUADERNO ALLEGATI DEL RUE: |
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Allegato A) |
Abrogato con Delibera di C.C. n.
147 del 17/09/2019 |
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Allegato B) |
Obiettivi di località |
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Allegato C) |
Rete ecologica: Abaco degli
interventi tipo |
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Allegato D) |
Edifici di valore tipologico
documentario: Abaco degli schemi di ampliamento |
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Allegato E) |
Edifici degli appoderamenti ex
ERSA: Abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione |
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Allegato F) |
F1) |
Abaco dei colori murari di
riferimento per il centro storico |
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F2) |
Abaco dei colori murari di
riferimento per la zona agricola |
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Allegato G) |
Scheda Co.R. S1 “Villaggio del
Fanciullo” Ponte Nuovo |
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Allegato H) |
Disciplina paesaggistica: Griglia
di valutazione |
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Il RUE si compone inoltre del Piano dell’Arenile. |
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c) |
gestionali: |
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RUE 6 |
Piano dei Servizi Allegati: |
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RUE 6.1 |
Il sistema del verde del capoluogo:
Masterplan in rapp 1:5.000 |
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RUE 6.2 |
Il sistema del verde del capoluogo
tipologie in rapp 1:10.000 |
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RUE 6.3 |
Il sistema del verde del capoluogo:
Stato di attuazione della cintura verde in rapp 1:10.000 |
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RUE 6.4 |
Edilizia Sociale: Stato di fatto e
previsioni PSC in rapp 1:10.000 |
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RUE 6.5 |
Piano dei Servizi: Il Capoluogo: in
rapp 1:10.000 |
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RUE 6.6 |
Piano dei Servizi: Il Centro
Storico in rapp 1:2.000 |
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RUE 7 |
Guida all’inserimento paesaggistico
degli interventi: |
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RUE 7.1 |
Carta dei caratteri del paesaggio e
contesti paesistici locali |
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RUE 7.2 |
Abaco delle morfotipologie
paesistiche ricorrenti |
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RUE 7.3 |
Repertorio dei criteri e degli
indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi |
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RUE 8 |
Rapporto di VALSAT |
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RUE 8.1 |
Rapporto di VALSAT – Variante 2015 di adeguamento e
semplificazione del RUE |
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RUE 8.2 |
Rapporto di Valsat
- Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE |
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RUE 8.3 |
Rapporto di Valsat
- Variante RUE, RUE arenile, beni demaniali e comunali |
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RUE 9 |
Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del
D.Lgs 42/2004 |
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RUE 10 |
Tavola dei vincoli – Scheda vincoli |
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RUE 10.1 |
Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio art.136 e art.142 |
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RUE
10.2 |
Overlay vincoli ambientali vigenti |
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RUE
10.3 |
Overlay vincoli di PTCP |
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RUE
10.3.1 |
Overlay sintesi del PTCP: Tutela dei sistemi
ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali |
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RUE
10.3.2 |
Overlay sintesi del PTCP: dossi, paleodossi e
sistemi dunosi |
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RUE
10.3.3 |
Overlay sintesi del PTCP: Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) |
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RUE
10.4 |
Overlay Piani stralcio di bacino - Rischio
idrogeologico |
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RUE 10.4.1 |
Overlay direttiva verifiche idrauliche e
accorgimenti tecnici – Piani stralcio Bacino Fiumi Romagnoli |
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RUE 10.5 |
Overlay canali rete scolante – Consorzio di
Bonifica |
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RUE 11 |
Studio di
microzonazione sismica (approfondimento al II° livello DAL Regione
Emilia-Romagna n. 112/2007 e s.m.i.) |
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RUE 12 |
Carta della tutela delle potenzialità
archeologiche del territorio |
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RUE 12a - Carta della tutela
delle potenzialità archelogiche del territorio QUADRO CONOSCITIVO |
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QC 01 |
RELAZIONE - Potenzialità archelogiche del territorio |
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QC 02 |
Catalogo dei siti
archeologici del territorio comunale di Ravenna |
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QC 03 |
Schede dei siti
archeologici: Ravenna città |
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QC 04 |
Schede dei siti
archeologici: Frazioni |
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QC 05 a-b-c |
Carta archeologica
del territorio comunale |
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QC 06 |
Carta archeologica
del territorio comunale |
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QC 07 |
Carta archeologica
della città di Ravenna |
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QC 08 |
Carta del
microrilievo del centro storico di Ravenna |
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QC 09 |
Sezioni dei sondaggi
a carotaggio continuo nel centro di Ravenna |
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QC 10 |
Carta delle
potenzialità archeologiche del territorio |
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RUE 12b - Carta delle tutele |
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CA 01 |
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA - Tutela delle potenzialità archeologiche |
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CA 02 |
Carta della tutela
delle potenzialità archeologiche del territorio |
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Ai fini dell'attuazione delle
previsioni di RUE trovano applicazione inoltre le seguenti tavole gestionali
allegate al PSC di cui al seguente elenco: |
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Gli Elaborati gestionali sono: |
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a) |
G 2: |
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- |
G 2.1 Carta per la
qualità del territorio in rapporto 1:60.000 |
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- |
G 2.2 Carta per la
qualità del capoluogo in rapporto 1:10.000 |
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b) |
G 3: Repertorio dei
contesti paesistici |
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c) |
G 4: Rapporto di
VALSAT |
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Hanno inoltre valore di
elaborato gestionale i seguenti elaborati del quadro conoscitivo: |
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- |
B.3.2.a |
Carta dei rischi di
origine antropica: aree soggette a rischio di incidente rilevante |
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- |
D.1.1.a |
Sintesi del PTCP |
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- |
D.1.1.b |
Ambiti di tutela del
PTCP: dossi e sistemi dunosi |
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- |
D.1.1.c |
Piani di Bacino: zone a
rischio di inondabilità |
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- |
D.1.3.a |
Carte dei vincoli
indotti: fasce di rispetto elettrodotti alta tensione-impianti e servizi |
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Ambiti e componenti soggetti a POC |
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Nelle tavole di piano e in Legenda
sono riportate le componenti che il PSC rinvia al POC. Dette componenti,
in riferimento allo Spazio o al Sistema di appartenenza, sono elencate nei
commi che seguono. |
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Ricadono
nello Spazio rurale: Zone agricole
periurbane - con funzione di forestazione e
filtro - con funzione pubblico-privata
di interesse generale |
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Ricadono
nel Sistema paesaggistico ambientale: Ambiti
di valorizzazione naturalistica (Avn)
da |
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Ricadono nel Sistema della mobilità: |
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a) |
viabilità extraurbana
carrabile di progetto comprensiva di svincoli a piani sfalsati di 1^ livello, a raso di 2^ livello e di 3^ livello |
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b) |
linea ferroviaria e
stazione ponte di progetto |
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c) |
parcheggi e nodi di
scambio e di servizio di progetto |
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Ricadono nel Sistema delle
dotazioni territoriali: |
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- |
attrezzature e spazi pubblici di
progetto |
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- |
attrezzature e spazi privati di
interesse pubblico di progetto |
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- |
impianti tecnologici di progetto |
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- |
poli funzionali di progetto |
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Ricadono nello Spazio portuale:
Aree di nuovo impianto per attività
produttive portuali; Aree di
ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali; Aree di ristrutturazione per attività
produttive-terziarie; Aree di nuovo
impianto per la logistica portuale; Aree
di transizione allo spazio urbano. |
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Ricadono nello Spazio urbano:
Ambiti ad attuazione indiretta ordinaria
e/o a programmazione unitaria compresi nella Città storica, Città
da riqualificare: prevalentemente residenziale, per attività miste, per
attività turistica; Città di nuovo impianto: prevalentemente residenziale,
prevalentemente per attività
turistica, prevalentemente per attività produttiva, per attività miste. |
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7bis. |
Città da riqualificare per attività miste di cui
al POC Darsena: la disciplina del titolo IV Capo 1° "Sistema usi riusi temporanei", risulta attuabile anche in sede
di RUE. L'ambito di applicazione resta il medesimo, i limiti temporali saranno
stabiliti dal nuovo strumento urbanistico redatto ai sensi della L.R.
24/2017". |
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Il RUE
individua nelle Tavole RUE 2 e RUE 4 con specifico perimetro gli Ambiti
soggetti ad attuazione indiretta ordinaria, gli Ambiti soggetti ad
attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa pubblica, di
iniziativa privata e concertata e gli Ambiti soggetti ad attuazione
indiretta con selezione; tali ambiti sono disciplinati dal POC. |
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Le componenti individuate in sede di RUE ricadenti in aree/ambiti
soggetti a POC per PSC possono essere ridisciplinate in sede di POC. |
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Per ambiti e aree oggetto di POC, la disciplina relativa alla rete ecologica
potrà essere precisata e integrata dal POC stesso, in relazione a particolari
situazioni dello stato di fatto o a scelte progettuali di riqualificazione
ambientale. |
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Modalità
applicative |
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Nell’ambito della competenza
tecnico-gestionale di cui all’art. 107 D.Lgs 267/00 e s.m.i. ed in ossequio
ai principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento della
pubblica amministrazione, il dirigente può adottare atti a contenuto generale
con finalità meramente interpretative ed applicative degli strumenti
urbanistici. |
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Detti
atti, oltre alle forme di pubblicizzazione previste dalla legge, sono
pubblicati sul sito internet del Comune e, dell’adozione degli stessi, viene
data comunicazione via mail ai componenti della Commissione Consiliare
competente e ai Consigli Territoriali, al fine di assicurare la più ampia
conoscenza. |
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Al fine
dell'applicazione degli indici e delle norme del RUE, qualora si faccia
riferimento allo stato esistente o preesistente, questo, in assenza di una
espressa e diversa indicazione della specifica norma, è da intendersi
riferito a quello esistente alla data di adozione del RUE (03/07/2008). |
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Quanto sopra vale anche
per gli immobili o loro parti per i quali sia stata rilasciata concessione/autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della Legge n.47/85 e/o
successivi provvedimenti di legge in tema di sanatoria edilizia. In sostanza,
in caso di esistenza di opere abusive oggetto di domanda di condono e/o già
condonate (sanate) insistenti sul medesimo lotto, queste debbono essere
computate ai fini del rispetto degli indici e delle destinazioni d’uso in
relazione a nuovi interventi edilizi che si vogliono realizzare. |
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|
La verifica della SC
deve essere condotta utilizzando, sia per lo stato precedente che per quello
posteriore l’intervento, i criteri di calcolo di cui al presente regolamento,
previa determinazione della capacità edificatoria secondo quanto prescritto
dalle specifiche norme di componente e/o zona. |
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Ai soli fini edilizi-urbanistici per determinare lo stato legittimo
di immobili realizzati, ampliati o modificati senza titolo edilizio, occorre
assumere i seguenti riferimenti temporali: |
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a) |
la data di entrata in vigore della L. 17/08/1942 n. 1150 (“legge
urbanistica”) per gli immobili realizzati nell’ambito dei centri urbani e
delle zone di espansione ove e per quanto disciplinate dallo strumento
urbanistico vigente all’epoca |
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b) |
la data di entrata in vigore della L. 06/08/1967 n. 765 (“legge
ponte”) per gli immobili realizzati nel territorio rurale e comunque al di
fuori dei centri abitati. |
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Ciò fermo restando l’obbligo dell’acquisizione di eventuali
autorizzazioni, nulla-osta od alri atti di consenso previsti da norme in
altra materia (ed in particolare in materia ambientale/paesaggistica) vigenti
all’epoca della loro costruzione. |
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Gli interventi edilizi dovranno rispettare le
normative ed i piani sovraordinati. In
particolare: |
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● |
ai fini della prevenzione e riduzione del rischio
sismico ed idrogeologico dovranno essere osservate le Norme tecniche per le
Costruzioni del 2008 e le altre Norme tecniche settoriali vigenti |
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● |
per la sostenibilità ambientale degli
insediamenti urbani, dovranno essere rispettate le prescrizioni
immediatamente applicative del PAIR 2020. |
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Varianti al
RUE - Misure di savaguardia |
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1. |
Le misure di salvaguardia di cui
all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 non si applicano: |
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- |
ai PdC e alle SCIA che alla
data di adozione della variante al RUE risultino già rilasciati o
perfezionati nella loro efficacia di legge; |
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- |
ai PU e PUC soggetti ad approvazione di
organo deliberativo, qualora già approvati; |
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- |
agli “strumenti sottordinati di
pianificazione” (PUA) che alla data di adozione della variante al RUE
risultino già approvati o pubblicati. |
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TITOLO II parametri, usi ed interventi
capo II.1 |
parametri, indici ed oggetti urbanistici ed edilizi - definizioni e specifiche
applicative |
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Parametri, indici urbanistici |
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I
parametri, gli indici, gli oggetti urbanistici ed edilizi sono definiti nell’allegato II “Definizioni
Tecniche Uniformi” (DTU) alla DGR 28/06/2017 n. 922 e, per quanto riguarda la
“Definizione dei contenuti di alcuni elaborati” alla sezione 3, allegato B,
alla DAL 04/02/2010 n.279 e s.m.i. Ad essi si aggiungono i seguenti
indici ed oggetti edilizi peculiari e/o di utilizzo consolidato nella
disciplina urbanistica/edilizia comunale: |
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|
||||||
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● |
Gazebo: chiosco da giardino, con pianta a forma di poligono regolare
(circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione
panoramica privo di fondazioni ed eventualmente ancorato al terreno, con H al
colmo ≤ di m 3,00 e Sq
≤ di m² 16,00, in legno, metallo o ghisa. Non può essere tamponato con
materiale di alcun genere e tipo; può essere invece coperto con tela o stuoie
in canna o bambù o legno o similari. |
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|
Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità
immobiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio
condominiale. |
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|
|
Il gazebo, in quanto elemento di arredo e funzionale
all’uso dell’area verde o cortilizia, non concorre alla formazione di SC
né di superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile,
purché la pavimentazione sia solo in lastre amovibili. La installazione di gazebo è regolamentata dal successivo
art. XI.1.12. |
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|
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|
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|
● |
Indice di edificabilità
fondiaria medio di isolato esprime la SC media
esistente per ogni m2 di isolato così come risultante dai dati
forniti dal Sistema Informativo Territoriale del Comune, al momento della
formazione del RUE. |
|||||
|
● |
Isolato:
costituisce l’unità base del tessuto urbano e corrisponde ad una
porzione costruita di territorio, delimitata da spazi e/o infrastrutture
pubblici o di uso pubblico esistenti o di progetto e/o da elementi fisici naturali. |
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|
|
|||||
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● |
Serra fissa:
struttura necessaria per particolari tipi di colture che non rientra nei
requisiti della serra mobile; in questa definizione si deve comprendere anche
la cosiddetta serra solare fermo
restando che la copertura con pannelli destinati alle energie rinnovabili non
potrà superare il 50% dell'intera copertura. |
|||||
|
● |
Serra mobile:
ovvero serra stagionale, la struttura non ancorata al suolo in modo
permanente quindi sprovvista di struttura in muratura, la cui utilizzazione è
strettamente connessa alla stagionalità delle colture, di modo che la stessa
sia rimossa al cessare della necessità colturale. E' costituita da strutture
in metallo, legno o altri materiali, avente carattere di facile rimozione con
copertura in materiale plastico trasparente e impermeabile ed è equiparata ad
attività edilizia libera; qualora uno dei suddetti requisiti dovesse mancare,
la struttura è da considerarsi serra fissa. |
|||||
|
● |
Serra solare o bioclimatica:
Struttura finalizzata esclusivamente al contenimento dei consumi energetici
dell'edificio non computabile ai fini volumetrici o di sagoma
planivolumetrica di cui alla DAL 279/10, soggetta a CILA rispettando i
seguenti criteri: a) dovrà essere
aderente alla fronte dell'edificio esposta da Sud/Est a Sud/Ovest; b) la superficie
della serra, considerata ai fini energetici, non potrà eccedere il 10% della
Su dell'unità immobiliare e non dovrà avere le caratteristiche dimensionali di
un locale abitabile; c) dovrà
consentire il mantenimento dei prescritti requisiti di ventilazione e di
illuminazione naturale dei locali ad essa adiacenti; d) dovranno
comunque essere rispettate le distanze minime dai fabbricati, ai sensi del
Codice Civile; e) dovrà essere
completamente trasparente fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto
e dotata di apposite aperture per evitare il surriscaldamento estivo; f) il
progetto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica che dimostri il
risparmio energetico previsto.[1] Inoltre: ·
non potrà essere dotata di
impianto di riscaldamento né di raffrescamento; ·
negli
edifici composti da più unità immobiliari, le serre solari devono avere
caratteristiche tipologiche, materiali e finiture omogenee; per quelli di
nuova costruzione la previsione deve riguardare l'intera fronte, per quelli
esistenti la realizzazione può avvenire anche in tempi differenti a
condizione che sia prioritariamente approvato un progetto unitario. |
|||||
|
● |
Superfetazione edilizia: parti incongrue all’impianto
originario dell’edificio e agli ampliamenti organici del medesimo il cui
carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia e/o l’aspetto
estetico dell’edificio e/o dell’ambiente circostante, anche previa verifica
di documentazione storica (fotografica, catastale, etc.). |
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Per analogia, rientrano fra le
superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed
accessorie, anche se disgiunte dall’edificio principale, il cui carattere
comprometta il decoro dell’ambiente e comunque tutti i manufatti con H max
al colmo inferiore a m 2.50, che non siano coevi e complementari all’edificio
originario di valore storico-architettonico; testimoniale;
tipologico-documentario. |
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Rientrano
fra esse, in particolare, anche: |
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- |
le aggiunte incongrue ad edifici
residenziali, quali tettoie, pensiline,
depositi attrezzi, ricoveri per animali, servizi igienici esterni (solo
se costituiscono un secondo servizio igienico oltre a quello eventualmente
già presente all’interno dell’edificio), baracche e prefabbricati di
qualsiasi genere |
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- |
i manufatti privi di rigidezza
propria costituiti in genere da materiale improprio. |
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Gli interventi edilizi, in conformità
alle norme di componente del RUE, devono concorrere alla eliminazione e/o
alla trasformazione-riqualificazione delle superfetazioni edilizie. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Specifiche applicative |
|||||||
Le Componenti
Idrogeomorfologiche–vegetazionali dello Spazio naturalistico ad
eccezione di quelle ricadenti in ambiti perequati, non concorrono alla
quantificazione della Densità Territoriale. |
|||||||
|
|
||||||
Per le parti pavimentate con elementi autobloccanti cavi o
comunque filtranti, |
|||||||
|
|
||||||
Distanze:
norme specifiche |
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|
Per le distanze
tra edifici trovano applicazione le disposizioni di cui al DM 1444/68 ed al
Codice Civile. Il rispetto delle predette distanze è d’obbligo anche qualora gli
edifici siano funzionalmente e strutturalmente collegati da elementi edilizi
quali tettoie, pensiline, ecc. a meno che tali collegamenti non si configurino compositivamente
come elementi di un medesimo immobile, delineandone una sostanziale
unitarietà prospettica e planivolumetrica. |
||||||
|
● Salvo che non sia diversamente
disposto e salvo quanto previsto al successivo c6: |
||||||
|
- |
la distanza dai confini
di proprietà o di zona (componente) = IVL con un minimo di m 5,00 Qualora il fronte
dell’edificio esistente sia a distanza inferiore a m 5,00 dai confini, gli
ampliamenti e le sopraelevazioni potranno avvenire in allineamento con detto
fronte e comunque ad una distanza non inferiore a m 3,00 dai confini di
proprietà o di zona (componente), fermo restando il rispetto delle distanze
di cui al DM 1444 /68 previo assenso scritto del confinante |
|||||
|
- |
fermo restando il rispetto del distacco di m 5,00 dai confini, per
fabbricati antistanti con pareti entrambe cieche all'interno dello stesso
lotto, il distacco è pari alla somma delle altezze dei fronti diviso 2 con un
minimo di m 3,00 |
|||||
|
- |
la costruzione di
qualsiasi manufatto che non determini SC e/o
sagoma deve rispettare comunque la distanza dai confini di proprietà di m
3,00. |
|||||
|
|
||||||
|
● Costruzioni o loro parti che siano
completamente interrate, rispetto al livello del terreno esistente in
corrispondenza del confine di proprietà, devono rispettare, ivi comprese le
piscine scoperte, la distanza di m 1,50. |
||||||
|
● La distanza di edifici prospicienti
strade esistenti, pubbliche o di uso pubblico, va riferita al confine
stradale, di cui all’art. 3 c1 n.10 del D.Lgs 285/92. In ogni caso vanno
rispettati gli eventuali allineamenti fissati nelle tavole e/o nelle norme di
componente o zona del RUE. |
||||||
|
● Nel caso di edifici prospicienti
ambiti demaniali, vanno comunque rispettate le distanze minime previste dal
RD n. 523/1904 per le opere idrauliche di 2° categoria e del RD 368/1904 per
le opere di bonifica. |
||||||
|
● La
distanza fra i confini di zona (componente) non si applica: |
||||||
|
- |
fra le componenti di una medesima famiglia
di componenti |
|||||
|
- |
per i lotti con profondità non superiore a m
50, ricadenti nel tessuto edilizio, di cui ai punti a), b) e c) dell’art. VIII.6.2
c1, confinanti con le componenti dello Spazio rurale di cui all’art. VI.2.1 c2, l’IVL con distanza minima di m 5,00 si applica alla
sola distanza dai confini di proprietà, anche per favorire una maggior
distanza fra edifici e/o viabilità. |
|||||
|
● La disciplina sulle
distanze (che comunque non potranno essere inferiori ai minimi dettati dal
Codice Civile) non si applica a : |
||||||
|
|
a) |
manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del
territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione
della rete del gas, nicchie per contatori, ecc.); la distanza delle
costruzioni dalle cabine elettriche deve essere calcolata come di “prima approssimazione” (dpa) che
caratterizza la distanza minima da tenere da tutti gli impianti che producono
campi elettromagnetici sulla base della normativa nazionale; |
||||
|
|
b) |
manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e
relative rampe, scale mobili, ecc.); portici (solo al piano terra e
frontistanti strade pubbliche), sia pubblici che privati vincolati con
servitù permanente di pubblico passaggio; |
||||
|
|
c) |
strutture di arredo urbano pubbliche (chioschi, gazebi, pensiline di
attesa, cabine, opere artistiche, ecc.); allestimenti e strutture con
funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la
gestione dei pubblici esercizi; |
||||
|
|
d) |
interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori e altri mezzi
e sistemi di elevazione atti al superamento delle barriere architettoniche; |
||||
|
|
e) |
strutture leggere e modeste di sostegno di pergolati, tendoni,
voliere, ecc.; |
||||
|
|
f) |
nei casi di cui al c2 dell'art. 11 della L.R. 15/2013 e ai commi 3 bis
e 3 ter dell’art. 7 ter della L.R. 20/2000 e s.m.i.; |
||||
|
|
g) |
interventi su edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle
presenti norme per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste
dalle vigenti disposizioni di legge; |
||||
|
|
h) |
gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a m
1,00, tra piano di campagna e il piano di calpestio del 1° solaio fuori
terra; bocche di lupo; |
||||
|
|
i) |
campi per attività sportive e ricreative purché privi di qualsiasi
manufatto edilizio; |
||||
|
|
l) |
recinzioni, per le quali sono però da rispettare le prescrizioni
contenute nel regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (DPR n.
495/92 e s.m.i.) e rampe a cielo aperto di accesso a vani
interrati/seminterrati. |
||||
|
|
||||||
|
● Per
quanto riguarda il rispetto dei distacchi in cortili, pozzi luce e
chiostrine, si rimanda a quanto indicato nell'art. 36 del vigente RCI. |
||||||
|
|
||||||
|
● Ai fini del calcolo delle distanze
si specifica quanto segue: le pareti si dicono
antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque delle
pareti o fronti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di
parete per cui esiste tale condizione. |
||||||
|
Le fronti esterne delle
superfici porticate devono considerarsi come pareti finestrate. |
||||||
|
Ai fini del rispetto
della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori
della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non
ortogonalmente alle pareti, va comunque rispettata una distanza di m 3,00
misurata in modo radiale. |
||||||
|
|
||||||
L’indice IVL è da considerarsi pari a 0,5 su tutto il territorio comunale, salvo diverse prescrizioni date per le specifiche componenti. L’IVL non si applica a silos e a parti di impianti tecnologici. |
|||||||
|
Il criterio di IVL non si applica nel caso di
rientranze di uno stesso corpo di fabbrica con profondità non superiore alla
loro larghezza, fermo restando un distacco minimo di m 3,00. |
||||||
|
|
||||||
La realizzazione di nuovi edifici, la ricostruzione o l’ampliamento
degli edifici esistenti dovrà rispettare gli allineamenti prevalenti, qualora
non in contrasto con norme sovraordinate (Codice della Strada e DM 1444/68). |
|||||||
|
Qualora non sia individuabile l’allineamento prevalente oppure
trattasi di strade o fronti di strade inedificate, dovrà essere rispettata la
distanza minima prevista dalle norme di zona. |
||||||
|
Il Dirigente responsabile potrà consentire
allineamenti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente RUE, qualora
adeguatamente motivati. |
||||||
|
Non concorrono a determinare l’allineamento i balconi,
le tettoie e le pensiline a sbalzo, le scale esterne e gli ascensori. |
||||||
|
|
||||||
E’ consentita la costruzione in
aderenza a pareti cieche esistenti a confine nei limiti del profilo della
parete esistente. Con progettazione unitaria tra
proprietà confinanti è consentito edificare sul confine o in aderenza anche
in eccedenza al profilo della parete esistente; tale progettazione unitaria
sarà oggetto di rilascio di PdC. Qualora l’attuazione dell’intervento non sia
contestuale, sulle diverse proprietà, dovrà essere prodotto, prima del
rilascio del PdC, accordo tra le parti stipulato nelle forme di legge,
registrato e trascritto, che impegni comunque la parte che non interviene a
realizzare quanto previsto dal progetto unitario. |
|||||||
|
Fermo restando il rispetto dei distacchi tra pareti
finestrate ed edifici di cui al DM 1444/68 e Codice Civile, è consentita la
costruzione sul confine o comunque a distanza dallo stesso inferiori a quelle
previste al presente articolo, previo atto di assenso della proprietà confinante,
registrato e trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato
alla richiesta del titolo abilitativo, senza necessità di progettazione
unitaria preventiva. |
||||||
|
|
||||||
I volumi tecnici devono
essere dimensionati nello stretto necessario a soddisfare le esigenze
tecniche degli impianti in essi contenuti e dell’immobile; a dimostrazione di
ciò dovranno essere prodotti specifici elaborati grafici comprensivi degli
ingombri da alloggiare e relativa relazione a firma di Tecnico Impiantista.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire
pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Coefficiente di conversione volumetrica |
|||||||
Il coefficiente di conversione
volumetrica, pari a 3,20 è il valore numerico per il quale occorre
moltiplicare il valore in metri quadrati della SC, per ottenere il
valore in metri cubi di un edificio ai fini dell’applicazione di disposizioni
regionali e nazionali riferite ai valori volumetrici delle costruzioni. |
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
Capo II.2 |
Classificazione degli usi |
|
|||||
Classificazione
degli usi del suolo nello Spazio naturalistico e nello Spazio rurale |
|||||||||||
La classificazione delle
attività per la disciplina dello Spazio naturalistico, dello Spazio
rurale di cui all’art. 18, c1 del PSC, è integrata ed articolata dal RUE
in riferimento agli usi del suolo. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
L’articolazione degli usi del
suolo è la seguente: |
|||||||||||
|
|
Attività agricola e zootecnica |
|||||||||
|
|
Coltivazione di cava |
|||||||||
|
|
Casse di colmata in collocazione
finale e ricondotte a uso agricolo o naturalistico |
|||||||||
|
|
Attività del tempo libero
all’aria aperta (sportive, culturali e ricreative) |
|||||||||
|
|
Laghetti, invasi e movimenti
terra |
|||||||||
|
|
Attività di deposito all’aria
aperta legate all'attività agricola, zootecnica |
|||||||||
|
|
||||||||||
Per gli usi non previsti nella presente classificazione si
procederà per analogia. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
Classificazione degli impianti |
|||||||||||
Il RUE assume la seguente
classificazione degli impianti: |
|||||||||||
|
IDS |
Impianti per la difesa del suolo |
|||||||||
|
|
IDS.1 |
vasche di laminazione |
||||||||
|
|
IDS.2 |
bacini di fitodepurazione |
||||||||
|
Al |
Impianti per allevamento ittico |
|||||||||
|
IT |
Impianti tecnologici e reti |
|||||||||
|
IE |
Impianti fissi per l’attività
estrattiva |
|||||||||
|
IM |
Impianti per la mobilità |
|||||||||
|
|
||||||||||
Nella classificazione degli
impianti si intendono compresi i servizi ad essi connessi. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Classificazione degli usi degli edifici e delle aree
attrezzate in tutti gli Spazi e in tutti i Sistemi |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Gli usi
degli edifici sono classificati nell’ambito delle sei categorie
funzionali di cui al c3 dell’art. 28 della L.R. 15/2013 e s.m.i., come di
seguito riportate: |
|||||||||||
|
a) |
Residenziale: contempla
gli usi a carattere residenziale/abitativo |
|||||||||
|
b) |
Turistico-ricettiva:
contempla gli usi a destinazione turistico-ricettiva ad
esclusione delle attività ricettive extra alberghiere e delle altre tipologie
ricettive esercitabili a norma di legge in immobili a destinazione
residenziale (B&B, affitta camere, appartamenti ammobiliati ad uso
turistico etc.) |
|||||||||
|
c) |
Produttiva:
contempla gli usi industriali, artigianali e portuali di
carattere produttivo, manifatturiero e laboratoriale (non alimentare) |
|||||||||
|
d) |
Direzionale:
contempla le attività direzionali, gli studi professionali, le
attività di servizio (servizi privati e servizi pubblici o di uso pubblico),
i servizi alla mobilità, i servizi portuali e le attività terziarie,
artigianali e commerciali, integrative alla residenza |
|||||||||
|
e) |
Commerciale:
contempla tutte le attività commerciali ad esclusione delle
attività commerciali integrative alla residenza (esercizi di vicinato) |
|||||||||
|
f) |
Rurale:
contempla tutte le attività agricole e connesse all’agricoltura |
|||||||||
|
|
||||||||||
All’interno delle
categorie funzionali di cui al c1 le destinazioni d'uso degli
edifici sono articolate come segue: |
|||||||||||
|
a) |
Residenziale |
|||||||||
|
|
A1 |
Abitazione
civile |
||||||||
|
|
A3 |
Abitazione collettiva
(comunità, case per anziani, collegi, convitti, conventi, studentati, centri
per lavoratori stagionali, ecc.) |
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
b) |
Turistico-ricettiva |
|||||||||
|
|
Le seguenti attività turistico-ricettive sono
definite e disciplinate dalla L.R. 16/2004 e s.m.i e relative direttive di
attuazione. |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
T1 |
Strutture ricettive alberghiere: (alberghi, residenze turistico-alberghiere) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
T2 |
Strutture
ricettive all’aria aperta: (Campeggi e Villaggi Turistici) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
T3 |
Strutture
ricettive extra alberghiere e altre tipologie ricettive: (limitatamente a ostelli e aree attrezzate di
sosta temporanea camper) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
c) |
Produttiva |
|||||||||
|
|
● |
Produttive: industriali e artigianali Pr |
||||||||
|
|
Pr1 |
Industriali produttive di tipo manifatturiero: (tutti i tipi di attività
industriale con esclusione di quelle con sostanze aventi le caratteristiche
per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva
67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e
relativi spazi produttivi, uffici e sale riunioni, magazzini, spazi per
mostre, spazi di servizio e di supporto, spazi tecnici e mense; alloggio di
custodia con SC ≤ |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Pr2 |
Artigianali produttive e
laboratoriali e di servizio per cose e mezzi: (tutti
i tipi di attività artigianale laboratoriale e produttiva e relativi spazi
produttivi, laboratori, uffici, magazzini, spazi per mostre, spazi di
servizio e di supporto, spazi tecnici, compresa la commercializzazione dei
prodotti di produzione propria e/o connessi). Comprende anche le rivendite e
le concessionarie di automezzi e relative officine. Purchè all’interno di aree
prevalentemente per attività produttive sono ammessi: |
||||||||
|
|
|
un alloggio di custodia con SC ≤ |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Pr3 |
Depositi ed esposizioni
all’aperto (in conformità al D.Lgs
152/2006 e alla DGR 286/2005) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
● |
Portuali PO |
||||||||
|
|
PO.1 |
Movimentazione,
carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci con
esclusione di quelle aventi le caratteristiche per le quali erano
classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008). |
||||||||
|
|
|
Sono comprese in tali attività
le officine di manutenzione di macchinari e containers e le attività
amministrative e di servizio relative al singolo intervento. |
||||||||
|
|
|
Ai fini delle presenti norme per “prima lavorazione delle
merci” si intendono tutte le operazioni necessarie alla loro movimentazione
in arrivo o in partenza nelle aree portuali in modo tale da consentirne il
razionale trasporto e/o la corretta commercializzazione, con esclusione di
quelle che comportino variazioni nelle caratteristiche chimiche delle
molecole costituenti e/o componenti le merci in arrivo o in partenza |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PO.2 |
Attività di cantieristica, di
deposito e manutenzione imbarcazioni, di manutenzione di macchinari e
containers, attività di presidio ambientale, con esclusione di impianti RIR |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PO.4 |
Attività industriali in ambito
portuale |
||||||||
|
|
|
Rientrano in tale uso anche le
strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro
integrazione con strutture dedicate alle attività off shore, le sedi
amministrative ed operative di tali attività, nonché i servizi di foresteria
dedicati esclusivamente al personale imbarcato. |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
d) |
Direzionale |
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C1 |
Esercizi di vicinato:
(esercizi con Sv non superiore a |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
● |
Servizi privati Spr |
||||||||
|
|
Spr1 |
Pubblici esercizi: (attività di somministrazione di
alimenti e/o bevande ed esercizi di
pubblico servizio: tabacchi, farmacie) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spr2 |
Servizi
ad alta affluenza di pubblico: (discoteche,
multisale, ecc.) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spr3 |
Terziario, direzionale e
artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi
limitatamente ai cicli e motocicli) e laboratoriale alimentare:
(gelaterie, pasticcerie, panificazione e prodotti da forno, pizzerie al
taglio e da asporto, rosticcerie, ecc.) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spr4 |
Servizi educativi, scolastici e
formativi |
||||||||
|
|
|
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|
|
Spr5 |
Servizi socio-sanitari |
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|
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|
|
Spr6 |
Servizi
per lo sport e il tempo libero |
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|
|
Spr7 |
Servizi culturali ricreativi e
per lo spettacolo |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spr8 |
Attività
ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale (di cui alla L.R. n. 5/2013 e s.m.i.: sale da
gioco/slot, videolotterie VTL, sale bingo e scommesse snai e similari) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
● |
Servizi
pubblici o di uso pubblico Spu |
||||||||
|
|
Spu1 |
Servizi educativi, scolastici e formativi |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu2 |
Servizi socio-sanitari,
socio-assistenziali |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu3 |
Servizi istituzionali,
amministrativi e di gestione servizi pubblici |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu4 |
Servizi culturali, ricreativi,
congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu5 |
Servizi per il culto |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu6 |
Servizi per lo sport e il tempo
libero |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Spu7 |
Cimiteri |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
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|
● |
Servizi
alla mobilità Sm |
||||||||
|
|
Sm1 |
Autorimesse |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Sm2 |
Autosilo |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Sm3 |
Impianti di distribuzione
carburanti ad uso pubblico di cui alla Deliberazione C.R. 355/2002 e s.m.i. e
di combustibili alternativi di cui al Dlgs 257/2016. |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Sm4 |
Parcheggi
e nodi di scambio e di servizio |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Sm5 |
Stazione per autocorriere,
aziende di trasporto pubblico e relativi servizi (uffici,
bar, ristoranti, etc.). E’ ammesso un alloggio di custodia e/o
foresteria con SC ≤ |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
● |
Portuali
PO |
||||||||
|
|
PO.3 |
Attività
amministrative e direzionali di servizio alle attività portuali, attività di
presidio ambientale |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PO.5 |
Attività di movimentazione
passeggeri |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PO.6 |
Banchine e zone d’acqua, raccordi
ferroviari, e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle
banchine |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PO.7 |
Attrezzature per l’intermodalità |
||||||||
|
|
|
Sono compresi in tale uso
impianti e servizi per i diversi sistemi di trasporto, magazzini, depositi,
uffici, parcheggi e spazi di manovra, stazioni di rifornimento, attrezzature
per controlli e varchi doganali, bar e mense aziendali, attrezzature
amministrative e di servizio al personale |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
e) |
Commerciale |
|||||||||
|
|
Le
seguenti tipologie commerciali sono definite e disciplinate dal D.Lgs
114/98 e dalla DCR n. 1253/99 e s.m.i: |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C2 |
Centri commerciali di vicinato, Complessi
commerciali di vicinato e gallerie commerciali di vicinato:
(strutture che comprendono esercizi di vicinato con la presenza anche di
medio-piccole strutture di vendita nonché esercizi paracommerciali e ricreativi).
I complessi commerciali di vicinato e le gallerie commerciali sono ammessi
solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C3 |
Medio-piccole
strutture di vendita: (esercizi e centri commerciali, con Sv
tra |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C4 |
Medio-grandi
strutture di vendita: (esercizi e centri commerciali con Sv
tra |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C5 |
Centro commerciale di livello inferiore: (alimentari con Sv complessiva inferiore ai limiti di |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C6 |
Centro commerciale di livello superiore: (alimentari con Sv complessiva superiore a |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C7 |
Grande struttura di vendita: (esercizi commerciali con Sv superiore a |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C8 |
Area commerciale integrata e/o Polo funzionale: (area commerciale con la presenza di strutture commerciali di
medie e/o grandi dimensioni, attività paracommerciali, attività ricreative ed
altri servizi complementari) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
C9 |
Commercio
all'ingrosso (commercio congiunto
ingrosso-dettaglio, secondo le disposizioni e normative vigenti) |
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
f) |
Rurali |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
A2 |
Abitazione agricola (residenza
legata alla conduzione del fondo) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
RA1 |
Servizio alla attività agricola (fienili,
serre, rimesse per macchine agricole, ecc., al servizio di aziende agricole) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
RA2 |
Allevamenti zootecnici produttivi (edifici, impianti e aree
adibite ad allevamenti di animali, con un numero di capi così come definito
dal RCI, ad uso produttivo/alimentare). |
||||||||
|
|
|
Gli allevamenti sono
classificati in ragione alla legislazione vigente sugli spandimenti
agronomici (vedasi D.Lgs n. 152/06 – Decreto 7/04/2007 – Direttiva regionale
96/2007 –RCI). |
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E’ ammesso un alloggio per il
personale di custodia con SC ≤ |
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RA3 |
Impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti
agricoli e zootecnici |
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(edifici ed impianti per la
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici come cantine
sociali o aziendali, disidratatori, caseifici sociali o aziendali, frigo,
ecc. comprese le strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos,
depositi, serbatoi, rimesse ed officine per macchine agricole, ecc.). E’
ammesso un alloggio di custodia con SC ≤ |
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RA4 |
Strutture connesse all’attività
agrituristica ai
sensi del D.Lgs 18/05/2001 n. 228 e della L.R. 31/03/2009 n. 4 |
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RA5 |
Aree per sepolture
private (nel rispetto del DPR 285/90) e i cimiteri per animali |
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RA6 |
Pensionati per animali da
affezione (max |
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Per gli usi non previsti nella
presente classificazione si procederà per analogia prevalente. |
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Destinazione d’uso degli edifici |
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La
destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è definita all’art.
28 c6 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. |
|||||||||||
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|
||||||||||
Il mutamento di destinazione
d’uso è disciplinata dall’art. 28 della L.R. 15/2013 e s.m.i. |
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Capo II.3 |
Classificazione degli interventi |
Categorie di intervento urbanistico-edilizio |
|
||||
In attuazione della vigente normativa le categorie di
intervento urbanistico-edilizio sono definite dall’ALLEGATO all’art. 9, comma
1 della L.R. 15/2013 e dall’art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. |
|||||
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Categorie di intervento ambientale |
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Ripristino/Restauro Ambientale - Naturalistico RRAN.
Comprende l’insieme di interventi volti alla ricostituzione delle componenti
paesistiche e naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi
e/o alla loro integrazione, al fine di ricreare biotopi preesistenti o
comunque tipici dei luoghi ed interventi volti a preservare e migliorare aree
verdi e naturali di particolare pregio storico-ambientale. Tali interventi possono prevedere:
|
|||||
|
- |
la demolizione di opere,
edifici, impianti e infrastrutture alteranti i caratteri tipici dei luoghi |
|||
|
- |
il recupero dei manufatti
presenti nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi
originari e di integrazione con le componenti naturalistiche dei luoghi |
|||
|
- |
la rinaturalizzazione dei suoli,
mediante riempimenti, risagomature, consolidamento di scarpate e terrapieni,
ricostituzione della copertura vegetale |
|||
|
- |
la rinaturalizzazione del
reticolo idrografico, mediante ripristino di alvei fluviali naturali
rettificati o resi artificiali, riqualificazione delle sponde, ricreazione ad
uso naturalistico di zone umide connesse |
|||
|
- |
la realizzazione di manufatti
per la regimazione delle acque superficiali |
|||
|
- |
la rimozione di manufatti alteranti
i caratteri tipici dei luoghi |
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|
- |
il taglio della vegetazione
infestante e il reimpianto di specie autoctone anche al fine di ricostituire
continuità ed integrazione nelle fitoassociazioni preesistenti. |
|||
|
|
||||
Mitigazione d’Impatto Ambientale MIA.
Comprende l’insieme di interventi e misure volti a migliorare l’impatto sulle
componenti naturalistiche, paesistiche e rurali conseguenti alla
realizzazione di interventi edilizi e urbanistici e di impianti e
infrastrutture, in superficie o nel sottosuolo. |
|||||
|
|
||||
Valorizzazione Ambientale VLA. Comprende l’insieme
di interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree verdi
e naturali, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi
comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali,
mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi,
nonché la realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva
dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la
sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi, ristoro,
parcheggi) altri usi ritenuti compatibili. Sono, in genere, finalizzate alla
valorizzazione funzionale di aree verdi, aree naturalistiche e aree agricole
esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde
attrezzato o a parco locale. |
|||||
|
|
||||
Miglioramento Bio-Energetico MBE. Comprende l’insieme
di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle
componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione climatica
degli edifici secondo principi della bio-architettura; il mantenimento della
permeabilità dei suoli; l’utilizzo di fonti energetiche naturali e
rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di
fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l’impiego di materiali di
costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli
riciclabili e riutilizzabili; l’uso del verde con finalità di regolazione
microclimatica e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico. |
|||||
titolo iii modalita’
attuative, opere di urbanizzazione, dotazioni pubbliche e private, promozione
del paesaggio e interventi di qualificazione e sostenibilità |
capo III.1 |
modalità attuative |
Articolazione della Attuazione diretta |
||||
|
|
|||
L’Attuazione
diretta si articola in Attuazione
diretta semplice ed Attuazione
diretta condizionata. |
||||
|
|
|||
L’Attuazione diretta può avvenire purché le opere di urbanizzazione
primaria siano esistenti ed adeguate ovvero esista l’impegno a realizzarle
subordinatamente al rilascio di titolo edilizio oneroso o gratuito. |
||||
|
|
|||
Si ha l’Attuazione diretta semplice nei casi definiti dalle NTA
del PSC all’art. 21 c1. |
||||
|
|
|||
L’Attuazione diretta condizionata si articola in Attuazione diretta
condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d’Obbligo PUAO, in Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito
da Convenzione PUC e in Attuazione
diretta programmata e concertata qualora il PUC sia definito
tramite le procedure degli accordi con i privati ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 20/2000. |
||||
|
|
|||
|
||||
Attuazione diretta
condizionata a Progetto Unitario (PU) assistito da Atto d’Obbligo (PUAO) o
Convenzione (PUC) |
||||
|
|
|||
Il Progetto Unitario PU è il
disegno di inquadramento dell’intervento propedeutico alla progettazione
delle opere ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo; esso definisce
la morfotipologia degli edifici nonché, i modi del loro utilizzo e della
sistemazione delle aree interne al perimetro interessato, anche con specifica
normativa attuativa, con indicazione: |
||||
|
a) |
delle eventuali opere di
urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti, da realizzare direttamente
dal privato, o eventualmente da monetizzare, nella misura prevista nelle
norme dei diversi tessuti e/o rappresentate nelle tavole di RUE e/o
prescritte in fase istruttoria sulla base di analisi dettagliate del contesto
urbano |
||
|
b) |
delle eventuali aree private
destinate ad uso pubblico ricadenti all'interno del perimetro di PU |
||
|
c) |
della modalità di attuazione e
gestione di dette opere di urbanizzazione mancanti e di realizzazione e
gestione di quelle private |
||
|
d) |
dell’assetto morfologico, delle
destinazioni d'uso, della sistemazione delle aree e dei percorsi ed
eventualmente delle tipologie degli edifici e/o degli schemi planivolumetrici
previsti, anche in relazione al tessuto circostante e alla compatibilità
morfologica dell’intervento |
||
|
e) |
degli edifici e degli ambienti
da tutelare e/o salvaguardare o da riqualificare e/o rifunzionalizzare |
||
|
f) |
delle eventuali opere di
mitigazione. |
||
|
|
|||
Il PU avente valore e
modalità del permesso di costruire è presentato dal proprietario/i, può
essere assistito da atto unilaterale
d’obbligo PUAO o da convenzione
col Comune PUC, il PUAO è approvato con provvedimento
dirigenziale, il PUC con deliberazione della Giunta Comunale. Il
ricorso al PUC è obbligatorio in
caso di impegni che il Comune assume in relazione alle modalità di
esecuzione, collaudo e presa in consegna di opere di urbanizzazione e/o in
caso di particolare regolamentazione di usi privati e/o di interesse pubblico
che, eventualmente anche godendo di incentivi, comportano la definizione di
particolari modalità attuative e di gestione, quali la regolamentazione dei
prezzi di vendita e affitto, o la realizzazione di opere di mitigazione. |
||||
|
Per gli atti d’obbligo è richiesta sia la
registrazione che la trascrizione quando è necessario garantire anche a terzi
la conoscibilità e l’opponibilità degli impegni ivi sanciti. |
|||
|
E’ ammissibile lo
scorporo dal perimetro di PU di aree di stretta pertinenza di edifici
ed impianti esistenti, di lotti interclusi e di terreni marginali e non
funzionali all’attuazione del progetto unitario. |
|||
|
Le aree così
scorporate sono assimilabili in relazione alle loro caratteristiche di fatto
alla componente corrispondente e alla relativa disciplina di RUE. |
|||
|
Prima
dell’approvazione del PU, il
progetto viene notificato ai proprietari delle aree scorporate o dei
proprietari non firmatari del PU
presentato, i quali hanno facoltà di presentare osservazioni entro 30 giorni,
a cui viene dato riscontro in sede di approvazione del PU. |
|||
|
|
|||
Qualora il PU presenti il
livello di dettaglio richiesto per le presentazioni delle istanze relative
alle opere di urbanizzazione ed agli edifici, esso può essere accompagnato da
contestuale richiesta di PdC, o di SCIA, in questo ultimo caso
i 30 giorni per l’inizio dei lavori iniziano a decorrere dalla data di
approvazione del PU. |
||||
|
|
|||
Il RUE
individua nelle tavole RUE 2, RUE 3 e RUE 4 le aree che richiedono obbligatoriamente la procedura della Attuazione
diretta condizionata PU, PUAO e PUC, altri PUAO e PUC possono essere
attivati in fase di attuazione del RUE quando ricorrano i casi di cui al c1.
Nella disciplina di tessuto e/o di valorizzazione ambientale-paesaggistica
sono indicati gli obiettivi di qualità da perseguirsi in sede di PUAO e di PUC anche attraverso l’utilizzazione di forme
premiali stabilite in relazione a quanto definito dal Capo III.5 delle
presenti norme. |
||||
|
|
|||
Sugli edifici esistenti
ricadenti nel perimetro di PU sono comunque ammessi, anche in assenza
del progetto unitario, gli interventi di cui all’art. 8 della L.R. 15/2013. |
||||
|
|
|||
Nelle tavole RUE 2: - Tavv. 55 e
56, è individuata l’Area soggetta ad Attuazione diretta programmata e
concertata previo PUC, definito tramite accordi coi privati denominata
“Villaggio del fanciullo – Ponte Nuovo”. La relativa scheda Co.R./S1,
è riportata nell’elaborato RUE 5.1 Allegato G. |
||||
|
|
|||
Decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione di PUC
o dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obblico del PUAO o
dall’approvazione del PU, ad avvenuta realizzazione e collaudo delle
opere di urbanizzazione, cessione di aree ed altri impegni assunti, vale la
disciplina di RUE relativa ai tessuti, alle dotazioni territoriali e
quant’altro rappresentato nelle tavole di RUE; per i tessuti privi di indice
fondiario proprio, si applica l’indice del PU approvato. |
||||
|
||||
|
||||
Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa |
||||
Nelle tavole di RUE sono
individuati con specifica perimetrazione gli ambiti soggetti a disciplina
particolareggiata pregressa, per i quali è stato approvato e convenzionato il
piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP o pip). |
||||
|
Negli ambiti in cui il piano attuativo è in corso di
validità si applica la disciplina definita dal stesso. Decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione e comunque
ad avvenuta realizzazione del piano (realizzazione e collaudo delle opere di
urbanizzazione ed altri impegni convenzionali), vale la disciplina di RUE
relativa ai tessuti, alle dotazioni territoriali e a quant’altro
rappresentato nelle tavole di RUE anche se perimetrali nella cartografia di
RUE; per i tessuti privi di indice fondiario proprio, si applica l'indice del piano approvato. Nei casi in cui non
sia possibile risalire all’indice originario si applica un Uf < 0,60
mq/mq. |
|||
|
Per i piani in corso di validità è ammessa la facoltà di
adeguamento alle modifiche introdotte dalla disciplina di RUE qualora queste
non modifichino e/o comunque non interessino gli standard pubblici in termini
quantitativi e localizzativi, previa Variante al piano vigente. |
|||
|
|
|||
Nei casi di PUA vigenti
prospicienti le Centralità e/o assi di
valorizzazione commerciale e turistica (artt. VIII.5.1 e VIII.7.2), al
fine dell’integrazione e/o modificazione delle destinazioni d’uso ammesse dal
RUE, nonché dell’applicazione di meccanismi incentivanti relativi alle
singole componenti e/o di valenza generale previste dal RUE, sono attivabili
Varianti al PUA vigente allo scopo di ammettere, compatibilmente con il
tessuto insediato, interventi finalizzati ai seguenti obiettivi: |
||||
|
- |
riqualificazione
fisico/funzionale degli edifici e spazi pubblici |
||
|
- |
incentivazione e
riarticolazione delle destinazioni d’uso, in particolare per attività
commerciali e di interesse pubblico. |
||
|
Tali interventi e/o varianti
potranno inoltre comportare l’incremento di SC destinata ad ERS
pubblica e a servizi privati di interesse pubblico, senza incremento della
quota di SC destinata a residenza libera. |
|||
|
Gli eventuali aumenti di SC
dovuti a meccanismi incentivanti definiti nelle specifiche norme di
componente, possono essere realizzati anche in deroga al parametro di H
prevista dal PUA vigente, comunque nel rispetto dell’IVL
e del De di m 10; è ammissibile la monetizzazione degli standard
pubblici e privati non fisicamente realizzabili e/o una loro diversa
ripartizione (si veda art. III.3.2, c10). |
|||
|
Le varianti in oggetto possono
essere avviate a RUE approvato e sono redatte ed approvate con le procedure
dell’art.35 della L.R. 20/2000. |
|||
|
|
|||
Le modalità di approvazione e
presentazione del PUA, i suoi
elaborati costitutivi, il contenuto della convenzione sono illustrate
nell’elaborato gestionale POC.12
- Schema di relazione di PUA, schema di normativa di PUA, convenzione tipo di PUA. |
||||
|
|
|||
I PUA approvati e non
totalmente o parzialmente attuati, qualora decaduti, sono disciplinati dal
POC. |
||||
|
|
|||
La
stessa disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche ai PU. |
||||
|
|
|||
|
||||
Obiettivi di località |
||||
|
|
|||
Gli Obiettivi di località
indicano finalità, indirizzi, attenzioni e prescrizioni che si devono
perseguire nella fase di attuazione del RUE nei luoghi individuati nelle
tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 ed indicati con specifica numerazione progressiva;
tali obiettivi sono riportati nell’elaborato RUE 5.1 Allegato B) costituente
parte integrante e sostanziale alle presenti norme. |
||||
|
|
|||
Qualora
gli Obiettivi di località non riportino i parametri
edilizio-urbanistici e/o gli usi ammessi si applicano quelli definiti dalle
specifiche norme di componente. |
||||
|
|
|||
|
||||
Aree soggette a meccanismo compensativo |
||||
|
|
|||
Il RUE individua nelle tavole
RUE 2, RUE 3, RUE 4 con specifico perimetro rosso le aree private a
destinazione pubblica, la cui
acquisizione, ai sensi del c4 dell’art. 11 del PSC, può avvenire, in
alternativa all’esproprio, tramite compensazione applicando, qualora non
specificatamente indicati sulle stesse planimetrie, i seguenti indici,
riferiti alle diverse zone omogenee territoriali definite dal PSC: |
||||
|
- |
0,25 m²/m² nella Città storica e nelle Zone a
conservazione morfologica |
||
|
- |
0,20 m²/m² negli ambiti
consolidati del capoluogo e del centro del litorale di Marina di Ravenna |
||
|
- |
0,15 m²/m² negli ambiti consolidati dei centri di Frangia, degli altri
centri del Litorale e dei centri maggiori del Forese |
||
|
- |
0,10 m²/m² negli ambiti
consolidati degli altri centri del Forese |
||
|
- |
0,05 m²/m² nelle Zone periurbane |
||
|
- |
0,02 m²/m² nelle Zone agricole |
||
|
|
|||
|
Analogamente potranno assumere
la medesima disciplina le aree di proprietà privata ritenute necessarie per
ampliamenti di servizi pubblici esistenti (cimiteri, parcheggi, verde, ecc.)
ricadenti nello spazio rurale. |
|||
|
|
|||
La realizzazione della
potenzialità edificatoria di compensazione, prodotta dalle aree di cui al c1,
è ammessa: |
||||
|
a) |
in loco
per attività/usi privati se ed in quanto compatibili con
l’attrezzatura pubblica prevista e i valori ambientali e paesaggistici del
sito |
||
|
b) |
a
distanza nelle aree individuate dal PSC e dal POC ove è prevista la
possibilità di utilizzare quote aggiuntive, destinabile ad ogni tipo d’uso
ammesso nella zona ospitante. |
||
Strumenti
preventivi per la compatibilità ambientale previsti da normativa sovraordinata |
|||||
I Piani, i Programmi ed i
progetti per i quali la normativa comunitaria, nazionale, regionale prevede
forme di valutazione ambientale preventiva, dovranno essere assoggettati alle
procedure previste dai vigenti provvedimenti normativi di riferimento. |
|||||
|
|
|
|||
[Art.III.1.7] |
Progetto
Hub Portuale |
|
|||
1. |
Gli
ambiti individuati con apposita perimetrazione/campitura nelle tavole RUE2 si
attuano con le modalità dell'opera pubblica sulla base del Progetto
Definitivo “Hub Portuale”, approvato con Delibera CIPE n. 1/2018 ed esecutivo
dal 12 settembre 2018, data di pubblicazione sulla G.U. |
|
|||
|
|
|
|||
capo III.2 |
riferimenti per la gestione |
|
|||
Corrispondenze tra l’articolazione del territorio
comunale e le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In riferimento al DM 1444/68 si
assumono, ai fini di una migliore gestione del piano, corrispondenze
riportate nella seguente tabella per le componenti sistemiche (spazi e
sistemi) di cui all’art.16 del PSC, che costituiscono zonizzazione
urbanistica: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Le corrispondenze indicate
nella tabella sono integrabili con determina dirigenziale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opere di pre-urbanizzazione |
||||||
Per opere di pre-urbanizzazione s’intende l’insieme
organico degli interventi necessari alla caratterizzazione ad alla bonifica
dei siti coinvolti in processi di dismissione e/o riconversione di aree
produttive. Le opere di pre-urbanizzazione dovranno essere realizzate dal
proprietario del sito nella misura necessaria ad ottenere caratteristiche dei
terreni coerenti con l’utilizzazione prevista,
secondo le modalità definite dalla legislazione vigente in materia. |
||||||
|
|
|||||
|
||||||
Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria |
||||||
Le opere
di urbanizzazione primaria sono quelle definite al punto 1.1 dell’allegato
A della DAL regionale n.186 del 20/12/2018. |
||||||
|
Nonché altre opere strettamente
connesse e necessarie alla funzionalità dell’insediamento, anche in relazione
alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in
sede di progetto di PUA e
relativa convenzione. |
|
||||
|
Quote maggiori a |
|||||
|
Sono
considerate opere di urbanizzazione primaria anche le opere esterne al
perimetro di PUA strettamente necessarie alla sua attuazione,
nonché le opere funzionali al completamento degli spazi verdi attrezzati,
cioè non riconducibili per funzione e dimensione ad opere di urbanizzazione
secondaria. |
|||||
|
|
|||||
Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di
norma a cura e spese del
soggetto attuatore del PUA o
del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale
degli oneri di urbanizzazione, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, si applica quanto previsto
dal comma 2-bis dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i.. |
||||||
|
E' comunque facoltà del
Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione, qualora ciò
favorisca una più efficace attuazione delle opere. Gli oneri di
urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel
rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla
Regione. |
|||||
|
|
|||||
Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle
definite al punto 1.1 dell’allegato A della DAL regionale n.186 del 20/12/2018.
Le quote da destinare a tali opere, sono le seguenti: |
||||||
|
Per le strade urbane di
scorrimento, (come definite dal DM 05/11/01); le strade extraurbane; gli
asili nido, le scuole materne, le scuole dell’obbligo nonché strutture e
complessi per l’istruzione superiore nella misura complessiva di |
|
||||
|
Per le
attrezzature per servizi sociali e sanitari, per pubblica amministrazione,
per attività culturali e sociali, per il culto nella misura complessiva di |
|
||||
|
Per gli spazi pubblici
attrezzati a parco e per lo sport di valenza circoscrizionale e/o superiore
nella misura di |
|
||||
|
|
|
||||
|
La quota complessiva non può risultare inferiore a 19
m²/per abitante convenzionale insediabile salvo maggiori prescrizioni
grafiche e normative relative a singole componenti dello spazio urbano e
dello spazio portuale. |
|||||
|
|
|||||
La
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria direttamente da
parte del privato è disciplinata dalla normativa vigente in materia di
realizzazione di lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici). |
||||||
|
|
|||||
Nelle
aree soggette a PUA, gli interventi di precarico dei terreni a scopo
di consolidamento degli stessi per la futura realizzazione delle opere di
urbanizzazione e per l'edificazione dei lotti, eseguiti tramite riporto di
materiali inerti, sono eseguibili solamente a seguito della stipula della
convenzione del PUA e previa presentazione di SCIA.
L'utilizzo di materiali classificati rifiuti richiede il preventivo rilascio
di autorizzazione provinciale. I materiali da utilizzare nelle aree
interessate dai nuovi tracciati stradali, se non rimossi al termine del
periodo di precarico, devono essere preventivamente approvati dal Servizio
Strade del Comune. |
||||||
Per i parcheggi pubblici, qualora l'area di manovra
sia compresa nel calcolo dello standard deve essere ad esclusivo servizio del
parcheggio e non può essere computata per una superficie maggiore di quella
destinata allo stazionamento. Il bilancio sarà computato sulla
complessiva previsione di stalli e corselli. Sono escluse dalla precedente
prescrizione le aree di sosta per camion per le quali è sufficiente la
dimostrazione della funzionalità della soluzione progettuale. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Asservimento di aree |
||||||
Le aree asservite o da asservire
alle costruzioni, esistenti e di progetto, corrispondono alle superfici
fondiarie nelle quali esse ricadono, di dimensioni tali che applicando ad
esse l’indice di Uf, la quantità risultante corrisponde alla SC dell’edificio;
non è ammesso successivamente il frazionamento delle aree che hanno concorso
a determinare la SC edificata. |
||||||
|
|
|||||
Non è ammesso asservire aree di
altra componente di spazio e/o sistema o aree non limitrofe ad esclusione
delle zone agricole, nel rispetto delle specifiche norme di componenti; sono
fatti salvi inoltre i casi disciplinati da specifiche norme di componente
(per es. verde privato art. IV.1.10). |
||||||
|
|
|||||
L’asservimento di aree deve
essere effettuato mediante atto costitutivo di “servitù non aedificandi” totale o parziale,
tra i lotti interessati, registrato e trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari prima del rilascio del permesso di costruire. |
||||||
|
La servitù può essere cancellata
solo in caso di non edificazione e comunque previo assenso formale
dell’Amministrazione Comunale, tale obbligo deve essere inserito nell’atto di
servitù. |
|||||
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|
|||||
|
|
|
||||
Registro degli asservimenti |
|
|||||
L’Amministrazione
Comunale provvede a registrare su specifico tematismo del Sistema Informativo
Territoriale SIT comunale chiamato Registro degli asservimenti,
le aree di pertinenza giuridica relative a ciascun PdC per NC in
attuazione del piano, sia nello Spazio urbano che nello Spazio
rurale. |
||||||
|
||||||
capo III.3 |
dotazioni pubbliche (standard) e private |
Dotazioni pubbliche (standard urbanistici) |
|||||||
Gli interventi ad attuazione diretta, di cui all’art. III.1.1, sono di norma soggetti al
solo reperimento delle dotazioni private di cui all’articolo successivo. |
|||||||
|
|
||||||
Gli interventi diretti condizionati, di cui all’art. III.1.2, nei casi di cui al comma
successivo, sono soggetti al reperimento/realizzazione anche di dotazioni
pubbliche (standard) nella quantità indicata dalle specifiche norme. |
|||||||
|
|
||||||
Sono soggetti al reperimento di dotazioni pubbliche, di
norma parcheggi, gli interventi di cui agli articoli VIII.6.6 “Aree inedificate interne ai tessuti ad
alta densità di standard pubblico” e VIII.6.10 “Complessi e/o
edifici preesistenti al tessuto” qualora venga operata
trasformazione/riqualificazione. |
|||||||
|
|
||||||
Per gli esercizi commerciali
è applicabile la monetizzazione nei casi previsti dal punto 5.1.2 della
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253/1999 e s.m.i. |
|||||||
|
|
||||||
In merito agli standard pubblici si veda anche quanto
previsto agli articoli: |
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|
|
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|
- |
art. III.2.3 |
(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria) |
||||
|
- |
art. III.1.3 c2 |
(monetizzazione standard per
incentivi “Centralità e/o assi di
valorizzazione commerciale e turistica”) |
||||
|
- |
art. III.3.2 c9 |
(diversa ripartizione per
dotazioni di parcheggio pubblici e privati) |
||||
|
- |
art. IV.2.3 c4 |
(parcheggi in fascia di rispetto
stradale) |
||||
|
- |
art. IV.3.1 c2 |
(Piano dei Servizi) |
||||
|
- |
art. IV.3.12 c7 |
(Vasche di laminazione) |
||||
|
|
||||||
|
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Parcheggi privati e privati di uso pubblico |
|||||||
Sono definiti parcheggi
privati e privati di uso pubblico pertinenziali (di seguito denominati
“parcheggi”) gli spazi necessari alla sosta dei veicoli, le aree o costruzioni, le porzioni di
aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio di un
determinato insediamento (edificio e/o complesso di edifici) di cui assolvono
la dotazione obbligatoria. In caso di parcheggi di uso
pubblico, anche con strutture multipiano, i progetti dovranno essere altresì
verificati con quanto previsto dal Piano del Traffico. |
|||||||
|
|
||||||
I
parcheggi dovranno essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei
locali a tale uso destinati o nell'area scoperta di pertinenza
dell'intervento, o in aree pubbliche limitrofe concesse in uso; essi dovranno
essere opportunamente indicati con apposita segnaletica ed eventuali
ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in sede di rilascio del titolo
edilizio per una più facile accessibilità al parcheggio stesso. |
|||||||
|
I parcheggi dovranno essere di
norma alberati salvaguardando le alberature esistenti di valore. Potranno essere coperti, nel rispetto del Codice Civile, al fine di
ospitare impianti fotovoltaici, senza che ciò comporti aumento di Sq
e/o SC. In ambiti soggetti a PUA la disciplina di POC e/o di PUA
stesso dovrà garantire tali obiettivi definendo specifici parametri. |
||||||
|
Possono essere realizzati anche nelle eventuali aree destinate a verde
privato di cui all’art. IV.1.10, poste fra la città consolidata e la zona
agricola. |
||||||
|
|
||||||
In
tutte le NC, e nelle RE che determinino aumento di SC e in ogni intervento che prevede aumento di Unità
immobiliari, vanno individuati progettati e realizzati nell'ambito di
ciascun intervento, parcheggi nelle quantità prescritte, in funzione delle
diverse destinazioni d’uso degli impianti e degli edifici, dalla successiva
tabella, che fa parte integrante del presente articolo. |
|||||||
|
Non vi è obbligo di reperire
nuovi spazi di parcheggio in caso di ampliamento di una singola Unità
Immobiliare fino a |
||||||
|
|
||||||
Nella Città Storica il reperimento dei parcheggi è richiesto solo nell’ambito
di PUA o PUC/PUAO ed è possibile localizzare parcheggi pubblici e/o
privati interrati e/o servizi accessori a condizione che venga effettuata
preventivamente un’indagine atta a verificare la presenza o meno di reperti
archeologici. |
|||||||
|
|
||||||
Qualora non risultasse
possibile soddisfare la dotazione richiesta di parcheggi nel lotto di
intervento i parcheggi privati e privati di uso pubblico possono essere
reperiti/compensati con le seguenti modalità: |
|||||||
|
a) |
potranno essere reperiti
con le modalità di cui al c4 art. 9 della L. 122/89 e s.m.i. |
|||||
|
b) |
il
soddisfacimento dei parcheggi dovuto per interventi su edifici esistenti e/o
cambi d’uso può essere assicurato attraverso la realizzazione in aree
limitrofe di lavori su suolo pubblico a favore della mobilità, di pari valore
dei parcheggi non realizzabili, definiti in accordo con il Servizio
competente dell’Area Infrastrutture Civili. In
alternativa è ammessa la monetizzazione degli stessi secondo modalità e
parametri da definirsi dal preposto Servizio Patrimonio sulla base dei costi
reali di realizzazione delle opere e la stima del valore di mercato delle
aree |
|||||
|
c) |
nel caso di mutamento di
destinazione d’uso e/o di RE con aumento di UI è consentito il
reperimento: |
|||||
|
|
- |
di un max del 50% della
dotazione richiesta su area pubblica limitrofa previa presentazione di idonea
documentazione e studio che accerti anche che dalla deroga non derivino
situazioni di pericolo, o intralcio alla circolazione e che la dotazione dei
parcheggi pubblici esistenti lo consenta |
||||
|
|
- |
della dotazione richiesta
su aree private non di pertinenza dell’Unità immobiliare oggetto dell’intervento, destinate e/o da
destinare alla sosta, purché poste in un intorno di m 300 e purchè risultino
realisticamente fruibili e facilmente individuabili e
i relativi percorsi di collegamento siano privi di barriere architettoniche; tale
utilizzo dovrà essere garantito mediante apposito atto unilaterale d’obbligo registrato, da
valersi nei confronti dei terzi, successori o comunque aventi causa. La deroga è concessa dal
dirigente del SUE previo parere del Servizio
Mobilità e Viabilità. In ogni caso gli stalli di
parcheggio riservati ai diversamente abili dovranno comunque essere collocati
all'interno dell'area di pertinenza dell'immobile ed in prossimità degli
ingressi ai locali. Tali deroghe non sono
applicabili in casi di utilizzo delle superfici di posti/auto esistenti ad
altri scopi. |
||||
|
|
|
|||||
|
Sono escluse dalla possibilità
di deroga le Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto
sociale Spr8 e i servizi ad alta affluenza di pubblico
Spr2. |
||||||
|
|
||||||
Nei casi di iniziative
tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della
rete commerciale preesistente, di cui al punto 5.25 lettere a) e c) della
DCR n. 1253/1999 e s.m.i., la dotazione di parcheggi pertinenziali può essere
ridotta del 30%. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio non è dovuto
nel caso di cui alla lettera b) della citata DCR n. 1253/1999 e s.m.i. |
|||||||
|
In tutti i suddetti casi a
titolo compensativo deve essere previsto il miglioramento dell’accessibilità
pedonale e con veicoli sostenibili e/o l’incremento della sosta di
biciclette, ciclomotori, motocicli e/o opere di arredo urbano. |
||||||
|
|
||||||
Nelle Centralità
e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica la quota di SC
attribuita quale incentivo, non concorre al calcolo della dotazione di
parcheggio. |
|||||||
Limitatamente agli Esercizi di vicinato (C1) ai Servizi
pubblici (Spu) e ai Servizi privati (Spr),
previo parere del Servizio competente in tema di mobilità, possono concorrere
a determinare lo standard di parcheggio anche spazi di sosta destinati a
biciclette, ciclomotori e motocicli alle seguenti condizioni: - che la superficie considerata non sia eccedente
il 15% della superficie da destinare a posti auto - che
la dotazione di sosta sia soddisfatta completamente all’interno dell’area
privata e pertanto non sia richiesta o sia già stata concessa la deroga ai
parcheggi ai sensi del presente articolo. |
|||||||
|
|
||||||
Per la realizzazione dei
parcheggi, ferma restando la dotazione complessiva totale richiesta per le
singole componenti, è ammessa, previa convenzione, una diversa ripartizione
delle quote fra parcheggi pubblici, parcheggi privati di uso pubblico e
parcheggi privati, in rapporto alle diverse caratteristiche di concorso di
pubblico e di organizzazione funzionale dell’attività. |
|||||||
|
|
||||||
Al fine di migliorare la qualità urbana, la dotazione e
fruibilità degli spazi pubblici e privati comuni, è consentita la
realizzazione di garage e posti auto in vani interrati ed in elevazione
(esclusivamente con strutture smontabili e amovibili). Le relative superfici
non concorrono al calcolo della SC qualora: |
|||||||
|
|
|
|||||
|
- |
ricadenti in comparti e/o ambiti soggetti a strumento
urbanistico preventivo che ne preveda espressamente la non computabilità e/o favoriscano
la realizzazione di spazi porticati, piazze, aree verdi e pedonali, usi
commerciali e servizi privati |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
siano destinati ad
uso pubblico |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
siano a servizio: |
|||||
|
|
- |
di edifici ad uso
direzionale, commerciale, ricettivo alberghiero, per servizi pubblici e
privati; purché i garage e i posti auto abbiano funzione collettiva e
ingresso comune |
||||
|
|
- |
di Ue plurifamiliari purché i garage e i
posti auto abbiano ingresso comune e la superficie scoperta di pertinenza
della Ue sia sistemata a verde
per almeno il 50% |
||||
|
|
|
|
|
|||
La superficie in m² di cui alla
tabella successiva, è calcolata sulla SC, con esclusione comunque
della SA destinata ad autorimessa o garage. |
|||||||
|
|
||||||
tabella relativa
alle dotazioni per parcheggi privati e privati di uso pubblico |
|||||
Parametri
minimi per il calcolo dei parcheggi: |
|||||
- |
Misure
del posto auto netto |
||||
|
≥
10,00 per posti auto paralleli alla corsia (m 2,00 x 5,00) |
||||
|
≥
12,50 per posti auto inclinati o perpendicolari alla corsia (m 2,50 x 5,00) |
||||
|
(vano
autorimessa singolo ≥ |
||||
|
|
||||
- |
posto
ciclomotore e motociclo ≥ |
||||
|
|
||||
- |
posto
autocarro – bus ecc. ≥ |
||||
|
|
||||
- |
posto
bicicletta ≥ |
||||
|
|||||
In
presenza di porte e finestre deve comunque essere salvaguardata una fascia di
rispetto ad uso pedonale, di larghezza non inferiore a m 1.00, (salvo
distanze maggiori previste da norme di legge) interposta tra gli stalli e le
facciate degli edifici. |
|||||
|
|||||
Larghezza minima delle corsie di transito al netto di
qualsiasi elemento verticale |
|||||
a) |
nel caso
di immobili con destinazioni residenziali: |
||||
|
- |
m 2,80
per corsie con stalli disposti parallelamente o con inclinazione di 30°
rispetto al senso di marcia dei veicoli ove collocati su un solo lato; m 3,00
ove la sosta sia collocata su entrambi i lati della corsia |
|||
|
- |
m 5,00
per corsie con stalli di sosta ortogonali o inclinati di 45° o 60° |
|||
|
Le
larghezze minime previste per le corsie di transito non trovano applicazione
in caso di interventi su edifici esistenti con un numero di unità
immobiliari ≤ 8. |
||||
b) |
nel caso di immobili con
destinazioni non residenziali: |
||||
|
- |
m 3,50
per corsie a senso unico e stalli disposti parallelamente o con inclinazione
di 30° rispetto al senso di marcia dei veicoli |
|||
|
- |
m 5,00
per corsie a doppio senso di circolazione o comunque con stalli di sosta
ortogonali o inclinati di 45° o 60° per aree di sosta con capacità non
superiore a 15 posti auto |
|||
|
- |
m. 5,60
per corsie a doppio senso di circolazione o comunque con stalli di sosta
ortogonali o inclinati di 45° o 60° per aree di sosta con capacità superiore
a 15 posti auto. |
|||
|
|||||
Dotazioni per
destinazione: |
|||||
a) |
Abitazione
civile A1 e Abitazione collettiva A3 |
||||
|
1 |
posto
auto netto ogni |
|||
b) |
Terziario
Direzionale, e artigianato di servizio alla persona e
laboratoriale alimentare Spr3, e le attività direzionali portuali PO.3 |
||||
|
1 |
posto
auto netto accessibile all’utenza ogni |
|||
|
|
|
|||
c) |
Servizi
pubblici o di uso pubblico Spu e Servizi privati Spr, con
esclusione di Spr2,
Spr3 e Spr8. |
||||
|
1 |
posto
auto netto accessibile all'utenza ogni |
|||
|
|
Il servizio competente in materia di mobilità e viabilità,
per destinazioni d’uso che abbiano rilevante impatto nel contesto, può
disporre un diverso parametro che comunque non deve essere inferiore ad un
posto auto ogni 3 persone di capacità ricettiva prevista o autorizzata |
|||
|
|
|
|||
d) |
Servizi
ad alta affluenza di pubblico Spr2 |
||||
|
- |
discoteche, multisala, ecc. 2 posti auto netti ogni 3 persone di capacità ricettiva
prevista o autorizzata |
|||
|
|
||||
e) |
Attività ludico-ricreative
con problematiche di impatto sociale Spr8 (sale
gioco/slot, videolotterie, sale bingo, scommesse snai e similari) 1 posto auto netto
accessibile all'utenza ogni |
||||
|
|
|
|||
f) |
Depositi ed esposizioni
all’aperto Pr3; Commercio all’ingrosso C9, Artigianato produttivo e laboratoriale e di
servizio per cose e mezzi Pr2 |
||||
|
1 |
posto
auto netto accessibile dall’utenza ogni |
|||
|
|
||||
g) |
Attività Industriali produttive
di tipo manifatturiero Pr1, Servizi portuali PO.1, Attività
di cantieristica PO.2, Attività industriali in ambito portuale PO.4,
Attrezzature per l’intermodalità PO.7 e Impianti per la
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici RA3 |
||||
|
1 |
posto
auto netto accessibile dall’utenza ogni |
|||
|
|
|
|||
h) |
Strutture
ricettive alberghiere T1 |
||||
|
1 |
posto
auto netto accessibile dall’utenza per ogni alloggio ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
916/2007 e s.m.i.. |
|||
|
|
|
|||
|
La dotazione di parcheggio può
essere garantita anche a distanza tramite servizio di car-valet in area
privata all’interno della stessa zona di seguito riportata: 1)
Casalborsetti
– Marina Romea – Porto Corsini 2)
Marina
di Ravenna – Rivaverde – Punta Marina Terme 3)
Punta
Marina Terme – Lido Adriano – Lido di Dante 4)
Lido
di Classe – Lido di Savio 5)
Capoluogo
e centri di frangia Un apposito atto unilaterale
d’obbligo registrato dovrà garantire il mantenimento della dotazione e il
corretto funzionamento del car-valet. Il servizio, che potrà avvenire in
forma singola o associata con altre strutture ricettive, potrà essere gestito
anche da terzi previa stipula di convenzione. Lo stesso servizio di car-valet
non sarà obbligatorio nel caso in cui l’area privata, dove reperire la
dotazione dei parcheggi, sia raggiungibile dalla struttura ricettiva con un
percorso max di m 500. Dette possibilità non si
applicano alla dotazione per attività integrative aperte al pubblico di cui
all’art. VIII.6.14 c1 e alle
dotazioni riservate ai diversamente abili. |
||||
|
|
||||
i) |
Attività Commerciali C |
||||
|
Le
dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci
in applicazione della L.R. n. 14/1999 sono disciplinate dalla DCR n.
1253/1999 e s.m.i., punti 1.6 e |
||||
|
Qualora
non risultasse possibile soddisfare la dotazione richiesta di parcheggi nel
lotto di intervento essi potranno essere localizzati anche in altra area o Ue
purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale di max m
300 protetto e privo di barriere architettoniche. L’area
dovrà essere permanentemente asservita alla funzione di parcheggio
pertinenziale.Tale facoltà non è consentita per i parcheggi riservati ai
diversamente abili. |
||||
|
In aggiunta alle dotazioni
prescritte di posti-auto, sono da prevedere dotazioni di posti per motocicli
e biciclette, localizzati preferibilmente in prossimità degli
ingressi ai clienti. La suddivisione dei posti tra cicli e motocicli dovrà
tener conto della localizzazione dell'attività nel territorio. |
||||
capo III.4 |
promozione del paesaggio |
Finalità, elaborati e campo di applicazione |
||||
Il RUE in ordine alla promozione dell’attenzione al
paesaggio, secondo le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 28 e 33 del
PSC, definisce la disciplina paesaggistica in riferimento alla articolazione
del territorio comunale in Contesti paesistici locali di cui all’art.
IV.1.4, nonché alla rilevanza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. |
||||
|
|
|||
La disciplina paesaggistica di RUE promuove, con le
diverse modalità previste all’articolo successivo, l’attenzione
all’inserimento paesaggistico delle trasformazioni e degli interventi esterni
ammessi e previsti dallo stesso RUE negli spazi rurali, naturalistico e
nelle zone individuate come “dossi o paleodossi”. Gli elaborati gestionali RUE 7.1, 7.2, 7.3 costituiscono a
tal fine utile guida e riferimento conoscitivo. |
||||
|
|
|||
La disciplina paesaggistica di RUE non si applica agli
interventi relativi ai beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs
42/2004 e s.m.i. e agli interventi soggetti ad attuazione indiretta. |
||||
|
|
|||
|
|
|||
Classificazione paesaggistica degli interventi e modalità e procedura di
definizione progettuale dell’inserimento paesaggistico degli interventi |
||||
Le modalità di definizione dei contenuti paesaggistici
degli interventi disciplinati dal RUE variano in funzione della rilevanza e
della significatività degli stessi. Il RUE, anche in relazione alle categorie
di intervento di cui alla L.R. 15/2013, individua due diversi gradi |
||||
|
- |
1° grado contestualizzazione: si
applica agli interventi
significativi di
cui al successivo c2. |
||
|
- |
2° grado INSERIMENTO
PAESAGGISTICO: si applica agli interventi rilevanti di cui al successivo c4. |
||
|
|
|||
|
Per tutti gli interventi deve
essere redatta la griglia di valutazione (si veda elaborato RUE 5.1
Allegato H) a cura del tecnico progettista. |
|||
|
|
|||
Gli Interventi significativi sono: |
||||
|
- |
eliminazione delle barriere architettoniche che comportino
modifica della sagoma |
||
|
- |
MS |
||
|
- |
piscine private |
||
|
- |
Recinzioni. |
||
Per gli interventi di cui al comma precedente: |
||||
|
- |
la documentazione fotografica dovrà evidenziare, oltre
allo stato di fatto dei luoghi, il rapporto di intervisibilità tra l’area di
intervento e gli elementi che caratterizzano il paesaggio (vedi anche
contenuti della “carta dei caratteri del paesaggio”) percepibili dai luoghi
di normale accessibilità |
||
|
|
|
||
|
- |
la relazione dovrà: |
||
|
|
- |
descrivere, anche con l’uso di schemi e/o elaborati
grafici, gli elementi che caratterizzano l’intorno con i quali il progetto
entra in relazione |
|
|
|
- |
Individuare la morfotipologia ricorrente a cui
l’intervento è assimilabile |
|
|
|
- |
esplicitare e motivare le scelte progettuali in relazione
agli aspetti paesaggistici del contesto locale |
|
|
|
- |
esplicitare criteri e scelte progettuali adottate per
garantire la sostenibilità dell’intervento e la qualificazione,
valorizzazione e promozione del paesaggio |
|
|
|
- |
riportare quanto altro ritenuto necessario. |
|
|
|
|||
Gli Interventi
rilevanti sono: |
||||
|
- |
NC |
||
|
- |
opere
pertinenziali e impianti tecnologici |
||
|
- |
opere di urbanizzazione |
||
|
- |
RE |
||
|
- |
deposito all’aria aperta |
||
|
- |
centri di autodemolizione |
||
|
- |
interventi di cui agli artt. VI.3.6 e VI.3.10. |
||
|
|
|
||
Per gli interventi di cui al comma precedente, oltre a
quanto riportato al precedente c3: |
||||
|
- |
va elaborata simulazione degli effetti indotti dal punto
di vista paesaggistico e percettivo del progetto rispetto al contesto |
||
|
|
|
||
|
- |
vanno indicate le eventuali opere di mitigazione e
compensazione (se necessarie) per migliorare la qualità paesaggistica. |
||
|
|
capo III.5 |
premialità per interventi di
qualificazione e sostenibilità |
Finalità e
campo di applicazione |
|||
|
|
||
Le presenti norme perseguono
l’obiettivo di favorire la qualificazione ed il recupero funzionale del
patrimonio edilizio esistente, introducendo elementi premianti
volti a migliorare l’adeguamento delle condizioni di sicurezza degli edifici
regolarmente realizzati/sanati/condonati, in particolare sotto il profilo
sismico, nonché il miglioramento delle loro caratteristiche di
ecosostenibilità e della loro fruibilità. |
|||
|
|
||
Le
seguenti norme si applicano in conformità a quanto previsto dalle norme delle
singole componenti. Sono in ogni caso escluse: |
|||
|
a) |
nella Città
storica le componenti CSU, CSM, CSA |
|
|
b) |
nella Città
a conservazione morfologica le componenti CMA |
|
|
c) |
gli
edifici di cui all’art. IV.1.7 Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico |
|
|
d) |
gli
edifici situati in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta dagli
atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a
pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di
assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di
ampliamento |
|
|
e) |
gli
edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. |
|
|
|
||
|
Per le
componenti CSR, CSI, CSD della Città Storica, nonché per gli
edifici di valore testimoniale, non è comunque ammesso l’aumento del volume
esistente. |
||
|
|
||
|
|
||
Demolizione e ricostruzione |
|||
|
|
||
Per il
miglioramento del patrimonio edilizio esistente sotto l’aspetto sismico,
negli edifici esistenti realizzati senza l’osservanza delle norme tecniche
per la costruzione in zona sismica, sono incentivati gli interventi di D
e NC (ove ammessi dal RUE), con un incremento massimo del 20% della
potenzialità edificatoria consentita dal RUE o
della SC esistente in caso di lotto saturo. |
|||
|
|
||
Nei casi
di D e NC trova altresì applicazione, ai
sensi del comma 3 dell’art. 5 della DGR 967/2015, un bonus volumetrico pari al 5%
della potenzialità edificatoria consentita dal RUE nel caso di adozione di
soluzioni progettuali che consentano una copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il rifrescamento in misura superiore di almeno il 30%
rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti rinnovabili di
cui al punto B.7 dell’Allegato 2 della predetta DGR, nonché quanto previsto
dal comma 4 dell’art 5 della stessa. |
|||
|
|
||
Tali
incrementi di SC sono realizzabili nel lotto a fronte di un progetto
che privilegi l’accorpamento dei corpi edilizi e la permeabilità degli spazi
aperti pertinenziali da destinare a verde, e comunque nel rispetto del
Diritto al sole di terzi nel caso di impianti solari preesistenti. La
realizzazione di tetti verdi concorre alla formazione delle aree permeabili
nella misura del 50% della superficie dello stesso tetto. |
|||
|
|
||
L’applicazione
degli incentivi di cui ai commi precedenti è condizionata al superamento
delle barriere architettoniche con il raggiungimento del requisito di
visitabilità. |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Interventi
sull’intero edificio |
|||
Per gli
interventi di adeguamento o miglioramento sismico del patrimonio edilizio
esistente, diversi da quelli previsti all’articolo precedente, è ammesso un
incremento massimo del 10% della potenzialità edificatoria consentita dal
RUE. |
|||
|
Il
miglioramento sismico deve assicurare per l’intero edificio oggetto di
intervento un incremento del
coefficienti di sicurezza dello stato di fatto del 10% e comunque non
inferiore al 50% di quello previsto per le NC. |
||
|
|
||
Per il
miglioramento del patrimonio edilizio esistente sotto l’aspetto delle
prestazioni energetiche, in caso di interventi di ristrutturazione
rilevante, come definita nell’Allegato 1 della DGR 967/2015, trovano
applicazione gli incentivi volumetrici di cui al comma 3 dell’art. 5 della DGR 967/2015 nonché le
disposizioni di cui al comma 4 e 6 del medesimo articolo ove siano conseguiti
i requisiti previsti dalla predetta normativa. |
|||
|
|
||
Tali
incrementi di SC sono realizzabili nel lotto, anche con possibilità di
trasformazione della SA in Su. La realizzazione di tetti verdi
concorre alla formazione delle aree permeabili nella misura del 50% della
superficie dello stesso tetto. |
|||
|
|
||
L’applicazione
degli incentivi di cui ai commi precedenti è condizionata altresì al
raggiungimento del requisito di visitabilità, nei casi in cui gli interventi
siano classificabili di RE dell'intero edificio. |
|||
|
|
||
In caso
di interventi di riqualificazioni energetiche di edifici esistenti come
definite all’art. 3 comma 2 lett b) e c) della DGR 967/2015 trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 5 e 6 del medesimo articolo ove
siano conseguiti i requisiti previsti dalla predetta normativa. |
|||
|
|
||
|
|
||
Interventi
sull’unità immobiliare |
|||
Per il
miglioramento del patrimonio edilizio esistente sotto l’aspetto delle
prestazioni energetiche per gli interventi riferiti a singole unità
immobiliari di edifici plurifamiliari a fronte di soluzioni progettuali che
consentano di raggiungere un livello di prestazione energetica dell’Unità
immobiliare superiore di almeno il 10% rispetto alla situazione ex-ante, è
ammesso un incremento della SC del 10%. |
|||
|
|
||
Tali
incrementi di SC sono realizzabili nell’unità immobiliare, con
possibilità di trasformazione della SA in Su o mediante
l’inserimento di nuovi solai, senza aumento di unità immobiliari. |
|||
|
|
||
TABELLA |
||
descrizione |
incentivo di Sc |
|
Art. III.5.2 Demolizione e ricostruzione |
|
|
Adeguamento
sismico |
+ 20% |
della potenzialità
edificatoria consentita dal RUE |
Miglioramento
prestazioni energetiche (il nuovo
edificio deve assicurare una copertura dei consumi di calore, di elettricità
e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai
valori minimi obbligatori di dotazione da fonti rinnovabili di cui al punto
B.7 dell’Allegato 2 della DGR 967/2015) |
+ 5% |
della potenzialità
edificatoria consentita dal RUE |
|
|
|
Art. III.5.3 Interventi sull’intero edificio |
|
|
Adeguamento/miglioramento
sismico |
+ 10% |
della potenzialità
edificatoria consentita dal RUE |
Miglioramento
prestazioni energetiche (interventi
di ristrutturazione rilevante che
assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per
il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori
minimi obbligatori di dotazione da fonti rinnovabili di cui al punto B.7
dell’Allegato 2 della DGR 967/2015) |
+ 5% |
della potenzialità
edificatoria consentita dal RUE |
|
|
|
Art. III.5.4 Interventi
sull’unità immobiliare |
|
|
Miglioramento prestazioni energetiche dell’Unità immobiliare superiore di almeno il 10%
rispetto alla situazione ex-ante |
+ 10% |
SC esistente |
|
|
|
Verifiche e sanzioni |
||
|
|
|
La rispondenza ai requisiti
prestazionali di cui agli artt. III.5.2, III.5.3 e III.5.4 deve essere
asseverata dal progettista con idonea documentazione dimostrativa. Nel caso
di interventi di cui all’art. 3 della DGR
967/2015 trova applicazione l’art. 8 “documentazione tecnica, titoli
abilitativi, accertamenti” di cui alla medesima DGR. |
||
|
|
|
L’Amministrazione
comunale vigilerà sul rispetto dei requisiti dichiarati e messi in opera che
hanno usufruito degli incentivi di SC ed economici, di cui agli artt. III.5.2, III.5.3, III.5.4,
con verifiche nella fase progettuale, in corso d’opera e a fine lavori. |
||
|
|
|
Qualora
nelle verifiche in corso d’opera si accerti l’impossibilità o comunque
l'assenza del rispetto di un requisito incentivato, s’imporrà la
presentazione di un nuovo progetto da sottoporre a istruttoria per la
verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi
o al loro eventuale ricalcolo. |
||
|
|
|
La
mancata rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto approvato
comporta la difformità dal titolo edilizio, e fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa di settore e l'applicazione della normativa vigente
in materia di dichiarazioni non veritiere, determina la decadenza degli
incentivi ottenuti ai sensi del presente regolamento: nei casi di incentivo
volumetrico le superfici realizzate in virtù di esso si configurano come
abuso edilizio, sanzionabile ai sensi della vigente normativa; nei casi di
incentivi economici, si dovrà provvedere a corrispondere quanto scomputato e
relative morosità. |
||
|
|
|
[Art. III.5.6] Recupero dei sottotetti
esistenti
|
|
Negli
edifici destinati a residenza per almeno il 25% della SC e che
risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2003, è ammesso il
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla stessa data, anche con
la creazione di unità immobiliari funzionalmente autonome nel rispetto della
L.R. 11/1998 e s.m.i.. |
|
|
|
Il
recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurato per ogni
singolo vano il rispetto dei parametri
di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e b-bis della legge regionale L.R.
11/1998 e s.m.i. sopra citata. Per il raggiungimento dei parametri di cui al
comma precedente sono ammessi gli interventi di cui al comma 2 lett. a), b) e
c) del medesimo articolo. |
|
|
|
Gli
interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti di cui ai commi
precedenti, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di H
posto dal RUE, possono comportare modificazioni delle altezze del colmo (per
un massimo di m 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di m 0,50) e
delle linee di pendenza delle falde, con un aumento del volume dell’edificio
esistente. Dovranno essere studiate soluzioni progettuali che non
pregiudichino l’estetica dell’edificio o dell’aggregato. |
|
|
|
Gli
interventi di cui al presente articolo sono ammessi nei limiti di cui al c2
dell’art. III.5.1. |
|
|
|
Gli
interventi di recupero dei sottotetti, con o senza la creazione di nuove
unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi di parcheggio
pertinenziale secondo quanto determinato all’art. III.3.2, fatta salva la
possibilità di monetizzazione di cui al comma 4 dell’art. 3 della L.R.
11/1998 e s.m.i.. |
[Art. III.5.7] Premialità per altri interventi di
sostenibilità
Gli
interventi di risparmio idrico, contenimento delle emissioni acustiche,
miglior orientamento degli edifici, bioedilizia/bioarchitettura ecc. sono
incentivati con una premialità complessiva massima del 10% dell’Uf
ammessa secondo criteri e parametri prestazionali previsti in specifico
Regolamento Comunale. |
Deroghe e incentivi economici |
||
|
|
|
Agli
interventi di cui al presente Capo III non si applicano i parametri di cui
all’art. VIII.6.3 c2 e trovano applicazione le deroghe di cui all’art. 7-ter
c3 bis L.R. 20/2000 e s.m.i.nei casi ivi previsti. |
||
|
|
|
Per gli interventi di cui agli artt. III.5.2, III.5.3 e
III.5.4 ai sensi del punto 1.4.8 dell’allegato A della Dal n. 186/2018 si demanda
alla DCC 142/2019 e s.m.i. (delibera sugli oneri). |
||
PARTE SECONDA – DISCIPLINA URBANISTICA
TITOLO IV disciplina dei sistemi
capo IV.1 |
sistema paesaggistico-ambientale |
Finalità e Articolazione delle componenti |
|||||||||||||
Il RUE assume per il Sistema paesaggistico-ambientale le
finalità di cui all’art. 28 del PSC. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Il Sistema paesaggistico-ambientale è articolato in
tre gruppi di componenti: rete ecologica, Paesaggio e Perimetri/limiti,
individuate nelle tavole di RUE. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Articolazione della rete ecologica |
|||||||||||||
Il RUE
nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4, individua le aree e gli elementi
costituenti la rete ecologica di cui all’art. 30 del PSC articolandola in due
livelli di componenti: |
|||||||||||||
|
a) |
Primo livello |
|||||||||||
|
b) |
Secondo livello |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
Le componenti del Primo
livello di cui al punto a) del precedente c1 sono: |
|||||||||||||
|
- |
Matrice primaria (sono le aree
che costituiscono l’ossatura della rete ecologica. Esse sono aree naturali di
grandi dimensioni e/o di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del
mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche) |
|||||||||||
|
- |
Connessioni primarie (sono le aree
naturali con struttura lineare e continua, che svolgono la funzione di
connettere fra loro le aree di alto valore naturale – matrici primarie - e di
costituire habitat adeguati per alcune specie di avifauna, nonché di
garantire le connessioni e le relazioni dinamiche tra ecosistemi e biotopi) |
|||||||||||
|
- |
Aree di integrazione della rete ecologica (sono le aree
ad uso agricolo da rinaturalizzare limitrofe
alle matrici primarie e/o secondarie. Hanno funzione protettiva e di
riduzione della frammentazione delle matrici e delle connessioni, concorrono
all’ampliamento della rete ecologica nel suo complesso) |
|||||||||||
|
- |
Gangli primari (sono gli elementi
areali di concentrazione di particolari specie e habitat, la cui funzione è
quella di assicurare punti per la sosta e/o nidificazione delle specie). |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
Le
componenti del Secondo livello di cui al punto b) del precedente c1
sono: |
|||||||||||||
|
- |
Matrice secondaria (sono le aree
naturalistiche e/o di recente o prossima copertura vegetazionale di origine
antropica, con funzione di complemento della matrice primaria) |
|||||||||||
|
- |
Connessioni secondarie (sono gli elementi
con struttura lineare e continua, che assumono funzione complementare alle
connessioni primarie) |
|||||||||||
|
- |
Agrosistemi cui attribuire funzioni di
riequilibrio ecologico (sono
le aree agricole finalizzate a rafforzare il collegamento ecologico alla
scala vasta tra le Matrici primarie
e Matrici secondarie della rete ecologica comunale e quelle della rete
territoriale, ovvero a creare il collegamento fra sistema ambientale costiero
e il sistema ambientale collinare – montuoso (così come definito dal PTCP) |
|||||||||||
|
- |
Gangli secondari (sono gli elementi
puntuali che costituiscono “nodi” della rete ecologica, localizzati nelle aree agricole e nelle zone
umide e boscate, all’intersezione di Connessioni
primarie e Connessioni secondarie,
caratterizzati dalla presenza di alcune specie e habitat) |
|||||||||||
|
- |
Viali alberati filari e siepi (sono gli elementi
di caratterizzazione del paesaggio. Possono essere sia in forma continua che
discontinua) |
|||||||||||
|
- |
Stepping stone (sono le aree
naturali di varia dimensione, costituiti da frammenti di habitat, che
possono fungere da aree di sosta e rifugio di specie animali durante il
passaggio delle stesse nell’area intermedia localizzata fra aree
ecologicamente isolate) |
|||||||||||
|
- |
Attraversamenti (sono gli appositi manufatti artificiali, sottopassaggi,
piccoli tunnel, ecc., con funzione di garantire la continuità nello
spostamento delle specie sul territorio). |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Disciplina della rete ecologica |
|||||||||||||
Le componenti della rete ecologica sono distinte in
esistenti e di progetto. |
|||||||||||||
|
- |
Per le componenti esistenti gli interventi devono essere
finalizzati alla conservazione, al miglioramento e al potenziamento degli
elementi al fine di garantire gli obiettivi di cui alle specifiche componenti
stesse. |
|||||||||||
|
- |
Per le componenti di progetto gli interventi devono essere
volti alla creazione di connessione degli elementi areali e/o atti a
perseguire gli obiettivi delle specifiche componenti stesse. Le aree interessate da previsioni
di componenti di progetto della rete ecologica dovranno essere attuate nel
rispetto di quanto definito nell’elaborato RUE 5.1 Allegato C) costituente
parte integrante e sostanziale alle presenti norme e in relazione alle
disposizioni di cui al Capo III.4. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
Qualora tali componenti ricadono negli Spazi
naturalistico e rurale e nel Sistema paesaggistico si
applica la specifica disciplina di zona, salvo quanto previsto al successivo
comma. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Nello Spazio rurale
qualora si effettuino interventi sugli edifici del fondo (D e NC) vanno obbligatoriamente attuate
le previsioni di rete relative al fondo stesso. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Gli interventi sulle aree
destinate a Pk di cui al sistema delle dotazioni devono essere volti alla
creazione di elementi di continuità con il contesto naturale esistente ed a
una riduzione della impermeabilizzazione dei suoli. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Articolazione delle componenti del Paesaggio |
|||||||||||||
Il Paesaggio è articolato
in Contesti paesistici locali. In detti contesti ricadono le Emergenze
e reti del paesaggio e le Aree di interesse archeologico,
individuate nelle tavole RUE 2. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
I Contesti paesistici locali
sono ambiti omogenei riportati nell’elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati
da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Sono Emergenze e reti del
paesaggio: |
|||||||||||||
|
- |
Ambiti agricoli di rilievo
paesaggistico |
|||||||||||
|
- |
Viabilità storica |
|||||||||||
|
- |
Canali storici |
|||||||||||
|
- |
Edifici e/o complessi di valore
storico-architettonico |
|||||||||||
|
- |
Edifici e/o complessi di valore
tipologico documentario |
|||||||||||
|
- |
Edifici di valore testimoniale |
|||||||||||
|
- |
Verde privato |
|||||||||||
|
- |
Alberature monumentali |
|||||||||||
|
- |
Percorsi ciclopedonali
naturalistici |
|||||||||||
|
- |
Percorsi ciclopedonali
agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici. |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Sono Aree di interesse archeologico
le Aree archeologiche, le Aree di potenzialità archeologica,
gli Elementi di interesse archeologico. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico |
|||||||||||||
Gli Ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico sono parti dello Spazio rurale particolarmente
caratterizzate dall’integrazione fra il Sistema
paesaggistico ambientale e lo spazio rurale. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
In
questi ambiti, gli interventi dovranno: |
|||||||||||||
|
- |
favorire
una effettiva multifunzionalità dell’impresa agricola |
|||||||||||
|
- |
tutelare
le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali |
|||||||||||
|
- |
sviluppare
l’offerta all’utenza turistica di servizi ristorativi, ricreativi, sportivi e
simili |
|||||||||||
|
- |
perseguire
la riconversione degli insediamenti incongrui |
|||||||||||
|
- |
privilegiare
il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o
di valore storico-documentario e testimoniale. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
Pertanto,
sulla base di progetti unitari interessanti più aziende agricole, in tali
ambiti il RUE consente: |
|||||||||||||
|
a) |
la
realizzazione di itinerari enogastronomici turistici di cui all’art. IV.1.12 |
|||||||||||
|
b) |
l’individuazione
di nuove Zone di valorizzazione turistico-ricreativa di cui all’art. VI.3.6 |
|||||||||||
|
c) |
l’individuazione
di nuove Strutture dismesse da rifunzionalizzare di cui all’art. VI.3.10 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
In
tali ambiti, ai sensi dell’art. A-18 c3 della L.R. 20/2000, sono ammesse le
seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo: |
|||||||||||||
|
- |
attività
agricole per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni
significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla
realizzazione di produzione tipiche o coerenti con le caratteristiche
pedoclimatiche del sito interessato |
|||||||||||
|
- |
attività
collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o
paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del
terreno |
|||||||||||
|
- |
apertura
o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre |
|||||||||||
|
- |
interventi
di forestazione |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Viabilità e canali storici |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
- |
qualsiasi
intervento previsto per tali infrastrutture non deve alterarne gli aspetti di
valore storico/testimoniale, sia strutturali che di arredo che relativi alle
pertinenze (pilastrini, edicole, ponti, ecc.). Tali pertinenze potranno
essere rimosse e ricollocate in posizione congrua e limitrofa per documentati
motivi di sicurezza della circolazione |
|||||||||||
|
- |
i
progetti che prevedono interventi modificativi del tracciato storico devono
garantire la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario
storico |
|||||||||||
|
- |
il rifacimento di pavimentazioni
dovrà rispettare la tipologia delle pavimentazioni preesistenti e garantire
stabilità alla sovrastruttura stradale e relativa fondazione anche con
interventi di rinforzo e/o rigenerazione compatibili con l’ambiente
circostante. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
I Canali
storici sono costituiti dai canali di bonifica e relativi
manufatti idraulici più significativi (idrovore, impianti idraulici, ecc.) e
sono individuati in riferimento agli indirizzi di cui al PTCP art. 3.23 e al
PSC. |
|||||||||||||
|
Per
tali canali non sono consentiti i seguenti interventi: |
||||||||||||
|
- |
modifica
e interramento del tracciato |
|||||||||||
|
- |
asportazione
di materiale terroso dagli argini |
|||||||||||
|
- |
eliminazione
di strade, strade poderali ed interpoderali, ad essi affiancate |
|||||||||||
|
- |
demolizione
dei manufatti idraulici più significativi o comunque di valenza storica |
|||||||||||
|
- |
rimozione delle alberature esistenti, se non per
comprovati gravi motivi di salute della pianta o per esigenze derivanti dal
corretto funzionamento del corpo idrico. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico |
|||||||||||||
Il RUE individua con apposito
perimetro e con un numero di ordine progressivo nelle tavole RUE 2, gli Edifici e/o complessi di valore
storico-architettonico, come risulta dall'elenco di seguito allegato: |
|||||||||||||
|
tav. |
toponimo |
località |
numerazione |
|
||||||||
|
5 |
Chiavica Leonarda |
Volta Scirocco |
005.01 |
|
||||||||
|
6 |
Cà dell'Osteria |
Primaro |
006.01 |
|
||||||||
|
9 |
Cippo di Anita Garibaldi |
Passo di Cortellazzo |
009.01 |
|
||||||||
|
9 |
La Cascina |
Passo di Cortellazzo |
009.02 |
|
||||||||
|
9 |
Chiesa di S.Clemente |
Mandriole |
009.03 |
|
||||||||
|
9 |
Palazzo Poggi |
Mandriole |
009.04 |
|
||||||||
|
9 |
Mezzanotte |
Mandriole |
009.05 |
|
||||||||
|
11 |
La Cilla |
La Cilla |
011.01 |
|
||||||||
|
11 |
Fattoria Rasponi |
La Cilla |
011.02 |
|
||||||||
|
12 |
Palazzo Orlandi |
S. Alberto |
012.01 |
|
||||||||
|
13 |
Podere Casino |
S. Alberto |
013.01 |
|
||||||||
|
17 |
Palazzone |
Savarna |
017.01 |
|
||||||||
|
17 |
Fattoria Brocchi |
Savarna |
017.02 |
|
||||||||
|
17 |
Pascola II |
Grattacoppa |
017.03 |
|
||||||||
|
17 |
Villa Triossi |
Conventello |
017.04 |
|
||||||||
|
20 |
Cà Vecchia |
Cà Vecchia |
020.01 |
|
||||||||
|
20 |
Chiesina del Fossatone |
Chiesina del Fossato |
020.02 |
|
||||||||
|
23 |
Villa Graziani |
Torri di Mezzano |
023.01 |
|
||||||||
|
23 |
Chiesina Torri |
Torri di Mezzano |
023.02 |
|
||||||||
|
23 |
Villa Biondina |
Torri di Mezzano |
023.03 |
|
||||||||
|
23 |
Chiesa San Cristoforo |
Mezzano |
023.04 |
|
||||||||
|
23 |
Palazzo delle Scuderie |
Mezzano |
023.05 |
|
||||||||
|
23 |
Case Molino Vecchio |
Mezzano |
023.06 |
|
||||||||
|
25 |
Cà del Bosco |
San Romualdo |
025.01 |
|
||||||||
|
26 |
Cà dei Braccianti |
Pineta S.Vitale |
026.01 |
|
||||||||
|
26 |
Cà Nuova |
Pineta S.Vitale |
026.02 |
|
||||||||
|
26 |
Capanno Garibaldi |
Pineta S.Vitale |
026.03 |
|
||||||||
|
26 |
Case del Comune |
Pineta S.Vitale |
026.04 |
|
||||||||
|
27 |
La Fabbrica Vecchia |
Marina di Ravenna |
027.01 |
|
||||||||
|
27 |
Villa V.le delle Nazioni 187 |
Marina di Ravenna |
027.02 |
|
||||||||
|
27 |
Villa Ottolenghi |
Marina di Ravenna |
027.03 |
|
||||||||
|
30 |
Palazzo Baronio |
Mezzano |
030.01 |
|
||||||||
|
30 |
Teatro Mezzano |
Mezzano |
030.02 |
|
||||||||
|
33 |
Essicatoio Tabacchi |
Bassette |
033.01 |
|
||||||||
|
37 |
Palazzo Malagola |
Santerno |
037.01 |
|
||||||||
|
37 |
Chiesa di S. Pietro |
Santerno |
037.02 |
|
||||||||
|
37 |
Villa Orfanelle |
Santerno |
037.03 |
|
||||||||
|
37 |
Villa Ranuzzi |
Santerno |
037.04 |
|
||||||||
|
37 |
Palazzo Pasolini |
Santerno |
037.05 |
|
||||||||
|
37 |
Villa Poletti |
Santerno |
037.06 |
|
||||||||
|
37 |
Villa Santerno Ammonite 15 |
Santerno |
037.07 |
|
||||||||
|
38 |
Palazzo Osio |
Camerlona |
038.01 |
|
||||||||
|
38 |
Edif. Scolastico di Piangipane,
252 |
Piangipane |
038.02 |
|
||||||||
|
38 |
Palazzo Fusara |
Piangipane |
038.03 |
|
||||||||
|
38 |
Via Piangipane |
Piangipane |
038.04 |
|
||||||||
|
39 |
Chiesa di San Giuseppe |
Camerlona |
039.01 |
|
||||||||
|
39 |
Monastero |
Camerlona |
039.02 |
|
||||||||
|
41 |
Cimitero Monumentale |
Ravenna |
041.01 |
|
||||||||
|
41 |
Fornace |
Ravenna |
041.02 |
|
||||||||
|
41 |
Mausoleo di Teodorico |
Ravenna |
041.03 |
|
||||||||
|
44 |
Palazzo Baracca |
Palazzo Baracca |
044.01 |
|
||||||||
|
45 |
Villa del Seminario |
Piangipane |
045.01 |
|
||||||||
|
46 |
Villa via Piangipane 265 |
Piangipane |
046.01 |
|
||||||||
|
46 |
Chiesa S.Maria in Fercolis |
Piangipane |
046.02 |
|
||||||||
|
46 |
Villa Guadalupe |
Piangipane |
046.03 |
|
||||||||
|
46 |
Villa Mori |
S.Michele |
046.04 |
|
||||||||
|
46 |
Villa Ottani |
S.Michele |
046.05 |
|
||||||||
|
46 |
Villa Pasolini |
S.Michele |
046.06 |
|
||||||||
|
46 |
Palazzo del Collegio |
S.Michele |
046.07 |
|
||||||||
|
46 |
Casino Faentina |
S.Michele |
046.08 |
|
||||||||
|
46 |
Villa Emiliani |
S.Michele |
046.09 |
|
||||||||
|
46 |
Palazzo della Loggia |
S.Michele |
046.10 |
|
||||||||
|
46 |
Teatro Piangipane |
Piangipane |
046.11 |
|
||||||||
|
48 |
Villa Circonvallazione Molino,
12 |
Ravenna |
048.01 |
|
||||||||
|
48 |
Villa Laura |
Ravenna |
048.02 |
|
||||||||
|
48 |
Ed.di F.M.Abb.to 162,164,166,168 |
Ravenna |
048.03 |
|
||||||||
|
49 |
Fattoria dei Monaldini |
Ravenna |
049.01 |
|
||||||||
|
49 |
Chiesa S.Maria in P.Fuori |
Porto Fuori |
049.02 |
|
||||||||
|
51 |
La Cà Vinona |
Ravenna |
051.01 |
|
||||||||
|
53 |
Villa Raisa |
S.Michele |
053.01 |
|
||||||||
|
53 |
Villa Malagola |
Villanova |
053.02 |
|
||||||||
|
53 |
Palazzone |
Villanova |
053.03 |
|
||||||||
|
54 |
Villa Ghigi |
Villanova |
054.01 |
|
||||||||
|
54 |
Torre Lovatelli |
S.Marco |
054.02 |
|
||||||||
|
55 |
Villa Galli |
Borgo Montone |
055.01 |
|
||||||||
|
55 |
Chiesa via Ravegnana 389 |
Ravenna |
055.02 |
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55 |
La Chiusa |
Borgo Montone |
055.03 |
|
||||||||
|
55 |
Sacrario 56 Martiri |
Borgo Montone |
055.04 |
|
||||||||
|
55 |
Villa Bocchetta - Villa
Brandolini |
Borgo Montone |
055.05 |
|
||||||||
|
55 |
Villa Zanotti |
Madonna Dell'Albero |
055.06 |
|
||||||||
|
55 |
Colonna dei Francesi |
Madonna Dell'Albero |
055.07 |
|
||||||||
|
55 |
Chiesa di Madonna dell'Albero |
Madonna Dell'Albero |
055.08 |
|
||||||||
|
55 |
Villa Ballardini |
Madonna Dell'Albero |
055.09 |
|
||||||||
|
55 |
Villa Baldini |
Madonna Dell'Albero |
055.10 |
|
||||||||
|
56 |
Ponte Nuovo |
Ponte Nuovo |
056.01 |
|
||||||||
|
56 |
Basilica S.Apollinare in Class |
Classe |
056.02 |
|
||||||||
|
57 |
La Torrazza |
Romea Vecchia |
057.01 |
|
||||||||
|
59 |
Villa Dragoni |
Villanova |
059.01 |
|
||||||||
|
60 |
Palazzo della Torre |
Ragone |
060.01 |
|
||||||||
|
61 |
Chiesa di S.Marco |
S.Marco |
061.01 |
|
||||||||
|
61 |
Villa Capra Valli |
S.Marco |
061.02 |
|
||||||||
|
61 |
Chiesa di S.Bartolomeo |
Longana |
061.03 |
|
||||||||
|
61 |
Villa Domara |
Longana |
061.04 |
|
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|
61 |
Pieve di S.Apollinare |
Longana |
061.05 |
|
||||||||
|
62 |
Villa Baldini |
Longana |
062.01 |
|
||||||||
|
62 |
Villa Brandolini |
S.Bartolo |
062.02 |
|
||||||||
|
62 |
Molinaccio |
S.Bartolo |
062.03 |
|
||||||||
|
62 |
Villa Ridolfi |
S.Bartolo |
062.04 |
|
||||||||
|
64 |
Cappella della Betonica |
Pineta di Classe |
064.01 |
|
||||||||
|
67 |
Palazzo Piancastelli |
Filetto |
067.01 |
|
||||||||
|
67 |
Villa Gamba |
Filetto |
067.02 |
|
||||||||
|
67 |
Villa Saporetti |
Filetto |
067.03 |
|
||||||||
|
67 |
Villa Schiavina |
Filetto |
067.04 |
|
||||||||
|
69 |
Villa Monaldina |
Gambellara |
069.01 |
|
||||||||
|
69 |
Villa via Gambellara 124/126 |
Gambellara |
069.02 |
|
||||||||
|
69 |
Chiesa di S.Giacomo |
Gambellara |
069.03 |
|
||||||||
|
69 |
Villa Serena |
Gambellara |
069.04 |
|
||||||||
|
69 |
Villa Guaccimanno |
Ghibullo |
069.05 |
|
||||||||
|
75 |
Villa Branzanti |
S.Pietro in Trento |
075.01 |
|
||||||||
|
75 |
Palazzo Ramona |
S.Pietro in Trento |
075.02 |
|
||||||||
|
75 |
Pieve di S.Pietro e Paolo |
S.Pietro in Trento |
075.03 |
|
||||||||
|
75 |
Torre Albicini |
S.Pietro in Trento |
075.04 |
|
||||||||
|
75 |
Villa Vignuzzi |
S.Pietro in Trento |
075.05 |
|
||||||||
|
76 |
Villa Pantoli |
Coccolia |
076.01 |
|
||||||||
|
76 |
Villa Callegati |
Coccolia |
076.02 |
|
||||||||
|
76 |
Villa Pasolini |
Coccolia |
076.03 |
|
||||||||
|
76 |
Villa Barberi |
Coccolia |
076.04 |
|
||||||||
|
76 |
Villa Masini |
Coccolia |
076.05 |
|
||||||||
|
77 |
Villa Maria |
Gambellara |
077.01 |
|
||||||||
|
77 |
Villa via Gambellara, 80 |
S.Pietro in Vincoli |
077.02 |
|
||||||||
|
77 |
Villa Jole |
S.Pietro in Vincoli |
077.03 |
|
||||||||
|
77 |
Villa Olga |
S.Pietro in Vincoli |
077.04 |
|
||||||||
|
77 |
Missioni Estere |
S.Pietro in Vincoli |
077.06 |
|
||||||||
|
77 |
Pieve di S.Lorenzo in Vado |
S.Pietro in Vincoli |
077.07 |
|
||||||||
|
78 |
Villa Ginanni |
S. Stefano |
078.01 |
|
||||||||
|
78 |
Villa via Formella Inferiore
16/18 |
S. Stefano |
078.02 |
|
||||||||
|
78 |
Villa Ginanni Fantuzzi |
S. Stefano |
078.03 |
|
||||||||
|
78 |
Pieve di S. Cassiano in Decimo |
Carraie |
078.04 |
|
||||||||
|
84 |
Villa Della Torre |
Coccolia |
084.01 |
|
||||||||
|
85 |
Villa Miserocchi |
S.Pietro in Vincoli |
085.01 |
|
||||||||
|
86 |
Villa Corradini |
Campiano |
086.01 |
|
||||||||
|
86 |
Chiesa di S.Pietro in Campiano |
S.Pietro in Campiano |
086.02 |
|
||||||||
|
86 |
Villa Antolini-Ghezzo Vitali |
S.Pietro in Campiano |
086.03 |
|
||||||||
|
86 |
Villa via Cella 703 |
S.Pietro in Campiano |
086.04 |
|
||||||||
|
91 |
Villa Bovelacci |
Borgo Sisa |
091.01 |
|
||||||||
|
92 |
Chiesa di Andrea Apostolo |
Massa Castello |
092.01 |
|
||||||||
|
92 |
Villa Masini |
Massa Castello |
092.02 |
|
||||||||
|
92 |
Il Castellaccio |
Massa Castello |
092.03 |
|
||||||||
|
93 |
Villa Gnani |
Erbosa |
093.01 |
|
||||||||
|
93 |
Villa Bastia |
Bastia |
093.02 |
|
||||||||
|
94 |
Villa Manzoni |
S.Zaccaria |
094.01 |
|
||||||||
|
94 |
Chiesa S.Bartolo Apostolo |
S.Zaccaria |
094.02 |
|
||||||||
|
95 |
Palazzo Doria |
Castiglione di Ra |
095.01 |
|
||||||||
|
98 |
Palazzo Vecchio |
Matellica |
098.01 |
|
||||||||
|
98 |
Villa Spreti |
Matellica |
098.02 |
|
||||||||
|
98 |
Villa strada Prov. Mensa
Matellica, 30 |
Matellica |
098.03 |
|
||||||||
|
98 |
Villa Manuzzi |
Matellica |
098.04 |
|
||||||||
|
98 |
Via Bagnolo 13 |
Case Murate |
098.05 |
|
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|
100 |
Palazzone |
Matellica |
100.01 |
|
||||||||
|
100 |
Casa Battistini |
Matellica |
100.03 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni per gli
interventi nella Città Storica di cui all’art. VIII.2.2 c8, ogni
intervento su tali edifici è subordinato alla presentazione di analisi
storico-critiche e di analisi della consistenza degli edifici, degli spazi
aperti, dei giardini e del patrimonio arboreo a cui il progetto edilizio deve
riferirsi; alla luce di tali analisi possono essere previsti eventuali
adeguamenti dell’area di pertinenza degli edifici, così come individuata
nelle tavole RUE 2. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per gli edifici principali o
comunque per i complessi monumentali sono consentiti interventi di MO, MS,
RS, RRC, RT e qualora ricadenti
nelle zone di valorizzazione turistico-ricreative di cui all’art. VI.3.6
anche gli interventi ammessi da detto articolo; per gli edifici
secondari di valore storico documentario è ammesso inoltre l'intervento di RE interna. Sono inoltre consentiti
interventi per il recupero degli edifici secondari, e delle superfetazioni
qualora regolarmente autorizzate, sanate o condonate, anche con eventuale
demolizione e ricostruzione e traslazione di volumi e/o area di pertinenza,
al fine di ripristinare l’area verde e/o la morfologia del complesso, nel
rispetto del codice Civile. Per gli edifici 41.03 Mausoleo
di Teodorico e 56.02 Basilica S.Apollinare in Classe, patrimonio UNESCO, si
applica l’art. VIII.2.3 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Le aree ricadenti all'interno
del perimetro di cui al precedente c1, sono soggette a tutela, ripristino
dello stato originario e/o valorizzazione delle caratteristiche ambientali. |
|||||||||||||
|
Sulla base
di analitica lettura storica, iconografica, documentaria dendrologica e sulla
base di indagini dirette vanno previsti gli interventi di conservazione,
salvaguardia e ripristino degli assetti originari delle aree scoperte, anche
in riferimento ai percorsi, ai profili altimetrici del terreno, agli elementi vegetali, ornamentali e di arredo con
obbligo di eliminazione delle superfetazioni, fermo restando quanto previsto
al precedente c3. |
||||||||||||
|
In occasione di esecuzione di
lavori è fatto obbligo attuare tutte le necessarie cautele, quali
pannellature, puntellamenti o altro, al fine di preservare le alberature
esistenti. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Negli Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico sono
ammesse le destinazioni d'uso della Città storica (art. VIII.2.2) purché
compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi
dell'edificio e/o del complesso. Le eventuali simbologie di dotazioni
territoriali all'interno dei perimetri di tali edifici e/o complessi sono
prescrittive solo ai fini delle destinazioni d'uso ammesse e non comportano
l'applicazione degli indici edificatori e della relativa disciplina di
componente. E’ consentito l’incremento del
numero di unità immobiliari, fermo restando che non è ammessa la suddivisione
dell’area di pertinenza. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Edifici e/o
complessi di valore tipologico documentario |
|||||||||||||
Nelle tavole
RUE 2 sono individuati, con apposita simbologia e numerazione progressiva per
tavola, riferita alla scheda di censimento facente parte del QUADRO
CONOSCITIVO allegato al PSC, gli Edifici e/o complessi di valore
tipologico/documentario di origine rurale. |
|||||||||||||
|
Nelle
schede di censimento sono individuati: |
||||||||||||
|
- |
gli Edifici di valore tipologico-documentario da conservare |
|||||||||||
|
- |
gli
edifici privi di valore, che possono essere eventualmente demoliti e/o
riedificati e ricomposti anche con sagoma diversa ma senza aumento di Sc |
|||||||||||
|
- |
le
superfetazioni |
|||||||||||
|
- |
gli
elementi incongrui da rimuovere |
|||||||||||
|
- |
gli
edifici preesistenti ora demoliti. |
|||||||||||
|
Le risultanze delle schede di
censimento potranno essere modificate, qualora risultassero non rispondenti
alla realtà effettivamente in atto, sulla base di nuove e più dettagliate
analisi storico-critiche presentate dalla proprietà. In tal caso il dirigente
potrà precisare e/o rivedere il valore originariamente definito per i singoli
edifici e/o altri elementi riportati in scheda. |
||||||||||||
|
Il valore tipologico
documentario degli edifici e/o complessi non oggetto di censimento potrà
essere richiesto dai privati e riconosciuto con provvedimento del dirigente
SUE purché l'edificio risulti esistente nelle mappe catastali del 1928 o sia
documentato da fonti storico-documentarie attestanti la conformità agli
stilemi delle tipologie e all’utilizzo dei materiali tradizionali. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per gli edifici e/o complessi di valore
tipologico-documentario sono ammessi interventi di: MO, MS, RRC, RT, RE
senza alterazione della sagoma e adeguamenti per abbattimento delle barriere
architettoniche. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Sono consentite modeste
modifiche alle altezze delle fronti (max cm 50) per l’inserimento di cordoli
di collegamento strutturale finalizzato al miglioramento sismico o per il
raggiungimento delle altezze minime abitabili. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
In caso di gravi problematiche
di carattere statico, di collabenza generalizzata e di irrecuperabilità
dell’edificio, comprovate da dettagliata perizia statica giurata da tecnico
abilitato, è ammissibile la demolizione con ricostruzione dell’edificio, con SC
e Vt esistente ed eventuale incremento di SC di cui al
successivo c6 e con numero massimo di 4 unità abitative. |
|||||||||||||
|
Per i fabbricati ricadenti nell'ambito delle fasce di
rispetto stradale e delle distanze di prima approssimazione da elettrodotti,
la ricostruzione del fabbricato dovrà essere prevista fuori delle stesse
anche su aree acquisite in epoca successiva all'adozione della presente
variante. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Al fine di migliorare le
condizioni abitative, è ammesso il recupero di sottotetti e/o di doppi volumi
anche con incremento della SC. |
|||||||||||||
|
Per i fabbricati di servizio,
riconosciuti di valore tipologico – documentario, adiacenti o distinti
dall’edificio residenziale, è consentito il recupero ad uso abitativo fermo
restando che non è ammessa la suddivisione della corte del complesso. |
||||||||||||
|
Le superfetazioni (baracche,
tettoie e manufatti precari), e gli elementi incongrui riportati nella scheda
di censimento, qualora non regolarmente autorizzati, sanati o condonati,
dovranno essere demoliti e/o rimossi in coincidenza con interventi edilizi
eccedenti la MS. |
||||||||||||
|
E’
ammessa la ricostruzione di eventuali edifici di servizio originari, ma
demoliti come risultante nelle schede di censimento e/o da tracce evidenti in
loco e/o da fonti documentali certe e purché presenti nelle mappe catastali
del 1928, qualora le altezze non siano rilevabili da fonti
documentali possono essere desunte da edifici analoghi del territorio
circostante. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per gli edifici e/o complessi di valore tipologico -
documentario è ammesso, in riferimento agli schemi riportati nell’elaborato
RUE 5.1 Allegato D), un ampliamento una tantum della SC, se non già
utilizzato come tale posteriormente al 21/04/83, fino a |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Negli edifici di valore tipologico documentario è
consentito l’incremento delle unità immobiliari. Tale incremento non è consentito
per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto degli elettrodotti; è
consentito nelle fasce di rispetto ferroviario solo nel rispetto della
specifica normativa in materia di acustica. |
|||||||||||||
|
Non sono consentiti più di tre ingressi al fine di non
alterare la serialità delle aperture. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Non è ammesso il declassamento
di abitazioni coloniche a servizi agricoli, fatte salve quelle ricadenti in
fascia di rispetto degli elettrodotti con valori del campo elettromagnetico
superiore a quelli previsti per l’uso abitativo. Le abitazioni già declassate a
servizi alla data di adozione del RUE, se di valore tipologico documentario,
possono essere riqualificate all’uso originario o destinate a civile
abitazione o ad altre destinazioni compatibili e non concorrono al calcolo
della SC ammessa. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno
rispettare i caratteri tipologici e morfologici peculiari delle case
coloniche, sistemazione planimetrica nella corte, tipologia edilizia,
materiali e finiture originarie. |
|||||||||||||
|
Il recupero di ex stalle e servizi agricoli a vani di
abitazione, può avvenire esclusivamente qualora vi siano tutti i requisiti
igienico sanitari. |
||||||||||||
|
In particolare, per gli ambienti anticamente destinati a
stalle, è permesso, ove non esista alternativa, un piccolo ampliamento delle
tipiche finestrelle, conservandone le proporzioni e la posizione, al fine di
migliorare il rapporto aeroilluminante dell’ambiente interno. Dovrà comunque, in tutti i casi, essere preservata la
leggibilità della precedente destinazione d’uso a servizi. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Si applicano, oltre alle prescrizioni di cui all’art. VI.2.2 c2 le seguenti prescrizioni: |
|||||||||||||
|
a) |
Per le facciate e per ogni
elemento esterno non è ammesso l’uso di materiali e finiture diverse da
quelli tradizionali ed originali. |
|||||||||||
|
b) |
Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con
coperture piane, se non nel caso di corpi minori, estranei all’impianto più
antico ed ubicati a quota inferiore rispetto a quella della gronda
dell’edificio principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via. |
|||||||||||
|
c) |
I pannelli solari potranno
essere inseriti se integrati nella copertura, privilegiando falde inclinate
di corpi di servizio privi di valore tipologico o collocazioni a terra con
criteri di compatibilità e attenzione alla preservazione della corte. |
|||||||||||
|
d) |
E’ esclusa la realizzazione di
pensiline esterne in qualsiasi materiale a protezione di porte e finestre,
terrazzi, logge, di ingressi e volumi tecnici in qualsiasi materiale, esterni
alla volumetria originaria anche se con struttura removibile. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
Edifici di valore testimoniale |
|
||||||||||||
Il RUE individua nelle tavole
RUE 2 con specifica simbologia gli edifici di valore testimoniale
riconducibili a: edifici di archeologia industriale (ex zuccherifici,
essiccatoi, ecc.), architettura moderna o contemporanea (di cui all'elenco
RER), ex scuole pubbliche, idrovore, villini, ecc.. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Gli interventi sugli Edifici di valore testimoniale, devono
essere finalizzati alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione
degli edifici stessi, degli elementi architettonici testimoniali
caratteristici eventualmente presenti, nonché alla loro miglior
contestualizzazione. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Sugli Edifici di
valore testimoniale sono ammessi gli interventi di MO, MS e
RRC, fermo restando la
conservazione dei fronti esterni per le parti originarie ancora conservate e
per gli elementi di particolare valore stilistico e decorativo, con la
salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti e della configurazione dei corpi
edilizi e delle coperture. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
E’ ammesso l’aumento di SC
interna, tramite l’inserimento di nuovi solai e/o sottotetti esclusivamente
qualora la tipologia e l’assetto delle aperture esterne lo consentano. Non
devono essere comunque alterate le caratteristiche tipomorfologiche interne
che contribuiscono a determinare il valore testimoniale di tali edifici. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
E’ consentito l’aumento del
numero delle unità immobiliari preesistenti fino a un massimo complessivo di
4 unità, comprese quelle derivanti dall’eventuale recupero di corpi
secondari, purché questo risulti compatibile con i caratteri architettonici,
funzionali e distributivi dell’edificio e/o del complesso. |
|||||||||||||
|
Sono fatti salvi i casi
esistenti in cui è presente un numero di Unità Immobiliari
maggiore di 4. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Sono ammessi ampliamenti
necessari per esigenze pubbliche e/o di valenza pubblica (strutture sanitarie
– scolastiche – sociali, ecc.). Tali ampliamenti devono comunque essere
realizzati nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio originario. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Qualora
il valore testimoniale assegnato dal RUE non risultasse, per parti
dell’edificio o per l’intero edificio, rispondente alla realtà effettivamente
in atto, sulla base di adeguata analisi storico-critica-fotografica, possono
essere ammessi interventi eccedenti il RRC. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Verde privato |
|||||||||||||
Il RUE individua nelle tavole
RUE 2 le Aree a verde privato, localizzate nello Spazio urbano e nello Spazio
rurale, destinate al mantenimento, al consolidamento e alla riqualificazione
del verde, a giardino e/o a parco privato, di pertinenza di immobili. In tale
componente è prescritto quanto segue: |
|||||||||||||
|
- |
il mantenimento delle aree nella
loro consistenza, integrità e unitarietà ed evitandone la frammentazione, e delle relative piantumazioni,
nonché l’eventuale riqualificazione e consolidamento dell’impianto arboreo
esistente |
|||||||||||
|
- |
la
salvaguardia, anche in fase di cantiere delle alberature esistenti |
|||||||||||
|
- |
il mantenimento della
permeabilità del suolo. |
|||||||||||
|
Qualsiasi
intervento su tali aree deve essere preceduto da rilievo dendrologico e
rispettare le disposizioni del REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
In
caso di frazionamento in data successiva a quella di adozione del RUE, tali
aree non concorrono ad alcun incremento di SC. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per gli edifici esistenti in
tali aree sono consentiti gli usi previsti nei rispettivi spazi di
appartenenza. |
|||||||||||||
|
Sono ammessi interventi di: MO,
MS, RRC, RE, oltre a quanto consentito ai sensi del c4. |
||||||||||||
|
Può inoltre essere consentita la
demolizione e ricostruzione nell’ambito dell’area di pertinenza e/o della
medesima proprietà con eventuale traslazione fuori fascia di rispetto; in
tali casi la ricostruzione deve avvenire senza pregiudizio del verde e delle
piantumazioni esistenti. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per le aree a verde privato è
consentito un incremento una tantum quale ampliamento della SC
esistente, se non già utilizzato come tale posteriormente al 21/4/1983, fino
a un massimo di Per i lotti eccedenti i 1.000/3.000
m² l’incremento può avvenire anche in corpo nuovo isolato costituente una
nuova unità immobiliare compatibilmente con il rilievo dendrologico. Per le aree a verde privato
ricadenti in Spazio urbano è ammesso anche il recupero ad usi abitativi di
locali di servizio purché regolarmente autorizzati e/o condonati/sanati. |
|||||||||||||
|
Nel caso in cui
l’area a verde privato sia confinante, anche per un solo lato, con una
componente dello spazio urbano o inserita all’interno di un sistema che
afferisce ad un elemento urbano (per es. Cintura verde del Capoluogo), la
stessa dovrà essere considerata localizzata nello spazio urbano. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Per le
aree a verde privato ricadenti nelle componenti: Edifici e/o complessi di
valore storico – architettonico di cui all’art. IV.1.7si applica esclusivamente la disciplina di detto
articolo. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Nell'ambito della stessa
proprietà il verde privato non concorre a determinare la distanza dai confini
di zona (componente). |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Aree a verde
privato inedificate in contiguità ai tessuti prevalentemente residenziali
della Città consolidata (art. VIII.6.4) e appartenenti alla stessa
proprietà concorrono ad incrementare la SC ammessa, in applicazione
dell’indice medio di isolato, di |
|||||||||||||
|
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||||||||||||
Alberature monumentali |
|
|||||||
Il RUE individua con specifica
simbologia nelle tavole RUE 2, RUE 4 le Alberature monumentali sottoposte
a vincolo da specifico provvedimento regionale o comunale. La tutela di tali
alberature è disciplinata: dall’art. 7 della L. 10/2013, dall’art. 6 della
L.R. 2/1977 per quelle vincolate dalla Regione, dall’art. 14 del Regolamento
Comunale del Verde per quelle vincolate dal Comune. |
|
|||||||
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||||||
|
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||||||
Percorsi ciclopedonali naturalistici, agropaesaggistici
e itinerari enogastronomici e turistici |
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|||||||
Il RUE
individua nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia i principali percorsi
ciclopedonali naturalistici e agropaesaggistici e favorisce la realizzazione
di itinerari enogastronomici e turistici, come di seguento definiti: |
|
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|
a) |
Percorsi
ciclopedonali naturalistici: insistono prevalentemente lungo gli argini dei
principali corsi d’acqua. Per tali percorsi dedicati al cicloturismo e all’ippoturismo
va favorito il collegamento con le aziende agricole e con le componenti
rimanenti del sistema nonché con il sistema dei percorsi dei Piani di
Stazione del Parco del Delta. |
|
|||||
|
b) |
Percorsi
ciclopedonali agropaesaggistici: hanno finalità di incentivare la fruizione
turistica dello Spazio rurale recuperando e mettendo “in rete” le
potenzialità esistenti quali ville storiche – pievi – bonifiche – ecc. |
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c) |
Itinerari
enogastronomici e turistici: in conformità con il PTCP e PRSR si promuove la
costituzione di itinerari turistici enogastronomici a fronte dei quali le
aziende agricole facenti parte del comitato promotore contestualmente
all’approvazione del Regolamento di attuazione (di cui all’art. |
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Per le aziende
agricole che si collocano su percorsi enogastronomici il limite di SC totale
di cui all'art. VI.3.6 è fissato in 2.000mq. |
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Aree di interesse archeologico |
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Le
disposizioni di cui al presente articolo, in recepimento della “Carta della
Tutela delle Potenzialità Archeologiche”, sono finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale,
comprensive sia delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di
legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati, sia delle presenze
archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste,
attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti
territoriali. |
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A
tal fine il RUE, negli elaborati RUE2, RUE3 e RUE 4, individua: |
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-
quali Aree archeologiche, le aree presenti sul territorio
comunale, con presenze archeologiche accertate, tutelate e disciplinate ai
sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e/o degli strumenti di pianificazione
sovrordinata, di cui al successivo c.2. -
cinque “Aree di tutela delle
potenzialità archeologiche”, come da rappresentazione grafica riportata in
calce al presente articolo, sottoposte a differente categoria di tutela
attraverso controllo archeologico in corso d'opera o indagini archeologiche
preliminari o altre attività di verifica preventiva, secondo le specifiche
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7: |
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1)
Zona di tutela 1
che coincide con l’area del centro storico di Ravenna. |
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2)
Zona di tutela 2
che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: 2a - l’agro decimano; 2b - il suburbio di Ravenna; - fasce costiere
pre-protostoriche e di I-VI secolo d.C. |
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3) Zona di tutela 3
che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: - la piana alluvionale; - le valli. |
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4)
Zona di tutela 4 che accorpa le seguenti aree di
potenzialità archeologica: - fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente. |
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5) Zona
di tutela 5 che corrisponde alla Zona archeologica del
Polo provinciale Parco Archeologico di Classe, di competenza della
Soprintendenza e tutelata con appositi decreti. |
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Per ogni intervento ricadente nelle Aree
archeologiche e nelle zone di tutela 1, 2, 3 e 5 ove siano previste attività
di modificazione del sottosuolo, come indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, è
prescritta la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza,
concessa mediante parere motivatamente espresso sulla base del progetto, il
quale dovrà includere un estratto della tavola della “Carta della Tutela delle
Potenzialità Archeologiche” da cui si evinca la relativa zona di tutela e in
cui sia indicata l’area oggetto di intervento. L'istanza finalizzata
all'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere inviata alla Soprintendenza
almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori prevista. Sono
esclusi da tale procedimento gli interventi di scavo, relativi alla
manutenzione e/o sostituzione di reti infrastrutturali esistenti, che
riguardino aree già interessate dalla presenza di manufatti interrati, fino
alla quota di fondo di tali manufatti. Resta
comunque ferma la possibilità di verificare l’eventuale presenza di deposito
archeologico in dette aree Nel
caso in cui tali interventi concernano opere pubbliche o di pubblico
interesse resta salvo il rispetto della normativa relativa
all'archeologia preventiva e quanto prescritto al comma 11. |
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Nelle Aree archeologiche, individuate dal RUE,
qualora non tutelate e disciplinate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ogni
intervento che comporti modificazione del sottosuolo e/o opere di fondazione
e di scavo oltre i |
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3. |
Nella
zona di tutela 1: ogni intervento che comporti opere di fondazione e di scavo
oltre i |
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Nella
zona di tutela 2: nelle zone agricole, fatte salve le normali attività di
coltivazione, e nelle zone di nuovo impianto ogni intervento che comporti modificazione del
sottosuolo e/o opere di fondazione e di scavo oltre i |
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Nella zona di tutela
3: ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo oltre i |
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Nella zona di tutela
4: non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza. |
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7. |
Nella zona di tutela
5: per gli edifici rurali ricadenti in aziende
agricole sono ammessi gli interventi previsti per le zone SR1 di cui all’art.
VI.2.2, con esclusione della NC, salvo per i servizi
all’attività agricola qualora esclusivamente in legno, privi di fondazioni e
a basso impatto, che non scendano al di sotto dello spessore di scotico
erboso pari a |
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Per le abitazioni civili esistenti
sono permessi gli interventi di RE e un incremento una tantum fino a |
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|
Per detta zona ai fini
dell’attuazione del Parco Archeologico quale Polo provinciale, in relazione a
quanto previsto dall’art. 59 punto 10 del PSC, il RUE promuove la
riqualificazione degli edifici esistenti anche attraverso l’applicazione dei
meccanismi premiali, che a fronte dell’acquisizione al pubblico delle aree di
interesse archeologico, consentono l’utilizzo della potenzialità edificatoria
aggiuntiva (0,03 m²/m²) di cui all’art. 11 di PSC anche in loco, previo
intervento diretto condizionato di cui all’art. III.1.2. |
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|
E’
consentita la demolizione di eventuali edifici incongrui anche di servizio e
la loro ricostruzione, con tecniche e materiali tradizionali; l’uso e il
recupero di tali edifici oltre agli usi abitativi può essere finalizzato ad
usi ricettivi e/o di servizio per la fruizione del parco stesso. |
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Qualsiasi intervento previsto
per gli insediamenti esistenti all’interno dell’area archeologica di Classe
dovrà essere corredato da specifica analisti storico-catastale sulla base
della quale prevedere: |
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- |
la
rimozione degli elementi incongrui quali superfetazioni – baracche – tettoie,
qualora non regolarmente autorizzate, sanate o condonate |
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- |
la
schermatura con filari arborei o arbustivi di retri che si affacciano sul
parco archeologico |
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- |
la eliminazione degli elementi
incongrui (camini prefabbricati – infissi in alluminio – rivestimenti
speciali ecc.). |
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8. |
La competente Soprintendenza può richiedere
indagini archeologiche preliminari o controlli
archeologici in corso d'opera per interventi la cui potenzialità
archeologica, per particolari condizioni locali o per dati conoscitivi emersi
successivamente alla data di adozione della Variante RUE che ha recepito la
“Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche”, sia motivatamente da
ritenere più consistente rispetto a quanto deducibile dalle ricerche fino a
tale data note. |
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9. |
Espletate le indagini
archeologiche, di cui ai commi precedenti, ed esaurita qualunque ulteriore
attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla
competente Soprintendenza, per la tutela dei beni archeologici eventualmente
rinvenuti, si applicano le disposizioni dettate dalla Soprintendenza stessa. |
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10. |
In
recepimento dell’art. 3.21.A del PTCP Zone
ed elementi di interesse storico-archeologico (ex art. 21 del PTPR), e in
relazione a quanto disposto dall’art. 32 del PSC, nelle tavole Gestionali RUE
12 (elaborato CA02) sono inoltre individuate, con apposita campitura e
grafia, le seguenti categorie di zone ed elementi di interesse archeologico
collegate alle specifiche schede di approfondimento:
a) complessi
archeologici: complessi di accertata entità ed estensione (abitati,
ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un
sistema articolato di strutture. Per il Parco archeologico di Classe si applica
quanto già previsto al precedente c. 6; b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica:
aree interessate da una notevole presenza di materiali e/o strutture, già
rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente
ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di
importante documentazione storica e insediativa. Questa categoria non è
attinente al territorio provinciale, ma il PTCP specifica che può essere
attuata dagli strumenti urbanistici comunali;
b2) aree di
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti:
aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree
campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti
archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. È una categoria di
tutela attribuita ad elementi di interesse archeologico il cui deposito si
conserva in parte o in tutto in situ ma che non è perimetrato; b3) aree di affioramento di materiali archeologici: aree dove
lo strato archeologico coincide con l’attuale quota del piano di
campagna. Per le prescrizioni,
attribuite ad ogni singolo sito archeologico attestato nel territorio
comunale, relative alle categorie di tutela a, b2, b3, si rimanda ai commi 3,
4 e 5 dell'art. 3.21.A del vigente PTCP, mentre per le prescrizioni relative
al punto b1 si rimanda al comma 8 del art. 21 del PTPR. |
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11. |
Su tutto il territorio
comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle “scoperte fortuite”
di cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni
in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui all’art. 25
del D.Lgs. 50/2016 |
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capo IV.2 |
sistema della mobilità |
Finalità |
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Il RUE assume per il Sistema
della Mobilità le finalità di un sistema dei trasporti sostenibile che
garantisca a tutti una adeguata accessibilità dei posti di lavoro e dei servizi,
migliori la sicurezza, riduca inquinamento, emissioni di gas serra e consumo
di energia, aumenti efficienza ed economicità del trasporto di persone e
merci, aumenti l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano nonché le
finalità di cui all’art. 36 del PSC. |
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Articolazione delle componenti del Sistema della Mobilità |
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Il RUE
nelle tavole RUE 2, RUE 4 individua le aree, i tracciati e i percorsi
costituenti il Sistema della mobilità di cui all’art. 37 del PSC
articolandolo nelle seguenti componenti: |
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1) |
Viabilità carrabile
(comprensiva di fasce di rispetto e verde di pertinenza) |
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2) |
Percorsi e piste ciclopedonali e
ciclabili |
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3) |
Linea
ferroviaria e stazioni |
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4) |
Nodi
di scambio e di servizio, parcheggi,
articolati in: Canale portuale, Aeroporto, Parcheggi principali. |
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Articolazione e disciplina della viabilità carrabile e
relativi svincoli e connessioni, fasce di rispetto e verde di pertinenza
della viabilità |
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Nelle tavole RUE 2 sono indicati
i tracciati della viabilità carrabile esistente, della viabilità
carrabile di progetto e della viabilità carrabile da adeguare. Tali tracciati
potranno essere precisati e modificati o in sede di POC, o da specifici atti
di Pianificazione della Mobilità (PUMS - PGTU) che in tal caso assumeranno il
ruolo e il valore di RUE, o anche dai singoli progetti definitivi delle opere
pubbliche purché il tracciato ricada all’interno delle fasce di rispetto
individuate dal RUE. |
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La nuova
viabilità e le intersezioni stradali dovranno rispettare quanto previsto
dall’applicazione combinata del DM 5 novembre 2001 (norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) del DM 19 aprile
2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali) e del "Regolamento Viario" allegato al PGTU, tenendo
conto della presenza della sosta e comunque nel rispetto delle norme vigenti
in materia di disciplina della sicurezza della circolazione veicolare,
pedonale e ciclabile. La nuova
viabilità e la viabilità esistente da adeguare dovranno tener conto del
rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e
percettive in ambito stradale e degli strumenti di pianificazione della
mobilità dedicati alle persone con disabilità. Il prolungamento di strade
esistenti dovrà costituire funzionale prosecuzione senza turbarne il
tracciato e l’andamento nè costituirne discontinuità funzionale o geometrica.
|
|||||
|
Lo studio
ed il progetto delle alberature a margine della carreggiata deriverà da studi
specifici che indicheranno dimensioni, caratteristiche ed ingombri delle
stesse in relazione ai luoghi e alle norme che di seguito vengono citate. Le
distanze delle alberature dal ciglio stradale dovranno rispettare le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice
della Strada), nel DM 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade) e nel DM 19 aprile 2006 – Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. Quando
le caratteristiche dei luoghi lo consentano, le alberature dovranno essere
comunque previste. |
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Per la classificazione delle
strade si rinvia al documento “Classificazione Funzionale delle strade”
allegato al PGTU in vigore. |
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Le tavole RUE 2, riportano Svincoli
e connessioni esistenti e/o di progetto articolati in tre livelli, questi
ultimi con la simbologia grafica derivata dal PSC e da specificarsi in sede
di POC, così come per la viabilità carrabile la pianificazione di settore (PUMS
– PGTU) potrà specificare la tipologia e il dimensionamento degli
svincoli di progetto e/o da adeguare. Le
caratteristiche tipologiche, funzionali e geometriche sono definite dal
progetto, in conformità con le norme vigenti, con particolare riguardo al
Decreto 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali” e al "Regolamento
Viario"allegato al PGTU. In particolare il progetto dovrà giustificare
le scelte tecniche effettuate in relazione al miglioramento atteso di
sicurezza stradale e di livello di servizio. |
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Il RUE individua, nelle tavole
di RUE 2, le Fasce di rispetto stradale. Per la viabilità
esistente, rispettivamente dentro e fuori dal centro abitato così come
individuato con specifica deliberazione di Giunta Comunale, si applicano le
fasce di rispetto stabilite dal vigente Codice della Strada e relativo
regolamento in relazione alla classificazione della viabilità operata dal
PGTU. |
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|
Per la viabilità di progetto e/o da adeguare le fasce di
rispetto stradale sono individuate, di norma, dal RUE e dal POC. |
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Fuori dai centri abitati sono
ammesse distanze minori nei casi disciplinati dall’art. 26 c3 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, anche per la viabilità di
progetto approvata. Per gli itinerari ciclopedonali
è prevista una fascia minima di m 5,00. |
|||||
|
In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto va
aggiunta l'area di visibilità determinata secondo quanto previsto dall’articolo
18 del Codice della Strada. |
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|
Le fasce
di rispetto non comportano obbligo di distanza di zona e/o componente. Le
fasce di rispetto sono espropriabili per la realizzazione e/o adeguamento o
ampliamento delle sedi stradali, svincoli, connessioni o altre strutture a
servizio della viabilità. Le fasce di rispetto sono inoltre espropriabili per
la realizzazione o ampliamento di impianti di superficie di servizi a rete
interrati di pubblica utilità. |
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|
Le eventuali aree destinate a
parcheggio pubblico e/o privato potranno essere previste anche all’interno
delle fasce di rispetto, ma soltanto in eccedenza rispetto agli standards già
individuati nell’area di pertinenza al di fuori delle fasce stesse. |
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All’interno delle fasce di
rispetto è vietata |
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Per gli edifici esistenti
ricadenti all’interno delle fasce sono ammessi interventi di MO, MS,
RRC e RE interna con
possibilità di incrementare il numero delle unità immobiliari esistenti per non più di una unità. Sono
ammessi ampliamenti, anche ricadenti all’interno della fascia, solo sul lato
dell’edificio opposto a quello frontistante la viabilità previa presentazione
d’atto d’obbligo registrato e trascritto a nulla pretendere in caso di
esproprio per l’adeguamento della viabilità. Le norme di componente possono specificare
le modalità di intervento e favorire la traslazione fuori fascia degli
edifici esistenti anche individuando meccanismi premianti. |
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Nuovi accessi carrai sono ammessi
previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada. |
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Fuori dai centri abitati,
all’interno delle componenti previste come edificabili o trasformabili della
città consolidata o degli insediamenti lineari (art. VI.3.4), qualora ai sensi dell’art. 26, 2 bis del DPR n. 495
del 16.12.92 sia da rispettarsi, in caso di nuova edificazione, ricostruzione
e/o ampliamento, una distanza dal confine stradale maggiore di m 5,00 è
possibile la traslazione dell’area edificabile sul retro per una misura pari
alla maggior distanza di rispettare. |
||||||
|
Per le strade vicinali, e
comunali a servizio esclusivamente locale che non hanno funzione di
collegamento tra strade di rango superiore le fasce di rispetto possono
essere ridotte a m 10 previo parere del Servizio Mobilità e Viabilità. |
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Nelle tavole RUE 2 è individuato il verde di pertinenza
alla viabilità esistente e di progetto con funzione di arredo, decoro
e con funzione di filtro e mitigazione. Il verde dovrà essere realizzato
contestualmente alla viabilità e alle connessioni; le essenze arboree ed
arbustive sono da definirsi in ragione delle esigenze di sicurezza della
viabilità. In tale area verde è ammessa l’installazione di elementi
pubblicitari, chioschi, strutture smontabili e leggere, sulla base di
specifici regolamenti. E' ammessa altresì l'esposizione per attività di vendita di autovetture, esclusivamente
se esistenti e adiacenti o frontistanti al verde stesso. Tali occupazioni
sono ammesse, purché non pregiudichino sicurezza e funzionalità del
traffico. In detta componente per gli edifici esistenti sono ammessi gli
interventi di cui al c4. In funzione di quanto indicato al comma 6 dell'art. 38 del PSC, sulla
base di specifici progetti che vengano riconosciuti dai Servizi competenti
idonei a integrare o migliorare la funzionalita del traffico veicolare,
possono essere consentite opere di viabilita e sosta, anche a servizio di
attivita private adiacenti o frontistanti, che salvaguardino comunque parte della
caratterizzazione a verde di filtro dell'area. |
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Percorsi pedonali, ciclabili e piste ciclopedonali -
sovrappassi o sottopassi |
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Il RUE individua nelle tavole
RUE 2, RUE 4.1 e RUE 4.2 i principali percorsi pedonali e piste
ciclabili e ciclopedonali e relativi sovrappassi e/o sottopassi, e ne
definisce la collocazione di massima dei tracciati di progetto; tali
tracciati potranno essere precisati e modificati o in sede di POC, o da
specifici atti di Pianificazione della Mobilità (PUMS - PGTU - Piani
Particolareggiati di settore) ai quali comunque si demanda. I piani
e i progetti ne individuano con precisione i tracciati e le caratteristiche
geometrico-funzionali in conformità al DM 30 novembre 1999 n.557; tali
progetti dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica che dia conto
delle analisi di sicurezza effettuate. |
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Articolazione e disciplina della linea ferroviaria e stazioni |
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Il RUE individua nelle tavole
RUE 2 e RUE 4 “le linee e raccordi
ferroviari” e le relative aree di pertinenza. Le indicazioni
del RUE relative ai tracciati ferroviari sono indicative e saranno
ulteriormente precisate e specificate a seguito della progettazione esecutiva
delle singole opere. In tali aree di pertinenza sono ammessi usi e interventi
necessari al funzionamento della rete ferroviaria. I caselli e gli edifici di
stazione eventualmente dismessi possono essere riutilizzati per usi privati
di interesse pubblico e per esercizi pubblici, nonché per usi pubblici, anche
con incremento della SC purché
all’interno della sagoma dell’edificio. Tutti gli interventi all'interno
delle suddette aree sono soggetti alle procedure abilitative speciali di cui
all'art. 10 della L.R. 15/13 e s.m.i. |
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|
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Il RUE individua inoltre due Aree
merci ferroviarie di servizio al porto, una ubicata a destra ed una a
sinistra del medesimo; esse costituiscono gli attestamenti del porto di
Ravenna per la mobilità su ferro. In tali aree sono ammessi gli interventi
relativi ai servizi ed impianti ferroviari. |
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Il RUE rappresenta le Fasce
di rispetto alla ferrovia quale distanza minima per NC e ampliamento dal
limite della zona di occupazione della più vicina rotaia come stabilito dagli
articoli 49 e 50 del DPR n. 753/1980. Per gli edifici esistenti all'interno
di tali fasce sono ammessi gli interventi di MO, MS, RRC e RE interna. Qualsiasi
altro intervento è subordinato ad autorizzazione della riduzione delle
distanze prescritte da parte della Soc. R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) ai
sensi dell'art.60 del DPR 753/80. |
||||||
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Articolazione dei
nodi di scambio e di servizio |
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I Nodi
di scambio e di servizio si articolano nelle seguenti componenti: |
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- |
Canale
Portuale |
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|
- |
Aeroporto
|
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- |
Parcheggi
principali |
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Disciplina dei nodi di scambio e di servizio: canale portuale
e aeroporto |
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Nelle tavole RUE 2 è
individuato, quale componente del Sistema della mobilità, il Canale
portuale, che comprende il canale vero e proprio con i relativi bacini di
evoluzione, le banchine e le relative aree di accesso e di servizio ed in
generale il demanio marittimo avente finalità e/o uso portuali. Nelle zone
del Canale portuale si applicano gli strumenti di governo dell’ambito
portuale. I profili di banchina, così come rappresentati nelle tavole RUE 2,
possono essere modificati in sede esecutiva su specifica indicazione e/o
prescrizione di Autorità portuale. Nelle aree di banchina ed in genere nelle
aree del Demanio Marittimo per usi portuali, è ammesso, oltre all’uso PO.1,
PO.5 e PO.6 del |
||||||
|
precedente art. II.2.3, sulla
base di specifica concessione demaniale da parte dell’Autorità Portuale, la
realizzazione di edifici funzionali all’attività di movimentazione qualora
particolari esigenze operative lo rendano necessario. Nelle aree di banchina
prospicienti i PU approvati ed in corso di attuazione di cui all’art. VII.1.4 si
applicano le prescrizioni contenute nei singoli PU per quanto non in
contrasto con l’art. VII.1.3. Il POC potrà prevedere particolari e/o diverse modalità
e possibilità di intervento. |
|||||
|
Per la
parte del Canale dal ponte mobile verso la stazione F.S. si applica il POC
Darsena. |
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|
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|||||
La zona di rispetto del Centro
Radar ha un raggio di m 3.000 dal centro radar stesso; all’interno di
tale zona la quota max degli edifici sul livello del mare, non può superare i
m 25,00. |
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Disciplina dei nodi di scambio e di servizio: parcheggi principali |
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Il RUE
individua nelle tavole RUE 2 i Parcheggi principali esistenti e di
progetto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di settore (PGTU). I
parcheggi principali si articolano in: |
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- |
Nodi
di scambio intermodali passeggeri |
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- |
Piattaforme
logistiche |
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- |
Parcheggi
pubblici - Pk |
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- |
Parcheggi
multipiano – M |
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- |
Piattaforma di Accessibilità
Turistica - PAT |
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Nei Nodi di scambio
intermodali passeggeri esistenti è ammessa la realizzazione di servizi
all’utenza per una superficie max di m² 300. |
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Nelle Piattaforme logistiche
esistenti è ammessa la realizzazione di edifici destinati a: alloggio del
custode e foresteria (SC fino a |
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- |
Uf ≤
0,35 m²/m² |
||||
|
- |
H ≤ m 16,50 |
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- |
Aree di uso pubblico ≥ 20%
della SF di cui l'85% a parcheggio |
||||
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- |
De = IVL |
||||
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- |
Distanza dal confine stradale
≥ m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato |
||||
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- |
Distanza dai confini di zona (componente) ≥ m 5,00 |
||||
|
- |
Distanza dai confini di
proprietà ≥ m 5,00 o in confine previo
accordo tra i proprietari |
||||
|
|
|||||
Per i nodi di scambio
intermodali e le piattaforme logistiche di nuovo impianto il POC definisce le
caratteristiche funzionali, i requisiti di accessibilità, le attrezzature e
gli usi integrativi di servizio. |
||||||
|
|
|||||
In
caso di realizzazione di nuovi Parcheggi
pubblici o di riqualificazione di
quelli esistenti si dovrà porre particolare attenzione alle tecniche
di inserimento del verde e delle infrastrutture dedicate alla mobilità
ciclabile, elettrica e dei ciclomotori e motocicli. In
tali aree è consentita la realizzazione di pensiline, chioschi per attività
di pubblico esercizio, strutture di servizio all’utenza (igienico-sanitarie,
turistico informative, di ristoro) per una SC non superiore al 3%
della superficie destinata a parcheggio e comunque per una SC fino a |
||||||
|
I Parcheggi
di tipo Multipiano M e le PAT potranno essere realizzati, su aree pubbliche e/o
private, entro o fuori terra ed essere inseriti in un progetto organico di
sistemazione e/o riqualificazione delle aree, esteso anche ai rami di
viabilità di accesso e di uscita e relative pertinenze, secondo le
prescrizioni specifiche del PGTU; in tali progetti particolare attenzione dovrà porsi
alle tecniche di inserimento del verde e gli elementi di mitigazione. Ove
non diversamente stabilito i parcheggi di tipo Multipiano M
dovranno avere H non superiore
a m 12,50. |
|||||
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capo IV.3 |
sistema delle dotazioni territoriali |
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Finalità |
|||||
Per il
Sistema delle dotazioni territoriali il RUE persegue le finalità
espresse all’art. 47 del PSC, con particolare riguardo alle dotazioni
esistenti, alla loro qualificazione ed integrazione. |
|||||
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||||
Il Piano
dei Servizi allegato al RUE costituisce la base conoscitiva per la
definizione del Sistema delle dotazioni territoriali. In particolare nel
Piano dei Servizi sono articolati gli standard per bacino di utenza, in
conformità all’art. 50, c2 del PSC. Il Piano dei Servizi articola il Sistema
delle dotazioni territoriali esistenti, compresi gli eventuali ampliamenti,
all’interno della Città consolidata e in via di consolidamento, e nello
Spazio rurale. |
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Il Piano
dei Servizi viene integrato e aggiornato dal POC, che completa il Sistema
delle dotazioni territoriali all’interno della Città da riqualificare e di
nuovo impianto. |
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Articolazione delle dotazioni territoriali |
|||||
Il Sistema
delle dotazioni territoriali è individuato nelle tavole RUE con apposite
campiture e simbologie, ed è articolato nelle seguenti famiglie di
componenti: |
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|
- |
Attrezzature e spazi pubblici |
|||
|
- |
Attrezzature e spazi privati di interesse
pubblico |
|||
|
- |
Poli funzionali |
|||
|
- |
Impianti tecnologici. |
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Il RUE
individua nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4.2 le dotazioni esistenti e di
progetto. |
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Articolazione delle Attrezzature e spazi
pubblici |
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Le
aree destinate ad Attrezzature e spazi pubblici, si
articolano in: |
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|
a) |
Attrezzature pubbliche |
|||
|
b) |
Verde pubblico |
|||
|
c) |
Spazi pubblici di sosta e di relazione. |
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|
|
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Tali aree sono, di norma, di
proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione mediante compensazione o
esproprio da parte del Comune o degli Enti istituzionalmente competenti. |
|||||
|
|
||||
La realizzazione e la gestione
delle Attrezzature e spazi pubblici spettano di norma al Comune, o ad
altri Enti Pubblici per le opere di loro competenza; ovvero a soggetti
privati individuati dal Comune con procedure di evidenza pubblica ai sensi
della vigente normativa in materia. |
|||||
|
|
||||
E’ facoltà dell’Amministrazione
Comunale, integrare e/o modificare la destinazione prevalente delle aree
individuate dal RUE, ferma restando la destinazione pubblica con le procedure di cui
all’art. 19 del DPR 327/2001 . |
|||||
|
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||||
Articolazione delle Attrezzature pubbliche |
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Le
Attrezzature pubbliche, distinte in
livello sovracomunale e locale, sono destinate alle seguenti attività,
individuate con apposita simbologia nelle tavole RUE. |
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a) |
Spu1 |
|||
|
b) |
Spu2 |
|||
|
c) |
Spu3 |
|||
|
d) |
Spu4 |
|||
|
e) |
Spu5 |
|||
|
f) |
Spu6 |
|||
|
g) |
Spu7 |
|||
|
h) |
Altre
attrezzature con apposita didascalia nelle
tavole RUE |
|||
|
Onde favorire una maggiore flessibilità e integrazione di tali
attività è ammessa la modificazione e/o integrazione fra le attività di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), h), purchè in conformità con
regolamenti, normative, vincoli settoriali e/o sovraordinati e nel rispetto
degli indici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. |
||||
|
In tale componente è consentito
l’insediamento di Spr1 (limitatamente agli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande), nel rispetto della normativa settoriale sovraordinata,
al fine di favorire una maggiore fruizione e funzionalità dell’attrezzatura
pubblica. |
||||
Nelle
zone per Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale
destinate alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) del
precedente c1, si applicano i seguenti indici e parametri: |
|||||
|
- |
Uf £ 0,80
m²/m² |
|||
|
- |
Distanza dai confini di
proprietà e/o di zona (componente):
IVL, con un minimo di m 5,00. |
|||
|
In
caso di realizzazione di attrezzature disciplinate da specifiche normative
sovraordinate, queste ultime prevalgono sugli indici e sui parametri sopra
richiamati. |
||||
|
|
||||
Nelle
zone destinate alle attività di cui alla lettera f) del precedente c1 le aree a verde devono occupare almeno il
30% della superficie complessiva dell’area di intervento. In tali zone per
interventi di NC o che comportino aumento della superficie
utile, si applicano i seguenti indici e parametri: |
|||||
|
per
gli impianti coperti |
||||
|
- |
Uf £ 0,30
m²/m² |
|||
|
per
gli impianti scoperti |
||||
|
- |
Uf £ 0,10 m²/m² (per i servizi all’impianto) |
|||
|
Distanza
dai confini di proprietà e/o di zona (componente): IVL, con un minimo di m 5,00. |
||||
|
Ai
fini del calcolo della Su non sono computate le coperture aventi
caratteristiche di smontabilità e facile rimozione quali palloni
pressostatici, strutture geodetiche e similari. |
||||
|
|
||||
Nelle
zone destinate alle attività di cui alla lettera g) del precedente c1 si
applicano i parametri contenuti nelle disposizioni di legge vigente in
materia e nello specifico regolamento comunale. Nell'ambito delle fasce di
rispetto del cimitero, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato
qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi, verde, servizi minori di
pertinenza cimiteriale e quanto altro consentito da specifiche normative
sovraordinate. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente
interventi di MS. La potenzialità edificatoria prodotta dalle aree
ricadenti all’interno di dette fasce di rispetto è localizzabile solo
all’esterno delle stesse, nel rispetto delle specifiche norme di componente. |
|||||
|
|
||||
Le Aree e gli edifici
pubblici privatizzabili individuati con apposita simbologia nelle tavole
RUE mantengono la loro funzione pubblica fino all’esaurimento dell’attività
per cessazione o per trasferimento. Contestualmente alla dismissione
dell’attività, l’area assume la disciplina relativa alla Città consolidata o
in via di consolidamento, con destinazione prevalentemente residenziale,
facendo riferimento alla normativa dei tessuti edilizi immediatamente
adiacenti. |
|||||
|
Le aree e gli
edifici pubblici privatizzabili individuati nella Città Storica, a
dismissione dell’attività insediata, assumono la disciplina relativa alla
Città Storica stessa. Sono quindi insediabili gli usi di cui all'art. VIII.2.2
compatibilmente con le caratteristiche storico-architettoniche degli edifici
e/o complessi. |
||||
|
|
||||
Le Aree
per spettacoli viaggianti e/o all’aperto dovranno essere dotate di
adeguati spazi per parcheggio permeabili nonché dei necessari allacci alle
reti dei pubblici servizi (rete
idrica, elettrica e fognaria). In tali aree è ammessa esclusivamente
la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici ed
uffici di servizio con una Sq fino al 5% dell’area d’intervento. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Articolazione del Verde pubblico |
|||||
1. |
Il Verde pubblico si
articola nelle seguenti componenti, distinte con specifica campitura nelle
tavole RUE 2: |
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|
a) |
Cintura verde del capoluogo |
|||
|
b) |
Aree di integrazione della
Cintura verde del capoluogo |
|||
|
c) |
Parco urbano |
|||
|
d) |
Verde di quartiere |
|||
|
e) |
Verde di mitigazione e filtro |
|||
|
f) |
Verde sportivo attrezzato |
|||
|
|
||||
Nella Città storica del
capoluogo il Verde pubblico si articola nelle seguenti componenti,
distinte con specifica campitura nelle tavole RUE 4.2: |
|||||
|
a) |
Parco urbano |
|||
|
b) |
Cintura verde delle mura
storiche |
|||
|
c) |
Giardini pubblici |
|||
|
d) |
Verde pubblico |
|||
|
|
||||
Per gli interventi nelle aree a Verde
pubblico si applica il REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE e, per quanto
riguarda il capoluogo, il Masterplan contenuto nel Piano dei servizi. |
|||||
|
Per gli edifici esistenti sono
ammessi gli interventi di cui all’art. IV.1.10 (Verde privato) ricadenti nello
spazio urbano, computando al massimo una SF di m² 2000. |
||||
|
|
||||
|
|||||
|
Nelle aree cedute
all’Amministrazione Comunale, previa procedura ad evidenza pubblica, possono
essere realizzati, compatibilmente con l’assetto del verde, sulla base di PU
e/o progetti definitivi approvati dalla Giunta, Servizi pubblici o di uso
pubblico (Spu) di cui all’art. II.2.3 punto d),
impianti tecnologici, servizi privati (Spr) di cui all’art. II.2.3 punto d)
con esclusione di Spr3, Spr4 e Spr8 su aree
date in concessione e orti urbani ad uso sociale, applicando la specifica
disciplina per le singole componenti di cui al presente capo. Nelle aree della
Cintura verde non ancora acquisite al pubblico demanio e non attuate
trova applicazione quanto disposto all’art.11 del PSC (perequazione e
compensazione), a conferma delle modalità definite nel PRG 93. |
||||
|
|
||||
Le Aree di integrazione della
cintura verde completano e integrano |
|||||
|
|
||||
Sono classificati come Parco
urbano i parchi Teodorico, Baronio e Cesarea. Tali parchi possono
essere integrati con pubblici esercizi e servizi culturali-ricreativi, sportivi
e per il tempo libero e per lo spettacolo, sulla base di localizzazioni,
quantità e dati dimensionali da stabilirsi dalla Pubblica Amministrazione
purché non impegnino oltre il 20% dell’area del parco, fatta eccezione per le
aree ad orto che non rientrano dentro tale limite. |
|||||
|
|
||||
Per Verde di quartiere
si intendono le aree destinate a giardini ed aree attrezzate per il gioco
e la sosta ricreativa. La progettazione del verde dovrà essere pienamente
coordinata con quella degli edifici nell’ambito dei piani e progetti di
iniziativa privata, garantendo la massima continuità degli spazi e delle
attrezzature, per creare un sistema integrato e continuo di fruizione,
coordinata con il sistema della mobilità ciclopedonale, al fine anche di
contenere i costi di gestione. In tali aree si possono
realizzare costruzioni funzionali alla fruizione pubblica dell’area, quali
chioschi, strutture smontabili e/o leggere, servizi igienici, attrezzature
tecnologiche, piastre polifunzionali nonché le piste ciclo – pedonali per la
migliore fruizione delle stesse, applicando i seguenti indici: |
|||||
|
- |
Uf £ 0,05
m²/m² |
|||
|
- |
IC£ 0.05 m²/m² |
|||
|
- |
H £ m 6,50 |
|||
|
Tali aree possono essere
integrate con attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di cui al
precedente c4, nonché pubblici esercizi, anche sulla base di un PU di
iniziativa privata, in forma convenzionata. |
||||
|
|
||||
Il Verde di mitigazione e
filtro è costituito dalle aree pubbliche a verde che hanno la funzione di
separare e proteggere le zone residenziali e per servizi rispetto alla
viabilità principale ed alle aree produttive, e di dare continuità alla rete
ecologica. |
|||||
|
Il verde di mitigazione e di
filtro non concorre a determinare la distanza dai confini di
proprietà e/o di zona (componente). |
||||
|
In caso di interventi eccedenti |
||||
|
|
||||
Il Verde
sportivo attrezzato comprende le aree destinate agli impianti
sportivi coperti e scoperti, integrati con il verde, che deve occupare almeno
il 30% dell'area; per la realizzazione di tali impianti si applicano i
seguenti indici sull' Ai: |
|||||
|
- |
per gli
impianti coperti Uf £ 0,40 m²/m² |
|||
|
- |
per gli
impianti scoperti Uf £ 0,10 m²/m² |
|||
|
Ai fini del calcolo della Su
non sono computate le coperture aventi caratteristiche di smontabilità e di
facile rimozione quali palloni pressostatici, strutture geodetiche e
similari. L'attività sportiva può essere integrata con le seguenti
destinazioni d'uso: pubblici esercizi e esercizi di vicinato, purché connessi
e di supporto alla attività sportiva. Per i suddetti usi la SC ammessa
è pari al 20% della SC
complessiva consentita. E’ ammesso che parte delle zone di sosta (per non più
del 10% dei posti auto) siano attrezzate anche per la sosta temporanea
camper, nell’ambito di una gestione comune con la struttura sportiva. |
||||
|
|
||||
Le aree classificate a Giardini pubblici (quali Giardini pubblici della
Loggetta Lombardesca, Giardini Speyer, Zaccagnini e altri), costituiscono i
giardini di pertinenza delle principali aree monumentali nonché la loro
naturale appendice. Gli interventi in tali aree dovranno essere finalizzati
alla conservazione degli elementi storici, con progetti di arredo e
realizzazione di percorsi e attrezzature utili alla loro vivibilità e
gestione. |
|||||
|
|
||||
Le aree classificate a Cintura verde delle mura storiche, individuate con apposita campitura
nelle tavole RUE 4.2, costituiscono nel loro insieme l’elemento di
connessione e di relazione delle diverse aree verdi di pertinenza dei
complessi storici, pubblici e privati. Fa parte della Cintura verde
delle mura storiche |
|||||
|
|
||||
Le aree classificate a Verde pubblico del centro storico, comprendono le aree a verde di
dimensioni ridotte, a servizio delle zone residenziali limitrofe. Gli
interventi in tali aree sono finalizzati alla conservazione e
all’integrazione del sistema verde esistente; in tali aree sono ammesse solo
costruzioni destinate a servizi igienici e attrezzature tecnologiche,
compatibilmente con la funzionalità dell’area. |
|||||
|
|
||||
Nelle
aree individuate nelle tavole RUE 2 e RUE 4 con apposita simbologia PV:
Spazi di sosta in aree prevalentemente a verde l’area a verde può essere
integrata con spazi di sosta, sulla base di un progetto complessivo dell’area
che attesti il rispetto delle alberature esistenti, la massima permeabilità
degli spazi di sosta e delle aree di manovra. |
|||||
|
|
||||
Articolazione degli Spazi pubblici di sosta
e di relazione |
|||
Le aree destinate a Spazi
pubblici di sosta e di relazione sono indicate con apposita
campitura nelle tavole RUE 2 e RUE 4, distinte nelle seguenti categorie: |
|||
|
- |
Parcheggio di livello
circoscrizionale e superiore, contraddistinto dalla sigla P |
|
|
- |
Parcheggio a servizio
dell’insediamento, contraddistinto dalla sola campitura |
|
|
- |
Parcheggio multipiano,
contraddistinto dalla sigla M |
|
|
- |
Piazza,
contraddistinta dalla sigla PZ |
|
|
Per gli interventi in tali aree
si applicano i criteri e i parametri riportati ai commi successivi, salvo
quanto specificato al Capo IV.2 (Sistema della mobilità) del presente Titolo. |
||
|
I parcheggi pubblici esistenti
possono essere adeguati, per esigenze di razionalizzazione e/o ampliamento
dell’offerta di sosta, mediante l’utilizzo per tale finalità, di aree a verde
pubblico sottoutilizzate. |
||
|
|
||
I Parcheggi di livello circoscrizionale e superiore
possono essere realizzati a livello stradale. |
|||
|
In queste aree possono essere
realizzate costruzioni funzionali alla fruizione dei parcheggi quali
chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di
servizio, piste ciclo – pedonali. I parcheggi posti a confine di aree
residenziali, o destinate ad attrezzature pubbliche, dovranno essere
realizzati con un’adeguata fascia di verde di mitigazione di profondità non
inferiore a m 5,00. I parcheggi pubblici realizzati a livello stradale
dovranno essere adeguatamente alberati con almeno 2 alberi ogni |
||
|
|
||
I Parcheggi a diretto
servizio degli insediamenti residenziali possono essere realizzati a
livello stradale nel rispetto di un indice: IPF ≥ 30% e dovranno essere adeguatamente alberati con
almeno 2 alberi ogni |
|||
|
In queste aree possono essere
realizzate attrezzature tecnologiche di servizio e piste ciclo – pedonali. |
||
|
|
||
La previsione nelle tavole RUE
di Parcheggi multipiano, sopra o sotto il livello stradale è da
confermare sulla base di adeguati studi di fattibilità e in conformità agli
specifici piani di Settore (PGTU, PUMS, ecc), studi che ne definiranno
anche le caratteristiche fisiche, dimensionali e funzionali; analoghi studi
e/o piani potranno prevedere la realizzazione di parcheggi multipiano anche
nelle tipologie di parcheggio di cui ai precedenti c2 e c3. Per quanto non
specificato si rinvia all’art. IV.2.8
c4. |
|||
|
|
||
Le aree destinate a Piazza
possono essere realizzate dalla Pubblica Amministrazione o da privati
nell'ambito di PUA e/o PU; esse dovranno essere opportunamente
arredate sulla base di un progetto complessivo di arredo e caratterizzare la
vivibilità e centralità di questi luoghi, anche con riferimenti alla
tradizione musiva della città. |
|||
|
|
||
Articolazione delle Attrezzature e spazi
privati di interesse pubblico |
||||||||
Le aree destinate ad Attrezzature
e spazi privati di interesse pubblico, individuate nelle tavole RUE con
apposite campiture e simbologie, sono articolate in: |
||||||||
|
a) |
Attrezzature private |
||||||
|
b) |
Verde privato |
||||||
|
c) |
Spazi privati di sosta e di relazione |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Articolazione delle Attrezzature private |
||||||||
Le Attrezzature private di
livello sovracomunale e locale comprendono le aree destinate alle seguenti
attività, individuate con apposita simbologia nelle tavole RUE 2: |
||||||||
|
a) |
Spr4 |
||||||
|
b) |
Spr5 |
||||||
|
c) |
Spr7 |
||||||
|
d) |
Spu5 |
||||||
|
e) |
Spr6 |
||||||
|
f) |
Complessi
con usi misti (ricadenti nella Città storica) |
||||||
|
g) |
Altre attrezzature con apposita didascalia nelle tavole RUE |
||||||
|
Onde favorire una maggior flessibilità ed
integrazione di tali attività, è ammessa, la modificazione e/o integrazioni
fra le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) purchè in
conformità con regolamenti, normative, vincoli settoriali e/o sovraordinati e nel
rispetto degli indici di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo. |
|||||||
|
|
|||||||
Nelle zone destinate alle
attività di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente c1, si applicano
gli indici ed i parametri di cui all’art. IV.3.4 c2. Nelle zone destinate alle
attività di cui alla lettera e) del precedente c1 si applicano gli indici e
parametri di cui all’art. IV.3.4
c3. |
||||||||
Nelle
strutture indicate in cartografia come TERME sono ammissibili interventi
coerenti con le finalità di incentivazione del turismo termale stabilite
dall’art. 9 della L.R. 23/12/02 N.40 e che quindi possono determinare
l’insediamento di attività complementari e strettamente funzionali a quella
primaria,comunque nel rispetto dei seguenti indici: |
||||||||
|
- |
Uf £ 0,60 m²/m²- |
||||||
|
- |
H max = m 8,50 |
||||||
|
E’
ammissibile l’utilizzo a parcheggio di modeste porzioni di aree limitrofe
alle strutture destinate a pinetato qualora prive di alberature e previo
parere forestale. |
|||||||
Ai fini del calcolo della Su
non sono computate coperture di impianti aventi caratteristiche di
smontabilità e facile rimozione quali palloni pressostatici, tensostrutture,
strutture geodetiche e similari. Sono escluse dalla SF le eventuali
zone d'acqua presenti e riportate sulla cartografia di base. Nelle
zone per Attrezzature ed Impianti sportivi è altresì consentita la
realizzazione di Spr1, attività ricreative Spr7, T1, T2, T3,
limitatamente al 50% della edificabilità ammessa, e la realizzazione di un
alloggio per il personale di sorveglianza con SC fino a |
||||||||
|
Per
impianti esistenti alla data di adozione del RUE che hanno esaurito la
capacità edificatoria ammissibile è comunque consentito un ampliamento max
una tantum di |
|||||||
|
|
|||||||
Nelle
aree della Città storica classificate come Complessi con usi misti
trovano collocazione i principali complessi conventuali cui fanno capo
attività di interesse generale quali attrezzature scolastiche di diverso
livello, attrezzature sanitarie e assistenziali, attrezzature ricreative e
sportive. In tali aree, per il
mantenimento delle attività in essere, sono ammessi interventi edilizi
compatibili con le categorie di intervento ammesse per le singole unità
edilizie; modifiche ed integrazioni delle destinazioni d’uso purché
d’interesse generale. |
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Articolazione del Verde privato |
||||||||
Il Verde privato si
articola nelle seguenti componenti: |
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a) |
Parco |
||||||
|
b) |
Verde di mitigazione e filtro |
||||||
|
c) |
Verde sportivo attrezzato |
||||||
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|
|||||||
Il RUE
individua i Parchi privati ubicati nello Spazio rurale e nello Spazio Urbano,
in particolare nella Città storica del capoluogo e del forese,
connessi o non connessi a ville e palazzi, secondo le finalità dell’art. 56
del PSC. Per tali Parchi, per i quali non è consentita la suddivisione con
siepi e recinzioni, si applica l’art. IV.1.7
c4. |
||||||||
|
|
|||||||
Il Verde di mitigazione e
filtro comprende aree private inedificabili, piantumate e/o da
piantumare, con funzione di protezione e filtro delle zone residenziali e
dalla viabilità e dalle zone produttive. In tali aree è ammessa la
realizzazione di parcheggi alberati per non più del 20% dell’area individuata
come verde di mitigazione e filtro. Sono ammesse altresì
sistemazioni a terra per usi compatibili con la residenza se non in altro
luogo effettuabili e fermo restando la funzione di filtro del verde di
contorno. |
||||||||
|
Il verde di
mitigazione e di filtro non concorre a determinare la distanza dai confini di proprietà e/o di
zona (componente). |
|||||||
|
Per gli eventuali edifici
esistenti in tali aree sono ammessi gli usi di cui all’art. IV.1.10, nonché gli interventi di MO,
MS, RRC e RE interna; è inoltre ammessa la demolizione e
ricostruzione degli edifici ivi ricadenti, a parità di SC e Vt,
anche in altra area limitrofa, con esclusione di quelle comprese nel sistema
delle dotazioni territoriali, al fine di favorire la realizzazione e
continuità del verde di filtro. In quest’ultimo caso dovranno essere
realizzate o integrate le aree di verde di filtro previste. |
|||||||
|
|
|||||||
Nelle aree a Verde sportivo
attrezzato si applica quanto disciplinato all’art. IV.3.5, c9. Sono ammessi
usi integrativi, quali pubblici esercizi Spr1 e strutture ricettive T1,
T2, T3 e ricreative Spr7, per una superficie complessiva non
superiore al 30% della SC ammessa. |
||||||||
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|
|||||||
|
|
|||||||
Articolazione degli Spazi privati di sosta e
di relazione |
||||||||
Le aree destinate a Spazi
privati di sosta e di relazione comprendono le aree private in tutto o in
parte già destinate o destinabili a parcheggio. Sono indicate con apposita
campitura nelle tavole RUE 2 e RUE 4 e sono distinte nelle seguenti
tipologie: |
||||||||
|
- |
Parcheggio privato,
contraddistinto dalla sola campitura |
||||||
|
- |
Parcheggio multipiano,
contraddistinto dalla sigla M |
||||||
|
- |
Autorimessa,
contraddistinto dalla sigla G |
||||||
|
- |
Spazi di sosta in aree
prevalentemente a verde, contraddistinto dalla sigla PV |
||||||
|
Per gli interventi in tali aree
si applicano i criteri e i parametri riportati ai commi successivi. |
|||||||
|
|
|||||||
Per gli eventuali edifici
esistenti in tali aree sono ammessi unicamente gli interventi di MO e MS. |
||||||||
|
|
|||||||
I Parcheggi possono
essere realizzati sia a livello stradale che a più piani, al di sopra e sotto
il livello stradale nel rispetto dei seguenti indici: |
||||||||
|
- |
H £ m 7,00 |
||||||
|
- |
IPF ³ 30% (a
livello stradale) |
||||||
|
|
|||||||
I Parcheggi privati realizzati
a livello stradale dovranno essere alberati con almeno 2 alberi ogni |
||||||||
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|
|||||||
La previsione nelle tavole RUE
di Parcheggi multipiano, contraddistinti dalla sigla M, è da
confermare sulla base di adeguati studi di fattibilità e in conformità agli
specifici piani di Settore (PGTU, PUM, ecc), studi che ne definiranno
anche le caratteristiche fisiche, dimensionali e funzionali. |
||||||||
|
|
|||||||
Le aree individuate nelle tavole
RUE con la sigla G, sono destinate ad Autorimessa. In tali aree
si applica la disciplina relativa alle categorie di intervento descritte
nella Città storica. |
||||||||
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Per le aree individuate nelle
tavole RUE 4.2 con la sigla PV vale quanto disciplinato all’art. IV.3.5 c13. |
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|
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Articolazione dei Poli funzionali |
||||||||
Il RUE individua i Poli
funzionali, precisando il perimetro già previsto dal PSC in relazione
alle parti attuate. |
||||||||
|
|
|||||||
Il RUE disciplina le aree
esistenti all’interno dei Poli funzionali, classificandole secondo le
diverse componenti di spazio e sistema; in tali aree si applica la specifica
disciplina di componente come definita nelle presenti norme. Il POC
disciplina le aree di nuovo impianto. |
||||||||
|
|
|||||||
Per il
Polo provinciale Parco di Classe si rinvia inoltre a quanto definito
all’art. IV.1.13. |
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|||||||
|
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|||||||
Articolazione Impianti tecnologici |
||||||||
Nelle tavole RUE 2 sono
individuati con specifica simbologia i seguenti Impianti tecnologici e
le rispettive fasce di rispetto, se previste dalla specifica normativa di
settore vigente: |
||||||||
|
a) |
Trattamento, recupero e smaltimento rifiuti |
||||||
|
b) |
Elettrodotti |
||||||
|
c) |
Acquedotto |
||||||
|
d) |
Impianti di depurazione o rilancio |
||||||
|
e) |
Aree per impianti gas |
||||||
|
f) |
Vasche di laminazione |
||||||
|
g) |
Altro impianto (Enel, Telecom …) |
||||||
|
|
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In ossequio ai principi tesi a favorire l'economia
circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli
"impianti di recupero di rifiuti non pericolosi" , anche se non
individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi
all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività
produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale
(Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto
uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera
"a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi, fatto salvo l’indice di UF del
tessuto su cui si vuole insediare l’attività. |
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|
|
|||||||
Le aree per il trattamento, recupero e smaltimento
rifiuti, nel rispetto della
normativa e della pianificazione sovraordinata in merito (Piano Provinciale
di Gestione dei Rifiuti; Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti), comprendono le aree di cui ai
successivi punti a), b) c). |
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a) |
Le Aree
per trattamento, recupero e smaltimento rifiuti
comprendono le aree pubbliche e/o private destinate alla localizzazione di
impianti per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio temporaneo e
definitivo di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi (come
identificati dalla normativa vigente). In tali aree sono consentiti tutti gli
interventi nel rispetto dei seguenti indici: |
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- |
Uf £ 0,10 m²/m² |
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|
- |
Distanza dai confini di
proprietà e/o di zona (componente) =
IVL, con un minimo di m 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica
degli strumenti urbanistici attuativi. |
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Gli impianti esistenti di
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, regolarmente autorizzati ai sensi delle normative vigenti alla
data di autorizzazione alla loro costruzione, ancorché non individuati nella
cartografia del RUE e del POC vigenti, risultano conformi alla componente in
oggetto. Alle rispettive aree di pertinenza, così come autorizzate, per gli
interventi consentiti dalla pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle
vigenti leggi in materia, si applicano indici e parametri urbanistici ed edilizi
previsti dalle componenti dì RUE o POC in cui ricadono. |
||||||
|
|
|
||||||
|
b) |
Centri di Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani
e assimilati, di
seguito definiti CdRD, sono costituiti da aree attrezzate, recintate ed
organizzate con contenitori e zone open-space, nelle quali gli utenti
(privati cittadini ed attività) possono consegnare i rifiuti urbani e
assimilati nel rispetto delle limitazioni e delle modalità definite dalle
normative di settore. |
||||||
|
c) |
Aree di Stoccaggio temporaneo dei materiali provenienti dalla
pulizia degli arenili. |
||||||
|
|
In tali aree, attraverso operazioni
di vagliatura meccanica, avviene la separazione dei rifiuti veri e propri, da
destinare a recupero o smaltimento, dal materiale sabbioso inerte da
ricollocare per il ripascimento degli arenili e/o per la bonifica finale di
aree di stoccaggio stesse. |
||||||
|
|
I CdRD e le Aree di Stoccaggio temporaneo dei materiali provenienti dalla pulizia degli arenili devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. In tali aree vanno realizzate platee, coperture ed ogni
altra struttura necessaria ad evitare la contaminazione del suolo e delle
acque da parte dei rifiuti ivi depositati e più in generale a garantire la
tutela dell’ambiente e della salute. Sono consentiti gli interventi di adeguamento ad eventuali nuove prescrizioni normative, interventi finalizzati alla sicurezza delle strutture nonché al mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie. Gli interventi in caso di NC e/o ampliamento sono ammessi secondo i seguenti indici: |
||||||
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- |
distanza dai confini di proprietà = m 1,5 per altezze fino
a m 4,0, m 3,0 per altezze superiori |
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- |
Uf £ 0,6
m²/m² |
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- |
H
£ m 8,0 |
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- |
IVL
≥ 0,5 |
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|||||||
Il RUE riporta i tracciati degli elettrodotti
esistenti di alta ed altissima tensione (132, 220, 380 KV), a tali tracciati
sono associate delle fasce da considerarsi quali Distanze di Prima
approssimazione Provvisorie (Dpa provvisorie). |
||||||||
|
Tali fasce sono da considerarsi cautelative, in attesa
che, ai sensi di quanto previsto dal
DM 29.05.2008, siano comunicate, da parte dei proprietari/gestori delle linee
elettriche, le “distanze di prima approssimazione” definitive (Dpa
definitive). |
|||||||
|
Pur non essendo riportate in cartografia,
è previsto che i proprietari/gestori delle linee elettriche, debbano
comunicare le relative Dpa anche per gli elettrodotti e/o cabine elettriche
in Media Tensione (come per es. le 15 KV). |
|||||||
|
Fino all’esatta definizione delle Dpa
definitive, potranno essere ammesse, all’interno delle cosiddette Dpa
provvisorie, nuove edificazioni e interventi sull’esistente esclusivamente in
conformità alle disposizioni legislative vigenti. In tali casi sarà comunque
necessario acquisire, dal proprietario/gestore della linea, la valutazione
della Dpa e della fascia di rispetto, preventivamente alla presentazione del
progetto per il caso specifico e, solo nel caso di assenza di intersezione
del volume del nuovo edificio con il volume di rispetto a cui è associata la fascia,
sarà possibile l’intervento edilizio. |
|||||||
|
E' inoltre consentita per le abitazioni rurali
e per le abitazioni civili esistenti al 15.04.1993 ricadenti in tali Dpa,
purché non soggette a vincoli di conservazione ai sensi delle presenti norme
(art. IV.1.7, IV.1.8, IV.1.9), la ricostruzione con preventiva demolizione, purché a
distanza non inferiore a quelle prescritte per legge, nel rispetto delle
altre specifiche norme di componente. |
|||||||
|
Nei casi in cui la fascia di rispetto degli elettrodotti
con tensione pari a 132, 220, 380 KV interessi componenti della città
consolidata o in via di consolidamento è consentita la traslazione dell'area
edificabile, a parità di capacità edificatoria, oltre la fascia stessa, in
area della medesima proprietà e/o nell'ambito del medesimo progetto unitario
anche se destinata ad altro uso, senza che ciò costituisca variante al RUE
vigente. |
|||||||
|
Tale traslazione è assentita purché non comporti la
necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione. |
|||||||
|
|
|||||||
Per l’Acquedotto della Romagna,
è da applicare una fascia di rispetto pari a m 4,50 per parte. |
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|
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Il RUE 2 riporta le aree
destinate ad Impianto di depurazione o rilancio e le rispettive
fasce di rispetto, pari a metri 100 dal perimetro dell'impianto. All'interno
di dette fasce non sono ammesse NC; per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di MO e MS, RE senza aumento di SC previo
preventivo parere dell'AUSL e ARPAE; sono ammesse inoltre opere di
urbanizzazione, piazzali e parcheggi privati oltre che le recinzioni. Nella
fascia di rispetto al depuratore del Capoluogo oltre i m 100 e fino ai m 200,
sugli edifici esistenti a destinazione produttiva sono ammessi anche altri
interventi in conformità alla disciplina di componente previo parere
preventivo di ARPAE e AUSL. |
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|
|||||||
Nel RUE sono individuati gli
impianti del gas. Le reti di trasporto di sostanze allo stato liquido e/o
gassoso: metanodotti, gasdotti, oleodotti, etc, sono individuati negli
elaborati del Quadro Conoscitivo del PSC. Tali aree e reti sono soggetti a leggi
e normative specifiche di carattere sovraordinato. La posa, la manutenzione
e/o la modifica di dette reti di trasporto può pertanto essere realizzata
sulla base di uno specifico progetto da predisporre ed approvare secondo le
modalità e le procedure definite dalla legislazione vigente e/o da specifiche
norme regolamentari in materia. |
||||||||
|
|
|||||||
Il RUE 2 individua le Vasche
di laminazione già realizzate o previste nell’ambito di piani approvati o
di nuova previsione. Tali bacini,
necessari per il drenaggio delle acque meteoriche al servizio delle aree di
trasformazione, sono realizzati di norma nello Spazio rurale, dimensionati
sulla base della normativa vigente e collocati in posizione idonea rispetto
al sistema fognario e alla rete di recapito, secondo le indicazioni degli
enti competenti e di quanto contenuto nello studio specifico “Interventi di
adeguamento idraulico nel territorio del Comune di Ravenna – Progetto
preliminare” allegato al PSC (consulenza idraulica) e successivi
approfondimenti. Tali aree possono essere acquisite al patrimonio pubblico o
rimanere private in regime di servitù; esse non concorrono in alcun caso al
soddisfacimento dello standard pubblico prescritto per i PUA. |
||||||||
|
|
|||||||
Il RUE 2 individua con specifica
didascalia le aree destinate ad Altri impianti tecnologici: Per tali
aree in caso di nuova costruzione e/o ampliamento dovrà essere garantito il
rispetto delle norme vigenti in materia e i seguenti indici e parametri: |
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- |
Uf £ 0,60 m²/m² |
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|
- |
IC£ 0,40 m²/m² |
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|
- |
H £ m 12,50 La limitazione non si applica per
impianti collocati in adiacenza anche parziale, ad aree portuali e/o
produttive. |
||||||
|
Nel caso di dismissione
funzionale di impianti esistenti e/o di parti di essi regolarmente
autorizzati con i provvedimenti previsti dalle specifiche normative di
settore le strutture esistenti non più funzionali all’impianto dovranno
essere oggetto dei necessari interventi di caratterizzazione e/o bonifica. |
|||||||
|
Nel caso tali dismissioni
avvengano per impianti compresi in isolati dei centri abitati, l’area
assumerà la disciplina d’uso e gli indici dell’isolato di appartenenza. |
|||||||
|
Alcune tipologie di impianti
esistenti (es. telefonia mobile, emittenza radio-TV) non sono rappresentate
nelle tavole RUE in quanto si riferiscono ad impianti che insistono su aree con
differenti destinazioni non esclusive e le loro caratteristiche e
compatibilità sono definite da leggi e strumenti di settore. |
|||||||
TITOLO V spazio naturalistico
capo V.1 |
finalità e disposizioni generali |
Finalità |
||||||
Il RUE per lo spazio
Naturalistico assume le finalità di cui all’art. 62 del PSC; le finalità
definite nei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po e le linee
programmatiche agli indirizzi del GIZC “Gestione Integrata Zone Costiere”
così come recepite con delibera del C.C. n. 97723/177 del 15/10/2007. |
||||||
|
|
|||||
|
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|||||
Articolazione delle componenti dello Spazio
naturalistico: Idrogeomorfologiche-vegetazionali, Forme insediative,
Attrezzature e impianti |
||||||
Lo spazio naturalistico è
articolato nelle Componenti idrogeomorfologiche – vegetazionali,
definite sulla base delle caratteristiche ecologiche dei siti, e nelle
componenti costituite dalle Forme insediative, Attrezzature e impianti. |
||||||
|
|
|||||
Le
componenti di cui al c1 possono essere ricomprese nei Perimetri
e limiti delle Stazioni del Parco del Delta del Po, in zone
SIC o ZPS nella Fascia di rispetto fluviale, nella Fascia di
rispetto arginale, delle Aree soggette ad ingressione marina, e
possono essere interessate da Dossi e paleodossi di cui alla
disciplina dell’art. IV.1.14 delle presenti norme. |
||||||
|
|
|||||
Gli interventi ammessi, per le
zone incluse nel perimetro del Parco del Delta del Po, dovranno rispettare le
N.T.A. dei Piani di stazione ed acquisire il Nulla Osta del Parco nei casi
prescritti. |
||||||
|
|
|||||
Nello spazio naturalistico sono
inoltre consentiti, secondo i rispettivi ambiti di applicazione: |
||||||
|
- |
gli interventi previsti dai
piani di gestione dei siti SIC e ZPS |
||||
|
- |
gli interventi previsti dai
piani o programmi di gestione delle RNS |
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- |
gli interventi previsti dai
Piani di Stazione per la realizzazione del sistema di fruizione dei parchi,
compreso cambi di destinazione d’uso degli edifici |
||||
|
- |
gli interventi forestali
previsti dai piani di assestamento dei boschi e la realizzazione delle
attrezzature ed impianti necessari per la tutela dei boschi. |
||||
|
|
|||||
Per i capanni da pesca si
applica la disciplina del “Regolamento Capanni da pesca e da caccia. |
||||||
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|||||
|
|
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Articolazione delle componenti
Idrogeomorfologiche-vegetazionali dello Spazio naturalistico |
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Il RUE
nelle tavole RUE 2 individua le seguenti componenti idrogeomorfologiche
- vegetazionali: |
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a) |
Zone
boscate articolate in: |
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- |
boschi e pinete |
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- |
aree boscate golenali |
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|
- |
zone di recente rimboschimento |
|||
|
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||||
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b) |
Zone d'acqua articolate in: |
||||
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- |
reticolo idrografico |
|||
|
|
- |
zone umide |
|||
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|
- |
zone umide artificiali di recente formazione |
|||
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|
- |
zone d’acqua a bassa giacitura |
|||
|
|
|
||||
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c) |
Zone di
integrazione allo spazio naturalistico |
||||
|
|
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|
d) |
Arenile |
||||
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- |
arenile naturale |
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|
- |
arenile attrezzato |
|||
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capo V.2 |
componenti
idrogeomorfologiche-vegetazionali |
|
|
Boschi e pinete |
|
||||
Comprendono le zone boscate di
impianto antico e rimboschimenti consistenti e consolidati, con ampia superficie e rilievo dal
punto di vista naturalistico e/o paesaggistico. In tali zone il RUE prevede
il mantenimento e la tutela del complesso boschivo. |
|||||
|
|
||||
Nei Boschi e pinete sono
consentiti, con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui
all’art. II.3.2: |
|||||
|
RRAN; MIA;
MO e MS della viabilità
carrabile esistente e dei sentieri esistenti (mantenimento del fondo e
controllo della vegetazione); delle infrastrutture tecnologiche; degli
impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque. |
||||
|
E’ consentita la realizzazione
di nuovi impianti tecnologici che si rendano necessari per la tutela ed il
miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare. |
||||
|
|
||||
Per gli edifici esistenti
ricadenti in Boschi e pinete sono consentiti i seguenti interventi: |
|||||
|
MBE, MO, MS, RS,
RRC, RT, e ampliamento
per esigenze di adeguamento igienico-sanitario; interventi previsti dai piani di Stazione
del Parco del Delta del Po sugli edifici inseriti nel sistema di
fruizione, compresi gli ampliamenti e i mutamenti di destinazione
d’Uso. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Aree boscate
golenali |
|||||
Le Aree
boscate golenali comprendono aree particolari per la funzione ecologica,
ricadenti nell’ambito delle Stazioni di Parco del Delta del Po, non molto
estese e compatibili alla gestione idraulica dei fiumi. |
|||||
|
|
||||
Il RUE
prevede il mantenimento delle Aree boscate golenali salvaguardando
l’attuale conformazione delle scarpate e dei piani delle banche e
sottobanche. |
|||||
|
|
||||
|
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||||
Zone di recente rimboschimento |
|||||
Le Zone
di recente rimboschimento, individuate nelle tavole RUE 2, sono
costituite da piccoli boschi e boschetti o siepi, che contribuiscono al
consolidamento del patrimonio naturale. In tali zone il RUE persegue il
mantenimento della copertura boschiva o la sua compensazione, nel rispetto
della normativa sovraordinata (D.Lgs 3 aprile 2018 n.34, L.R. 21/2011 art. 34,
DGR 549/2012, L. 35/2012 sezione V) |
|||||
|
Qualora ci siano discrasie fra le zone di recente
rimboschimento individuate dal RUE e la specifica carta dei vincoli forestali
vigente prevale quest’ultima. |
||||
|
|
||||
In tali zone sono consentiti,
con le finalità di cui sopra: |
|||||
|
- |
le
cure colturali |
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|
- |
gli
interventi eventualmente previsti dai progetti presentati nell’ambito
dei PRSR |
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|
- |
la
realizzazione di sentieri e percorsi attrezzati e finalizzati alla fruizione
dei siti. |
|||
|
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||||
|
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||||
Reticolo
idrografico |
|||||
Il Reticolo idrografico è
costituito dalla rete dei corsi d’acqua identificata nelle tavole RUE 2 e
nelle tavole gestionali RUE 9 e RUE 10.1. |
|||||
|
|
||||
Oltre alle attività di competenza dei Servizi di area
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
(area Reno e Po di Volano e area Romagna) è ammessa la manutenzione dei
sentieri e percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi. |
|||||
|
|
||||
Non è
consentito il tombamento o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di
canale, fatte salve le necessità derivanti da esigenze di pubblico interesse.
|
|||||
|
|
||||
Ogni
eventuale nuovo intervento di sbarramento dei corsi d’acqua, con esclusione dei
canali di bonifica, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per
l’ittiofauna. |
|||||
|
|
||||
I
progetti di intervento di manutenzione dei corsi d’acqua devono essere
redatti secondo i “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per
l’attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione
Emilia-Romagna” di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre
1994, n. 3939. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Zone umide |
|||||
Le Zone umide comprendono
le zone naturali, o di origine artificiale ma naturalizzate da tempo, di
dimensione ampia e con caratteristica di zona umida ad acqua dolce o
salmastra, di rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico; per
esse il RUE prevede il mantenimento. |
|||||
|
|
||||
In tali zone sono consentiti,
con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui all’art. II.3.2: |
|||||
|
RRAN, MIA, MO e MS
della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti sulle sommità
arginali (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione), delle
infrastrutture tecnologiche, degli impianti esistenti destinati alla
distribuzione e regimazione delle acque ed alla regolazione dei livelli
idrici, dei canali e dei canali
sublagunari. |
||||
|
E’ consentita la realizzazione
di nuovi impianti tecnologici che si rendessero necessari per la tutela ed il
miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare. |
||||
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||||
Per gli edifici esistenti
ricadenti in Zone umide sono consentiti i seguenti interventi: |
|||||
|
MBE, MO, MS, RS, RRC, RT, ampliamento, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario in base alle vigenti norme in materia; interventi
previsti dai Piani di Stazione del Parco del Delta del Po sugli edifici
inseriti nel sistema di fruizione, compresi ampliamenti e mutamenti di
destinazioni d’uso. |
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||||
Zone umide
artificiali di recente formazione |
|||||
Le Zone umide artificiali di
recente formazione comprendono bacini di elevata profondità, derivati da
attività di cava ma non più oggetto di attività estrattive. |
|||||
|
Per le
zone inserirte nel Piano Comunale delle Attività Estrattive trova
applicazione quanto disposto dal PAE. |
||||
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|
||||
Per le restanti zone sono
consentiti i seguenti interventi di cui all’art. II.3.2, in conformità alla disciplina di cui all’art. 35 del
PSC: RRAN, VLA, MIA, MO e MS delle strutture e dei manufatti
esistenti. |
|||||
|
|
||||
Per le zone umide ricadenti in Ambiti di valorizzazione
naturalistica Avn e/o in Aree di riqualificazione ambientale,
ecologica e paesaggistica Ara di cui all’art. 35 del PSC e
individuate nelle tavole RUE 2, sono ammissibili gli interventi previsti dal
POC previo i PUA. Qualora in tali Ambiti e/o Aree siano presenti cave in
attività tali piani dovranno tener conto e/o integrare i progetti di
ripristino delle cave stesse elaborati ai sensi della L.R. 17/91. |
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Zone d’acqua a bassa giacitura |
|||||
Le Zone d'acqua a bassa
giacitura esistenti di scarsa profondità e di piccola superficie,
individuate dal RUE, sono opere realizzate per lo svolgimento dell’attività
venatoria o derivano da interventi di rinaturalizzazione, connessi o meno ai PRSR,
oppure sono connessi all’attività agricola. |
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In tali zone è consentita MO e MS delle strutture e dei manufatti esistenti e delle sponde. |
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Qualora tali zone
siano ricomprese nei perimetri di: ambiti di valorizzazione naturalistica AVN;
aree di riqualificazione ambientale Ara; zone di valorizzazione
turistico-ricreativa (art.VI.3.6) si demanda
agli specifici PUA che potranno prevedere anche nuove zone d'acqua. Qualora tali zone
siano incluse nello spazio rurale è sempre consentito il ripristino dell’uso
agricolo. |
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Zone di integrazione dello Spazio
naturalistico |
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Il RUE individua, in relazione
alle previsioni di PSC, nelle tavole RUE 2, le Zone di integrazione dello
Spazio naturalistico allo scopo di consolidare e rafforzare il patrimonio
naturale. In tali zone sono consentiti ripristini naturalistici che devono
tendere a ricreare l’assetto ambientale e naturalistico dei luoghi precedente
alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tramite rimboschimenti,
riallagamenti, rimodellazione dei terreni, tenendo tuttavia conto anche delle
compatibilità con la attuale pedologia e idrogeologia dei siti nonché degli
interventi di rinaturalizzazione già avviati. |
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||||
Sono consentiti i seguenti
interventi e con le finalità di cui all’art. II.3.2: RRAN, MIA, VLA. |
|||||
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Tali interventi sono subordinati
a preventivo studio storico morfologico, che documenti
l'evoluzione/trasformazione delle aree, finalizzato al perseguimento del
ripristino degli assetti originari. |
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Fino
ad avvenuta rinaturalizzazione si attua la disciplina delle Zone agricole
di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola di cui
all’art. VI.2.4 anche per
ampliamento e sopraelevazione con esclusione degli interventi di Demolizione
e Ricostruzione e di NC e con l’esclusione degli usi rurali RA4, RA5, RA6. |
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Gli
interventi, pubblici o privati, ricadenti in tali zone hanno carattere di
priorità ai fini dei finanziamenti pubblici. |
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Qualora tali zone ricadano in Ambiti
di valorizzazione naturalistica Avn o in Aree di
riqualificazione ambientale ecologica e paesaggistica Ara si
applica la specifica disciplina di dette aree definita dal POC. |
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Arenile naturale e Arenile attrezzato |
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L’Arenile naturale individuato
nelle tavole RUE 2, è costituito dai tratti di arenile non attrezzati a fini
balneari in cui l’ambiente è
integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli
assetti vegetazionali delle dune attive. |
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L’Arenile
attrezzato individuato nelle Tavole RUE 2, è costituito da spiagge
utilizzate per la balneazione e dalle massicciate artificiali. Per esso il
RUE persegue gli obiettivi di tutela del sistema dunoso e di conservazione
dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale esistenti tra una
struttura balneare e l’altra. |
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Nelle aree individuate come Arenile naturale e Arenile attrezzato si
applica il Piano dell’Arenile. |
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capo V.3 |
forme
insediative |
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Centro aziendale integrabile |
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I Centri aziendali
integrabili, così come individuati nelle tavole RUE 2, sono
prevalentemente localizzati nelle aree di integrazione dello Spazio
naturalistico, al servizio del fondo agricolo. |
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I Centri aziendali
integrabili, fermo restando la vocazione prioritaria di centro al
servizio del fondo agricolo, possono essere utilizzati anche per gli usi
propedeutici alla fruizione turistico-rurale-ambientale. |
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A tal fine nei Centri
aziendali integrabili sono insediabili attività agrituristiche, ai sensi
della L.R. 4/2009, ricreative culturali e del tempo libero, pubblici esercizi
e attività di interesse pubblico anche legate all’attuazione dei Piani
Territoriali di Stazione. Per gli edifici riconosciuti come incongrui e
comunque per quelli per i quali il progetto prevede la demolizione e
ricostruzione, ad esclusione delle superfetazioni, qualora non regolarmente autorizzate e/o condonate/sanate, è
consentito il recupero della SC esistente. |
||||
|
E’ inoltre ammesso
l’incremento della SC esistente esclusivamente all’interno
della sagoma degli edifici di valore tipologico-documentario o di valore
testimoniale compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e
testimoniali. Per quanto non qui disciplinato si rinvia all’art. VI.3.6 che disciplina le Zone di
valorizzazione turistica ricreativa ricadenti nello Spazio rurale
con una riduzione degli indici e parametri dimensionali del 30%. |
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Per i
centri aziendali ricadenti in Aree di valorizzazione naturalistica Avn si
rinvia alla specifica disciplina di POC. |
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Campeggi ricadenti in zone pinetate |
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Il RUE individua con specifica simbologia nella
tavole RUE 2 le Strutture ricettive
all'aria aperta (aperte al
pubblico) e le Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico ricadenti nelle zone pinetate dello Spazio
Naturalistico. Dette strutture sono disciplinate dall’Art. VIII.6.16. |
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capo V.4 |
attrezzature e impianti |
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Allevamento ittico |
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Il RUE individua nelle tavole
RUE 2, con specifica simbologia, gli Allevamenti ittici esistenti. Ai
sensi dell’art. 73 del PSC per gli allevamenti intensivi e semintensivi
ricadenti nello spazio naturalistico si escludono ampliamenti dello stato di
fatto; per gli allevamenti estensivi eventuali ampliamenti sono ammessi compatibilmente
con la salvaguardia delle zone ambientali. |
||||
|
|
|||
In tali
zone, nel rispetto delle norme ed indirizzi del PTCP e dei Piani Territoriali di Stazione
del Parco del Delta del Po, gli interventi si
attuano con modalità diretta condizionata di cui all’art. III.1.2 nel rispetto
dei seguenti indici e parametri: |
||||
|
- |
Uf £ 0,10 m²/m² con un limite
max di SC £ |
||
|
- |
H £ m 7,50 |
||
|
|
|||
In
tali zone è
ammessa una SC fino a m²
60 per la sola
vendita di prodotti dell’allevamento. Tale superficie è trasferibile
anche in edifici limitrofi, purchè della medesima proprietà, e di più facile
accessibilità dalla viabilità pubblica. |
||||
|
|
|||
Sono
ammessi i seguenti
interventi di: MO, MS, RRC, RE, D, NC. E' ammessa la realizzazione di impianti
tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività itticolturale, anche
previa demolizione di edifici esistenti privi di qualsiasi valore tipologico
e/o documentario. |
||||
|
Sono
ammessi inoltre sull'area eventuali
opere che si rendessero necessarie per la salvaguardia dei beni ambientali
nei quali è compreso l’allevamento stesso nel quadro del PU ivi prescritto. |
|||
|
Le nuove
costruzioni dovranno rispettare i caratteri tipologici e costruttivi tipici
della zona, prevedendo la conservazione del sito e la reintegrazione del
verde, nonché la rimozione di elementi incongrui con l'ambiente circostante,
in applicazione delle disposizioni di cui all’art. III.4.2. |
|||
|
|
|||
Nuovi allevamenti ittici di tipo
estensivo, intensivo o semi-intensivo, assimilabili ad attività agricole, non
sono ammessi nello Spazio naturalistico.
Essi sono ammessi nello Spazio rurale,
al di fuori dei perimetri delle Stazioni del Parco del Delta del Po, in
bacini idrici esistenti. Le nuove attività che interessino superfici
complessive superiori ai |
||||
|
|
|||
|
|
|||
Servizi e attrezzature del Corpo Carabinieri
per la tutela Forestale |
||||
Il RUE
individua con apposita simbologia i Servizi ed attrezzature del Corpo Carabinieri
per la tutela Forestale localizzate nello Spazio naturalistico. |
||||
|
|
|||
Detti
Servizi e attrezzature rientrano nella destinazione Spu3 e possono
essere oggetto di interventi di conservazione, adeguamento ed integrazione
sulla base di un progetto redatto e approvato secondo la procedura prevista
dall’art. 10 della L.R. 15/2013 per le opere statali e/o di interesse dello Stato. |
||||
|
|
|||
|
|
|||
Impianti tecnologici |
|
|||
Il RUE individua con specifica
simbologia nelle tavole RUE 2 i seguenti impianti tecnologici ricadenti nello
spazio naturalistico: impianto di depurazione; Aree di stoccaggio
temporaneo dei materiali provenienti dalla pulizia degli arenili; Acquedotto;
altri impianti tecnici. Per detti impianti si rinvia a quanto
disciplinato all'art. IV.3.12.
|
||||
TITOLO
VI – spazio rurale
capo VI.1 |
finalità e disposizioni generali |
Finalità e articolazione dello spazio rurale |
||||
Il RUE assume per lo Spazio rurale le finalità di cui
all’art. 74 del PSC. |
||||
|
|
|||
In
particolare per lo Spazio rurale il
RUE ha la finalità di favorire oltre l’attività agricola e le attività ad
essa connesse: |
||||
|
- |
la
riqualificazione paesaggistico/ambientale e il recupero del patrimonio
edilizio rurale |
||
|
- |
la
formazione della rete ecologica (fasce boscate, filari, siepi, ecc.) |
||
|
- |
lo
sviluppo del turismo rurale |
||
|
- |
lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e il consolidamento e la diffusione dei
marchi di qualità. |
||
|
|
|||
Lo Spazio rurale è articolato in due grandi famiglie di
componenti: Uso produttivo del suolo e Uso insediativo individuate
negli elaborati RUE 2. |
||||
|
|
|||
Gli
interventi ammessi nelle componenti dello Spazio
rurale sono condizionati all’applicazione della disciplina paesaggistica
di cui al Capo III.4. |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
capo VI.2 |
uso produttivo del suolo |
|
||
Articolazione delle componenti dell’uso
produttivo del suolo |
|||||
Le
componenti dell’Uso produttivo del suolo si articolano in riferimento
a: |
|||||
|
a) uso agricolo |
||||
|
b) uso
estrattivo. |
||||
|
|
||||
Le
componenti relative all’uso agricolo di cui al punto a) del precedente
c1 sono: |
|||||
|
- |
Zone di più antica formazione
ad alta vocazione produttiva agricola SR1 |
|||
|
- |
Zone di più recente formazione
ad alta vocazione produttiva agricola SR2 |
|||
|
- |
Zone di più recente formazione
derivata dalla riforma fondiaria (ex ERSA), ad alta vocazione produttiva
agricola SR3 |
|||
|
- |
Zone agricole periurbane SR4 |
|||
|
- |
con funzione agricola, di
forestazione e verde privato SR4.1 |
|||
|
- |
con funzione pubblico/privata di
interesse generale SR4.2 |
|||
|
|
||||
Le
componenti relative all’uso estrattivo di cui al punto b) del
precedente c1 sono: |
|||||
|
- |
Zone
di coltivazione di cava SR5 |
|||
|
|
||||
|
|
||||
Disposizioni di carattere generale |
|||||
|
|
||||
Tutti gli interventi su edifici
esistenti o di NC, nelle zone agricole dello Spazio rurale di cui al presente capo dovranno essere progettati
e attuati con coerenza alle principali caratteristiche dell'edilizia rurale
esistente e storicamente consolidata rilevabili anche dal Censimento delle case coloniche di valore
tipologico-documentario (vedi QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola
C.1.3.b). |
|||||
|
|
||||
In caso di intervento in edifici
compresi nello spazio rurale, con esclusione delle zone di completamento
edilizio individuate come insediamenti lineari, devono essere osservate le
seguenti prescrizioni: |
|||||
|
- |
I colori dovranno essere scelti
tra quelli tradizionali del territorio, anche rilevabili dall’abaco dei
colori di riferimento riportato nell’elaborato RUE 5.1 Allegato F2 |
|||
|
- |
nel caso di realizzazione di
volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la
categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno
prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione
delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi
quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o
comunque incompatibile con il valore ambientale o tipologico del contesto |
|||
|
- |
le canne fumarie e di esalazione
dovranno essere il più possibile accorpate e limitate nel numero |
|||
|
- |
è esclusa l’installazione di
balconi, terrazzi in falda, scale esterne, finestre “all’inglese”, comignoli
prefabbricati. |
|||
|
|
||||
Nelle zone agricole sono
consentiti tutti gli usi di cui ai precedenti artt. II.2.1, e II.2.3
lettera f) (RA) con le esclusioni eventualmente definite per le
specifiche zone. E’ consentito il mantenimento dei Centri di autodemolizioni esistenti e la realizzazione di aree di Impianti
di distribuzione carburanti (Sm3), conformemente alle
prescrizioni dettate dall’art. VIII.6.18,
c4. |
|||||
|
|
||||
Gli
interventi di NC di abitazioni
agricole non sono ammessi per aziende di superficie inferiore a La capacità edificatoria è computabile anche sulla
superficie di terreni in proprietà, non contigui all’azienda. La NC va comunque realizzata su
appezzamenti di superficie non inferiori a |
|||||
|
Non è ammessa la realizzazione
di alcun servizio per i fondi inferiori a |
||||
|
|
||||
Nelle zone agricole si applicano i seguenti
indici, parametri e prescrizioni salvo le limitazioni definite per le
specifiche zone: |
|||||
|
a) |
per le abitazioni agricole (A2): |
|||
|
|
Uf ≤
70 m2/Ha per i primi |
|||
|
b) |
per i servizi all’attività agricola (RA1),
e i manufatti per la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e
zootecnici (RA3): |
|||
|
|
Uf ≤
0,015 m2/m2 per i primi |
|||
|
|
Sono da computarsi interamente
nel predetto indice anche i servizi agricoli aperti su uno o più lati (es.
tettoie) |
|||
|
c) |
per i manufatti relativi
ad allevamenti zootecnici produttivi (RA2) valgono gli indici di
cui al precedente punto b) ridotti del 30% e le distanze definite dal RCI;
per gli allevamenti esistenti si rinvia a quanto disciplinato dall’art. VI.3.8 |
|||
|
d) |
per le attività di
floricoltura e orticoltura in serre: fino al 50% della superficie del
fondo per i primi |
|||
|
|
|
|||
|
e) |
l’uso RA6 è consentito
esclusivamente nell’ambito di insediamenti abitativi esistenti. |
|||
|
|
||||
Per tutti i manufatti, di cui al
comma precedente, valgono i seguenti parametri: |
|||||
|
- |
H ≤ m 7,50
(fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non
vengono posti limiti di altezza) |
|||
|
- |
Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) =
IVL, con un minimo di m 5,00. Per
i nuovi fabbricati destinati ad allevamenti, la distanza dai confini di proprietà e/o di zona
(componente) e dagli edifici residenziali della stessa azienda è di m
30 |
|||
|
- |
Le distanze dei nuovi
allevamenti da abitazioni di terzi e da nuclei e centri abitati sono definite
dal RCI. |
|||
|
|
||||
L'unità minima d'intervento è
costituita dall'intera azienda agricola o, per gli interventi relativi agli
usi RA1, RA2, RA3, di cui all’art. II.2.3, dalla superficie delle
aziende eventualmente consorziate. In ogni caso alle residenze degli addetti
alla conduzione dell'azienda dovranno essere asservite tutte le unità
poderali concorrenti alla definizione dell'edificabilità ammessa. |
|||||
|
|
||||
Per le
abitazioni rurali esistenti al 15/04/93 che hanno esaurito la loro capacità
edificatoria è consentito un ampliamento una tantum – se non già utilizzato
come tale posteriormente al 21/04/83 – fino a m² 70 di SC, fermo restando che la SC non potrà eccedere i |
|||||
|
|
||||
Per gli edifici abitativi
esistenti è consentito l’incremento delle unità immobiliari, salvo che per
gli edifici ricadenti in fascia di rispetto degli elettrodotti e solo in
conformità ai parametri definiti dalla zonizzazione acustica per quelli
ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria. Tale incremento non deve in ogni
caso alterare i prospetti; non sono comunque ammessi più di 3 ingressi
principali esterni. |
|||||
|
|
||||
Nelle zone SR1 ed SR2 gli edifici esistenti
destinati ad attività agrituristica alla data di adozione del RUE, alla
cessazione dell’attività agrituristica possono essere destinati ad uso
abitativo con un max di 3 Unità immobiliari, fermo restando l’asservimento al
fondo agricolo. |
|||||
|
|
||||
Nelle zone agricole l’attività di cava è
consentita solo nelle aree previste dal PAE, nel rispetto di quanto stabilito
all’art. VI.2.7. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Zone di più antica
formazione ad alta vocazione produttiva agricola |
|||||
Le Zone
di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola SR1
sono zone agricole caratterizzate in prevalenza da aziende di piccola e media
dimensione per le quali il RUE intende favorire l’attività dell’impresa
agricola atta a promuovere filiere di beni e servizi con la logica della
multifunzionalità di cui ai D.Lgs 227/2001 e 228/2001, nel rispetto degli
elementi storico-documentari architettonici e del paesaggio. |
|||||
Nelle zone SR1 per ogni
singolo fondo agricolo, così come risultante alla data di adozione del RUE (03/07/2008), ad integrazione della attività agricola,
può essere adibita ad orti una sola area la cui superficie complessiva,
compresa la carraia di accesso, non potrà superare m2 2.500. L’area complessiva potrà essere
suddivisa in più orti, che potranno essere concessi in affitto rimanendo
parte integrante del fondo, ovvero ceduti in proprietà, fermo restando la
condizione di totale inedificabilità. A tal fine dovrà essere
presentato un progetto di sistemazione interessante l'intera area, che
individui lo schema ordinatore e le dimensioni degli orti, i percorsi di
accesso interni nonché le aree di sedime e gli allineamenti di eventuali
manufatti. I singoli orti non potranno
superare la dimensione massima di m2 200, gli stradelli di accesso
dovranno avere caratteristiche di carraia agricola con larghezza max di m
2,80. Ogni due orti con dimensione minima di |
|||||
|
a) |
tipologia omogenea priva di
sporgenze quali pensiline e aggetti. Gli sbalzi del cornicione non superiori
a cm 30 |
|||
|
b) |
Sul massima
non superiore a m2 8,00 e H max al colmo non superiore a m
3,00. |
|||
|
Gli orti potranno essere delimitati
esclusivamente con siepi con essenze miste tipiche delle zone agricole; sono
vietate recinzioni di qualsiasi tipologia. Gli orti non potranno essere
ricavati nello spazio rurale soggetto a vincolo paesaggistico di cui al
D.Lgs. 42/04 e s.m.i. L'installazione dei manufatti
per deposito attrezzi non è consentita negli appezzamenti ricadenti nelle
fasce di rispetto stradale o ferroviario. |
||||
|
|
||||
Zone di più recente formazione ad alta
vocazione produttiva agricola |
|||||
Le Zone
di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR2)
sono zone caratterizzate in prevalenza dalla presenza di aziende di media e
grande dimensione; l’obiettivo del RUE per tali zone è quello di favorire
l’attività agricola, le pratiche di rinaturalizzazione e valorizzazione
paesaggistica la conservazione e il recupero ad uso agricolo, l’uso
ricreativo/turistico/didattico degli edifici di valore
tipologico-documentario, di valore testimoniale e dei centri aziendali
esistenti, compatibilmente con i valori paesaggistici esistenti. |
|||||
|
|
||||
In tali
zone non sono ammesse le attività di deposito all’aria aperta e gli
allevamenti zootecnici intensivi di tipo suinicolo. |
|||||
|
|
||||
Nelle
Zone agricole SR2, gli impianti per allevamenti ittici sono consentiti
esclusivamente in zone di acqua esistenti e risultanti nella cartografia di
base del RUE e ove consentito dalle Norme del PAE; le zone d'acqua non
concorrono alla determinazione della SC. |
|||||
|
|
||||
Gli interventi di NC di abitazioni agricole e di servizi non sono ammessi per
aziende di superficie inferiore a Per tali interventi si applicano comunque le disposizioni
di cui all’art. VI.2.2 c4 dal
2° capoverso. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Zone di più recente formazione derivate
dalla riforma fondiaria (ex ERSA), ad alta vocazione produttiva agricola |
|||||
Le
Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria ad alta
vocazione produttiva agricola-SR3 sono zone agricole
caratterizzate da appoderamenti regolari di limitata estensione per le quali
l’obiettivo è favorire l’attività agricola propria delle piccole dimensioni
poderali che connotano questa zona, assicurando contestualmente la
salvaguardia/riqualificazione/completamento e leggibilità del modello
insediativo della riforma fondiaria ex ERSA. |
|||||
|
|
||||
In
tali zone, fatto salvo quanto consentito all’art. VI.2.2 c5, è ammessa la costruzione di nuove abitazioni nel
rispetto dei criteri del modello insediativo dell’appoderamento ex ERSA
individuato di massima nelle Tavole di RUE secondo le modalità e i parametri
di cui all’art. VI.3.2. |
|||||
|
|
||||
In tali
zone non è ammessa l’attività RA2 di tipo suinicolo. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Zone agricole periurbane |
|||||
Nelle Zone
agricole periurbane, il RUE persegue l’obiettivo, in applicazione di
quanto disposto dall’art. 77 del PSC e dalla L.R. 20/2000, di salvaguardare e
favorire l’attività agricola esistente in rapporto all’area urbana limitrofa
anche attraverso la promozione di attività integrative del reddito agrario
volte alla riqualificazione ambientale-rurale e dei margini urbani. |
|||||
|
|
||||
ll RUE
individua nelle Tavole RUE 2 con specifica simbologia le zone agricole
periurbane SR4 distinguendole
in: |
|||||
|
a) |
“zone
agricole periurbane con funzione agricola di forestazione e verde privato”
(SR4.1); tali zone sono prevalentemente localizzate fra l’abitato
esistente e assi viari importanti e/o di circuitazione e/o comunque adiacenti
a elementi, che richiedono una opportuna schermatura di protezione e filtro. Ad esse
si applicano le disposizioni di cui ai c4 e c5 |
|||
|
b) |
“zone
agricole periurbane con funzione pubblico/privata di interesse generale”
(SR4.2); tali zone sono prevalentemente poste fra parti di abitato ove
sono già esistenti servizi e/o edifici pubblici e/o privati di interesse
generale; esse sono funzionali per livello di urbanizzazione alla eventuale
localizzazione di nuovi servizi e/o all’eventuale adeguamento degli ambiti
consolidati in relazione alla programmazione dei POC ai sensi dell’art. 10 di
PSC. Ad esse
si applicano le disposizioni di cui al c6. |
|||
|
Per le Zone
agricole periurbane dei centri del Forese e della frangia si applicano le
disposizioni di cui al c7. |
||||
|
Per le zone agricole periurbane senza specifica
simbologia si applica la disciplina delle “zone agricole periurbane con
funzione agricola di forestazione e verde privato” SR4.1. |
||||
|
|
||||
Nelle zone agricole periurbane sono ammessi tutti gli usi
agricoli di cui all'art. II.2.1
e alla lettera f) dell'art. II.2.3
ad eccezione di allevamenti zootecnici produttivi RA2 di tipo
suinicolo e di centri di autodemolizione che sono vietati. |
|||||
|
|
||||
Nelle Zone
periurbane con funzione agricola, di forestazione e verde privato SR4.1 è consentito l'intervento di NC e comunque l'aumento di SC
esclusivamente previo PUC
di cui all’art. III.1.2, e a
fronte di riqualificazione/valorizzazione ambientale rurale, forestazione e
filtro, per l'insediamento di attività agrituristiche (RA4) e servizi
connessi e compatibili con l'attività agricola applicando un Uf ≤ 0,03 m2/m2
fino a |
|||||
|
Il progetto di valorizzazione e
i costi previsti, nonché le modalità e i tempi per la sua realizzazione,
dovranno essere parte integrante del PU; dovrà essere altresì prestata
adeguata fidejussione (ragguagliata
al costo complessivo dell’intervento verde + edificio/i) da valersi fino a
tre anni dopo la dichiarazione della fine dei lavori di valenza ambientale;
l’agibilità delle Ue è subordinata alla completa realizzazione di tali
lavori. |
||||
|
|
||||
Eventuali
interventi di piantumazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale
superiori ai |
|||||
|
|
||||
Nelle
Zone periurbane con funzione pubblico/privata di interesse
generale SR4.2 sono
consentiti – previo PUC (di cui
all’art. III.1.2), con
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico-ambientale, interventi
di NC e aumenti di SC oltre che per gli usi di cui al
precedente c4, anche per servizi pubblico/privati di interesse pubblico
quali: ricreativi; sportivi; culturali; sociali-assistenziali, e pubblici
esercizi, questi ultimi purché connessi agli usi precitati o interessanti
edifici esistenti. Sono ammesse
inoltre dotazioni pubbliche/private di livello locale e dotazioni ecologiche
di cui all’art. |
|||||
Gli
interventi finalizzati a realizzare tali usi comprensivi di quelli di
piantumazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale superiori ai |
|||||
|
|
||||
Nelle Zone agricole periurbane
dei centri del Forese e della Frangia, l’acquisizione dei suoli per la
realizzazione della viabilità di circuitazione può avvenire, in alternativa
all’esproprio, attraverso compensazione di cui all’art. 11 del PSC, sulla
base di parametri, che potranno essere specificati in sede di convenzione ma
comunque compresi all’interno dei seguenti: |
|||||
|
a) |
per ST da cedere fino a |
|||
|
|
|
|||
|
b) |
per ST da cedere oltre i 1000 m2:
Uf ≤ 0,10 m2/ m2 |
|||
|
|
tali diritti edificatori di compensazione non
possono comunque eccedere |
|||
|
c) |
il numero di Unità
immobiliari massimo realizzabile è pari a tre, di cui non più di due ad uso
di civile abitazione. |
|||
|
Tali diritti edificatori
maturano all’inserimento dell’intervento di viabilità di circuitazione nel
piano triennale delle opere pubbliche a seguito della redazione dello studio
di fattibilità dell’intervento stesso da parte del Comune. |
||||
|
In tali Zone
l’edificazione delle nuove abitazioni rurali o l’ampliamento di quelle
esistenti con i parametri sopra descritti è consentita tramite modalità
diretta condizionata (art. III.1.2)
interessando prioritariamente le aree di pertinenza degli edifici esistenti
con accesso da viabilità esistente. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Zone di cava in corso di coltivazione |
|||||
Gli usi di coltivazione di cava
sono consentiti solo dove previsti nel PAE. Le zone di cava interessate da
attività di coltivazione in atto si esercitano secondo le modalità definite
dal PAE vigente e sono individuate nelle tavole RUE 2
conformemente a quanto disposto dallo stesso PAE. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Movimenti di terra, sbancamenti e scavi |
|||||
I
movimenti terra, sbancamenti e scavi, qualora ammessi dalla disciplina della
componente dello Spazio rurale nella quale ricadono e purché non si
configurino come attività di cava , cioè non vi sia commercializzazione del
materiale scavato, dovranno essere realizzati senza produrre alterazioni
dell’assetto idrogeologico dei luoghi e al sistema idrografico di superficie.
|
|||||
|
|
||||
Qualora le attività di movimenti
di terra, sbancamenti, perforazioni di pozzi, scavi e miglioramenti fondiari
a fini colturali, eccedano le normali operazioni agronomiche o comportino
sbancamenti e/o scavi aventi profondità superiore a cm 60 dal piano di
campagna attuale, queste sono soggette al rilascio di titolo abilitativo di
competenza del Servizio Geologico, previo parere dell’ufficio Tutela Ambiente
del Servizio Tutela Ambiente e Territorio qualora ricadono negli ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico (art. IV.1.5) e/o nella rete ecologica (art. IV.1.2). |
|||||
|
|
||||
capo VI.3 |
uso insediativo |
Articolazione dell’uso insediativo: Forme insediative,
Impianti e attrezzature per attività |
||||||
Le componenti dell’Uso
insediativo nello Spazio rurale sono articolate con riferimento a: |
||||||
|
a) |
Forme insediative |
||||
|
b) |
Impianti e attrezzature per
attività |
||||
|
|
|||||
Le componenti
relative alle Forme insediative sono: |
||||||
|
- |
Edifici degli appoderamenti ex
ERSA SR6 |
||||
|
- |
Edifici e/o complessi di valore
tipologico-documentario, che pur ricadendo prevalentemente nello Spazio
rurale sono disciplinate dall’art. IV.1.8 |
||||
|
- |
Edifici non agricoli |
||||
|
- |
Insediamenti lineari
residenziali SR8 e Aree a completamento
edilizio SR8.1 |
||||
|
- |
Nuovi edifici con ampio verde
privato SR9 |
||||
|
- |
Zone di valorizzazione turistico-ricreativa SR10 |
||||
|
|
|||||
Le componenti
relative agli Impianti e attrezzature per attività sono: |
||||||
|
- |
Allevamenti e relative fasce di rispetto SR11 |
||||
|
- |
Impianti produttivi legati all’agricoltura SR12 |
||||
|
- |
Strutture dismesse da rifunzionalizzare SR13 |
||||
|
- |
Aree espositive e di deposito
all’aperto SR14 |
||||
|
- |
Centri di autodemolizioni SR15 |
||||
|
- |
Aree
attrezzate per la sosta temporanea (camper) SR16 |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Edifici degli appoderamenti ex ERSA |
||||||
Nelle tavole RUE 2 sono
individuati, con apposita simbologia, gli Edifici degli appoderamenti ex
ERSA – SR6 esistenti, che hanno conservato di massima le
caratteristiche originarie. Il RUE prevede la rifunzionalizzazione di tali
edifici nel rispetto della leggibilità dell’impianto originario e della sua coerente integrazione
oltre che della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi. |
||||||
|
|
|||||
Per gli
edifici esistenti di cui al c1 sono ammessi interventi di MO, MS, RRC, RT,
di RE senza alterazione della sagoma, adeguamenti per abbattimento
delle barriere architettoniche e quanto altro consentito dalle norme
sovraordinate e per i soli fabbricati di servizio, con esclusione dei fienili
coevi, di D, demolizione con
ricostruzione e di ricomposizione dei Vt, nel rispetto degli usi di
servizio e delle caratteristiche tipomorfologiche e planimetriche
dell’insediamento. L'aumento della SC a fini abitativi è ammesso
mediante l'utilizzazione delle doppie altezze e/o cambio di destinazione
d'uso di fabbricati di servizio coevi quali stalle, cantine, fienili, facenti
parte del complesso. Compatibilmente
con le caratteristiche tipomorfologiche e planimetriche originarie è ammesso
un ampliamento una tantum fino a |
||||||
|
|
|||||
In riferimento agli
appoderamenti ex ERSA è consentita – con modalità diretta semplice -
la NC di abitazioni per
imprenditori agricoli professionali e/o loro familiari fino al 2° grado nel
rispetto del modello insediativo esistente e ai vertici del sistema poderale,
così come riportato di massima nelle tavole RUE 2, e nello schema
esemplificativo riportato
nell’elaborato RUE 5.1 Allegato E),
per una SC pari a |
||||||
|
|
|||||
Non è ammesso il declassamento
di abitazioni coloniche a servizi agricoli. |
||||||
|
|
|||||
Per tali edifici sono
applicabili i commi 3, 5, 9 e 10 dell’art. IV.1.8 (edifici e/o complessi di valore tipologico
documentario). |
||||||
|
|
|||||
Il dirigente del SUE, potrà
motivatamente escludere in tutto o in parte i suddetti edifici e/o complessi
dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti qualora non siano più presenti
o rilevabili gli elementi peculiari e caratterizzanti gli appoderamenti ex
ERSA. |
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Edifici non agricoli |
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Gli
edifici non agricoli, sono quelli edificati non in connessione con un
fondo agricolo o dismessi e stralciati dal fondo. |
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Le
abitazioni agricole esistenti [2] A2
non più destinate o non più destinabili funzionalmente a residenza legata alla conduzione del fondo, possono essere utilizzate,
purché si sia provveduto o si provveda alla variazione nella iscrizione
catastale ai sensi della L. n. 133 del 26/2/94 e ai sensi dell’art A-21 della
L.R. 20/00, per i seguenti usi: |
||||||
|
a) |
abitazione civile A1 e
relativi servizi |
||||
|
b) |
esercizi di vicinato C1,
artigianato di servizio a cose e persone purché compatibili con lo spazio
rurale Pr2 – Spr3 |
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|
c) |
pubblici esercizi Spr1 |
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d) |
attività culturali,
sportive-ricreative, socio sanitarie Spr7, Spr6, Spr5 |
||||
|
e) |
cliniche e/o ambulatori per
animali e relativi servizi, anche con possibilità di soggiorno temporaneo
degli animali |
||||
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Gli edifici esistenti con uso
diverso da quello abitativo, possono essere utilizzati per gli usi di cui ai
punti b), c), d), e) del c2 e per servizi alla abitazione, purchè
ristrutturati in modo congruo con le caratteristiche della corte. |
||||||
|
E' altresì
consentito per gli edifici esistenti di servizio (ad esclusione delle
tettoie) il cambio d'uso in abitativo, limitatamente ad una sola unità
immobiliare con SC max di m² 120,
con contestuale demolizione della superficie eccedente, mediante intervento
di ristrutturazione che preservi le caratteristiche tipiche e compositive
degli edifici non residenziali delle zone agricole e della corte. |
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|
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|||||
Il fondo eventualmente
frazionato e stralciato dall’area di pertinenza dell’edificio per i suoi
primi |
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Per gli edifici di cui al c1,
ricadenti o meno nella fascia di rispetto (stradale, ferroviaria e degli
elettrodotti), sono ammessi interventi di MS, RRC, RE, RT, ampliamento
e demolizione parziale/totale e ricostruzione con un incremento una
tantum fino a |
||||||
|
|
|||||
Non è consentito il recupero di
tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi di
altezza inferiore a m 2,50 qualora non sanati o condonati, per i quali è
comunque prevista la D. |
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|
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Insediamenti lineari residenziali |
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Gli Insediamenti
lineari residenziali SR8, come individuati con specifica
perimetrazione nelle tavole RUE 2, sono aggregati ricadenti nello Spazio
rurale, composti da più unità abitative e relative pertinenze, di dimensione
familiare a tipologia non intensiva, posti lungo la viabilità pubblica, ove
possono trovarsi abitazioni civili e agricole con o senza verde privato,
lotti residenziali o per usi compatibili alla residenza e/o a servizio dell’attività agricola. |
||||||
|
All’interno degli insediamenti
lineari possono ricadere le seguenti componenti: |
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a) |
zone agricole con o senza
abitazioni agricole e relativi servizi, comunque legate a un fondo agricolo
ed alla presenza di un imprenditore agricolo professionale nelle quali si
applica la disciplina del c3 |
||||
|
b) |
zone agricole senza abitazioni, non
legate a fondo agricolo, frazionate prima dell’adozione del RUE (03.07.2008),
per le quali si applica la disciplina del successivo c2 |
||||
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c) |
zone agricole con abitazioni non
agricole non legate al fondo agricolo per le quali si applica la disciplina
del successivo c4 (ex rurali) |
||||
|
d) |
“Aree a completamento edilizio” (ex
zone B del PRG 93) per le quali si applica la disciplina del successivo c5 |
||||
|
e) |
aree a “Verde privato” per le quali
si applica la disciplina dell’art. IV.1.10
|
||||
|
f) |
zone per attività di servizio per
le quali si applica la disciplina del successivo c6 |
||||
|
g) |
edifici di valore tipologico –
documentario e testimoniale per i quali si applicano l’art. IV.1.8 e l’art. IV.1.9. |
||||
|
L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma
fa riferimento alla situazione preesistente alla data di adozione del RUE e
fa salvo comunque il rispetto dei parametri di cui al seguente comma 2. |
|||||
|
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|||||
Negli Insediamenti lineari
residenziali il RUE fa propri gli obiettivi di cui all’art. 80, c5 [3] e c6
del PSC, ammettendo esclusivamente la realizzazione di tipologie edilizie non
intensive, e con un numero di unità immobiliari limitato, riconducibili ad
aggregazioni di tipo familiare. A tal fine non sono mai superabili i seguenti parametri: a) Uf ≤ 0,50 m²/ m² con SC £ b) IC£ 40% c) Max n. 4 Unità immobiliari d) H £ m 7,50 In caso di
demolizione con ricostruzione o NC
è ammesso lo slittamento del perimetro dell’insediamento al fine di
consentire la distanza di m 10,00 dal confine stradale. All’interno degli insediamenti
lineari non è consentita l’apertura di nuovi passi carrai, salvo che per i
lotti inedificati e già frazionati alla data di adozione del PSC (23/06/05) e
per eventuali accessi ai fondi agricoli retrostanti, se non altrimenti fattibili,
previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. |
||||||
|
||||||
|
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|||||
Agli
imprenditori agricoli professionali (IAP), ancorché in quiescenza, proprietari di aree
legate a un fondo agricolo comprese negli Insediamenti lineari residenziali è
data la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato non superiore a |
||||||
|
|
|||||
Per le zone agricole con edifici
rurali non più funzionali al fondo, comprese negli Insediamenti lineari
residenziali e non ricadenti in area di completamento edilizio è comunque
consentito l’aumento della SC esistente all’interno della sagoma e/o
un ampliamento una tantum fino a |
||||||
|
|
|||||
Le Aree a completamento
edilizio sono identificate con apposita campitura nelle tavole RUE La potenzialità edificatoria
espressa dalle aree a completamento edilizio può essere trasferita al loro
esterno, purché all’interno del perimetro dell’insediamento lineare; le aree
interessate devono essere asservite esclusivamente all’intervento edilizio
prodotto da detta potenzialità. |
||||||
|
Qualora la superficie esistente, regolarmente assentita,
risulti in esubero rispetto all'indice di zona, è consentito il suo
mantenimento solo ed esclusivamente nell'ambito di una riqualificazione
dell'insediamento e delle aree
cortilizie tramite accorpamento e/o demolizione dei corpi secondari
nel rispetto delle H max consentite e del contesto circostante. |
|||||
|
|
|||||
Nelle aree per attività di
servizio ricadenti negli Insediamenti lineari nelle quali sono insediati o
insediabili gli usi C1, Pr2, Spr1, Spr3, Spr4, Spr5, Spr6, Spr7 compatibili con la residenza
sono consentiti tutti gli interventi nel rispetto dei parametri di cui al c2
del presente articolo. |
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|||||
Nuovi edifici con ampio verde privato |
||||||
Nelle
tavole RUE 2 sono individuati con specifica simbologia i Nuovi edifici con
ampio verde privato SR9, che hanno la finalità di caratterizzare,
completare e riqualificare il disegno urbano dei centri del forese, con nuovi
elementi architettonici inseriti in ampi spazi verdi di pertinenza che ne
definiscono i limiti. |
||||||
|
|
|||||
L’intervento di NC per la
realizzazione di Nuovi edifici con ampio verde privato è consentito
esclusivamente su una superficie minima di intervento pari a |
||||||
|
|
|||||
ll progetto del nuovo edificio
con ampio verde privato si dovrà caratterizzare per qualità
architettonica e quale elemento distintivo rispetto l'edilizia recente tipica del territorio.
Si dovrà contestualmente prevedere la sistemazione a verde del parco di
pertinenza con progetto da redigersi preferibilmente da tecnico qualificato
in campo agronomico. Il progetto dovrà inoltre prevedere l’eventuale
adeguamento della viabilità esistente e delle opere di urbanizzazione
primaria mancanti e/o inadeguate o se specificatamente indicate nelle tavole
RUE 2; in tal caso il progetto si attua con PUC ai sensi dell’art. III.1.2. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Zone di valorizzazione turistico-ricreativa |
||||||
Il RUE individua, nelle tavole
RUE 2, le aree agricole che, per la presenza di edifici di valore e/o zone di
pregio paesaggistico e/o attività già insediate, si prestano alla
valorizzazione a fini turistico-rurali-ricreativi previo PU ai sensi
dell’art. III.1.2, assistito da Atto d’Obbligo registrato qualora siano
interessate proprietà di terzi. |
||||||
|
In tali aree classificate come Zone
di valorizzazione turistico-ricreativa SR10 sono ammesse, oltre
l’attività agricola, le seguenti attività: |
|||||
|
a) |
Agrituristiche/didattiche
RA4 ai sensi della L.R. 4/2009 |
||||
|
b) |
Ricettive alberghiere: T1 (prioritariamente in
edifici di cui al c2, qualora presenti), e ricettive all’aria aperta T2,
aree attrezzate di sosta (camper) T3 |
||||
|
c) |
Ricreative e del tempo libero e Sportive (non rumorose) Spr6 |
||||
|
d) |
Pubblici esercizi Spr1 |
||||
|
e) |
Servizi privati di interesse
generale: Spr4, Spr5 e Spr7 |
||||
|
f) |
le aviosuperfici per velivoli
ultraleggeri |
||||
|
g) |
rinaturalizzazioni quali: nuove
zone di acqua e di bosco con riutilizzo dei materiali di scavo in loco se
compatibile con il progetto stesso |
||||
|
|
|||||
Le attività ricettive alberghiere T1 sono
consentite prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti da
conservare di cui agli artt. IV.1.7,
IV.1.8 e IV.1.9, qualora presenti. |
||||||
|
|
|||||
Per gli Edifici esistenti il
progetto di valorizzazione può prevedere l’aumento della SC interna. |
||||||
|
|
|||||
Per gli Edifici riconosciuti
come incongrui e comunque per quelli per i quali il progetto di
valorizzazione prevede la demolizione e ricostruzione è consentito il
recupero della SC esistente. |
||||||
|
|
|||||
Sono ammessi per gli usi di cui
al c1, fermo restando l’applicazione della disciplina di componente dello
spazio rurale per l’attività agricola, interventi di NC con un Uf
di 0,03 m2/m2 per una SC totale fino a |
||||||
|
Le superfici di edifici e/o
complessi di valore storico-architettonico (art. IV.1.7) non concorrono alla determinazione dell’Uf e della SC esistente. |
|||||
|
|
|||||
Sono consentite strutture di
ricovero in legno per gli animali di supporto all’attività turistico-rurale,
da computarsi comunque al 25% della loro superficie nell’ambito della SC
max ammissibile. |
||||||
|
|
|||||
Il progetto dovrà anche curare la sistemazione
rurale-ambientale dell’ambito, mediante la realizzazione di nuovi percorsi
tematici, e l’inserimento paesaggistico nel contesto delle strutture, nonchè
il raccordo dell’intervento coi
percorsi agropaesaggistici esistenti e previsti dal RUE esterni
all’ambito. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Impianti e attrezzature per attività dello
Spazio rurale |
||||||
Il RUE
individua con specifica campitura nelle tavole RUE 2, le zone per Impianti
e attrezzature per attività dello Spazio rurale differenziando con
apposita simbologia: |
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|
- |
gli
allevamenti intensivi SR11 |
||||
|
- |
gli
impianti produttivi legati all’agricoltura SR12 |
||||
|
- |
le strutture
dismesse da rifunzionalizzare SR13 |
||||
|
- |
le
aree espositive e di deposito all’aperto SR14 |
||||
|
- |
i
centri di autodemolizioni esistenti SR15 |
||||
|
- |
le aree attrezzate per la sosta temporanea (camper) SR16 |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Allevamenti intensivi |
||||||
Nelle zone
per allevamenti intensivi esistenti (SR11), salvo quanto
specificato per gli allevamenti ittici di cui all’art. V.4.1 delle presenti Norme, il
piano si attua mediante intervento diretto nel rispetto del vigente RCI
e dei seguenti indici e parametri: |
||||||
|
- |
Uf ≤
0,30 m²/m² (comprensivo dell'alloggio di custodia con SC ≤ |
||||
|
- |
H £ m 7,50
(fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non
vengono posti limiti di altezza). |
||||
|
|
|||||
In caso di dismissione degli
impianti per allevamenti l'area dovrà essere recuperata agli usi agricoli di
cui all'art. VI.2.1 c2 e/o
agli usi comunque legati all'agricoltura e ricadenti nella casistica di cui
all’art. VI.3.7. Altri usi
produttivi, di tipo artigianale Pr2 purché attinenti con le zone
agricole, possono essere autorizzati, dalla G.C. sulla base di specifico
Studio di fattibilità e compatibilità ambientale. In caso di dismissione
permanente, accertata previo verifica banca dati nazionale operata dall’AUSL,
non si applicano più i vincoli derivanti dalle fasce di rispetto. |
||||||
|
|
|||||
Nelle Tav. di RUE 2 sono
riportate le fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, cosi come
definite dal RCI, rispetto: gli edifici di terzi; i nuclei e i centri
abitati; il capoluogo. |
||||||
|
Per gli edifici ricadenti entro
tali fasce di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell’AUSL, gli
interventi di RE, ampliamento e
sopraelevazione. |
|||||
|
|
|||||
Per gli allevamenti da
dismettere indicati in cartografia con specifica simbologia sono ammessi solo
interventi di MO, MS e migliorativi degli aspetti
igienico-sanitari. Gli allevamenti già autorizzati ma dismessi alla data di
adozione del presente piano, possono essere riattivati solo qualora
rispettino le distanze previste dal RCI. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Impianti produttivi legati all’agricoltura |
||||||
Nelle zone per Impianti
produttivi legati all’agricoltura SR12 gli interventi devono
rispettare i seguenti indici e parametri: |
||||||
|
- |
Uf ≤
0,60 m²/m² (comprensivo dell'alloggio di custodia con SC £ |
||||
|
- |
H £ m 10,50
(fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non
vengono posti limiti di altezza). |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Strutture dismesse da rifunzionalizzare |
||||||
Nelle zone con strutture dismesse
da rinfunzionalizzare (SR13) sono ammessi usi ricettivi T1 – T3,
Servizi culturali ricreativi e per lo spettacolo Spr7 e
residenziali per le superfici già destinate ad abitazione, queste ultime
incrementabili fino ad un max del 50%; sono ammessi inoltre altri servizi
privati Spr (ad esclusione di Spr8) qualora compatibili previa
presentazione di progetto di valutazione preventiva ai sensi dell’art. 21
della L.R. 15/2013 e s.m.i. contenente analisi storico/documentaria
dell’insediamento a dimostrazione della consistenza e del valore degli
edifici esistenti. Il progetto inoltre dovrà prevedere le eventuali
operazioni di bonifica dei suoli e/o degli edifici nei termini previsti dall’art.
III.2.2. |
||||||
|
|
|||||
Qualora tali strutture ricadano
in zone di valorizzazione turistico-ricreativa di cui all’art. VI.3.6 si applicano le discipline
di componente integrate fra loro, applicando la norma più estensiva. |
||||||
|
|
|||||
Si applicano altresì le disposizioni
di cui all’art. VI.3.6 c3 e
c4. |
||||||
|
|
|||||
Il progetto di
rifunzionalizzazione deve porre particolare attenzione alla sistemazione
delle aree di pertinenza e alla connessione della struttura rifunzionalizzata
con la rete dei percorsi agropaesaggistici esistenti e previsti. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Aree espositive e di deposito all’aperto |
|||
Nelle zone per aree espositive di deposito all’aperto (SR14)
sono ammesse attività di vendita, esposizione e di deposito per piante,
fiori, legname, attrezzature per l’agricoltura e per il tempo libero, auto,
autocarri, macchine operatrici, camper, caravan, barche e attrezzature
nautiche. |
|||
|
Nello
Spazio rurale, al di fuori della componente SR14 cartografata, nelle
aree già destinate ad attività di esposizione e di deposito alla data di
adozione del RUE (03.07.2008), sono consentite le attività sopra elencate,
purchè non di intralcio alla viabilità e in possesso di accesso autorizzato. Per tali attività non è ammessa
l’installazione di impianti fissi né di manufatti precari ad eccezione di
quanto previsto al successivo c3. |
||
|
Sono escluse da tale possibilità
le aree ricadenti negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico di cui
all’art. IV.1.5, nella rete
ecologica di cui al Titolo II e nelle Aree di riqualificazione ambientale Ara
e negli Ambiti di valorizzazione naturalistica Avn. |
||
|
|
||
La realizzazione delle aree
espositive e di deposito dovrà garantire un’opportuna sistemazione a verde,
con mitigazione e verde di filtro perimetrale, su una superficie minima pari al
25% dell’area, e una distanza delle recinzioni dal confine stradale non
inferiore a m 5,00. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi
edifici. |
|||
|
|
||
Eventuali esigenze di superfici
per strutture di servizio e funzionali alle attività ammesse (con esclusione
della residenza) potranno essere reperite o all’interno di edifici esistenti
o in una struttura in legno di facile rimozione con una SC di |
|||
|
|
||
La disciplina si applica anche ai depositi autorizzati da
altri enti ai sensi dei D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 3/99 e s.m.i.
per il periodo di validità definito dalla stessa autorizzazione. |
|||
|
|
||
|
|
||
Centri di autodemolizioni |
|||
Nelle zone per Centri
di autodemolizioni auto SR15, è consentito il mantenimento e
l'adeguamento degli impianti di demolizione autoveicoli, depositi e pressature
di carcasse, materiali ferrosi in genere, cartoni e stracci secondo le
disposizioni dell'AUSL e/o di ARPAE, dell'Amministrazione competente in materia, ai sensi della L.R.
n. 27 del 12/7/94. Il mantenimento e l’adeguamento di tali impianti è ammesso
nel rispetto dei seguenti parametri, al fine di disciplinare le necessarie
opere di mitigazione e filtro: |
|||
|
- |
SC ≤ |
|
|
- |
ICper tettoie 30% |
|
|
|
||
In caso di interventi eccedenti |
|||
|
|
||
A seguito dell’eventuale
dismissione di centri di autodemolizioni è prescritta la bonifica dei suoli e
il ripristino dell’uso agricolo, a tal fine dovrà essere prestata apposita
garanzia fideiussoria. |
|||
|
|
||
|
|
||
Aree attrezzate per la sosta temporanea (camper) |
|||
Nelle
zone per aree attrezzate per sosta camper (SR16) è ammessa la realizzazione di
aree attrezzate per consentire la sosta di caravan, autocaravan e camper ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 16/04. La
realizzazione di tali aree è altresì consentita nelle seguenti componenti: |
|||
|
- “Aree a verde sportivo
attrezzato” di cui all’art. IV.3.5
c9 - “Zone di valorizzazione
turistica ricreativa” di cui all’art. VI.3.6 - “Strutture dismesse da
rinfuzionalizzare” di cui all’art. VI.3.10. |
||
|
Le aree attrezzate di sosta
camper di cui all’art. 15 della L.R.16/2004 e s.m.i. sono altresì consentite
nello Spazio Rurale nelle aree di pertinenza di pubblici esercizi di
somministrazione, esistenti alla data di adozione del RUE, limitatamente a n.
4 piazzole. |
||
|
|
||
Si
applicano inoltre le disposizioni di cui al c2 dell’art. VI.3.10. |
|||
|
|
||
Eventuali esigenze di superfici
per strutture di servizio e funzionali alle attività ammesse (con esclusione
della residenza) potranno essere reperite o all’interno di edifici esistenti
o in una struttura in legno di facile rimozione con una SC max fino a
70 mq. |
|||
|
|
TITOLO VII
spazio portuale
capo VII.1 |
finalità e disciplina dello spazio portuale |
Finalità e articolazione delle componenti dello spazio
portuale |
|||||
Per lo
Spazio portuale il RUE ha la finalità di migliorare l’assetto delle aree del
porto per una maggiore sostenibilità e sicurezza, perseguendo la qualità
ecologica-ambientale degli insediamenti sia al suo interno che in rapporto
alle aree limitrofe. In relazione alle singole componenti il RUE contiene le
regole di riferimento per gli interventi di Attuazione diretta finalizzati al
completamento, mantenimento, riqualificazione e sviluppo degli insediamenti esistenti e norme specifiche in ordine alla
sicurezza ed, in particolare, ai Rischi da Incidente Rilevante RIR. |
|||||
|
|
||||
Le componenti dello Spazio
portuale sono individuate dal RUE secondo la seguente classificazione: |
|||||
|
a) |
aree consolidate per attività produttive portuali |
|||
|
b) |
aree consolidate per attività
produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione
del PSC |
|||
|
c) |
aree consolidate per attività
produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante RIR |
|||
|
d) |
aree consolidate per attività industriali portuali |
|||
|
e) |
aree consolidate per cantieristica |
|||
|
f) |
Centro Direzionale del Porto |
|||
|
g) |
Servizi al Porto. |
|||
|
|
||||
|
|
||||
Disposizioni di carattere generale |
|||||
In tutte le componenti dello
Spazio Portuale si applicano le disposioni generali, di cui al presente
articolo, fatte sale le diverse prescrizioni o limitazioni di cui alle
specifiche norme di componente. |
|||||
|
|
||||
Sono ammessi tutti gli usi PO di
cui alle lettere c) e d) dell’art. II.2.3. Non sono comunque consentiti nuovi
impianti per la produzione di energia da combustibili fossili; quelli
esistenti possono essere sostituiti e/o modificati solo se: |
|||||
|
- gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all’impianto
e non comportino aggravio al bilancio delle emissioni in atmosfera con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto, in conformita
alle prescrizioni del PAIR; - la produzione energetica sia finalizzata all’autoconsumo; - viene realizzato il massimo utilizzo possibile dell’energia
termica prodotta anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento. Tali impianti esistenti possono essere trasformati in
impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) come definiti dal D.M.
MISE 05/09/2011 e s.m.i. |
||||
|
I progetti relativi ad attività
di produzione, stoccaggio, movimentazione di materiali polverulenti devono
essere coordinati con le prescrizioni stabilite dalla Provincia, quale
autorità competente, ai sensi della parte I dell’allegato V (polveri e
sostanze organiche liquide) della parte V del D.Lgs 152/2006. |
||||
|
|
||||
In tali aree si applicano i
seguenti indici e parametri: |
|||||
|
|
||||
|
- |
Uf ≤
0,8 m²/m², comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente
richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli
Enti istituzionalmente competenti e/o per garantire la sicurezza |
|||
|
- |
IVL ≥ 0,3 |
|||
|
- |
De = IVL |
|||
|
- |
Distanza
dal confine stradale ≥ m 6,00 o in confine con rispetto
stradale individuato |
|||
|
- |
Distanza
dai confini di proprietà e/o di zona
(componente) = IVL, con un
minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari |
|||
|
- |
Superficie
operativa (percorsi interni, aree di parcheggio, etc.): ≥ 20% della SF. La predetta entità di superficie operativa
soddisfa anche la dotazione di parcheggi privati al lotto di cui all'art.
III.3.2 delle presenti norme |
|||
|
- |
L’IVL e la distanza di m 5,00 dai
confini di proprietà e/o di zona
(componente) non si applicano alle costruzioni e installazioni
frontistanti alle aree di banchina portuale, previo nulla osta. da parte
dell’Autorità Portuale. |
|||
|
|
||||
Nelle aree interessate da aree
di isodanno derivanti dalla presenza di stabilimenti soggetti agli obblighi
del D.Lgs 105/2015
(stabilimenti RIR), gli interventi sono subordinati ad una verifica di
coerenza con le categorie territoriali ritenute compatibili con la presenza
di stabilimenti RIR ai sensi del Decreto 9 maggio 2001 e s.m.i. |
|||||
|
|
||||
Sono considerate installazioni temporanee di cantiere,
anche le strutture provvisorie necessarie e funzionali alla gestione delle
attività d’impresa in relazione agli usi consentiti nello Spazio portuale,
fino alla concorrenza massima di Qualora le attività di
movimentazione/stoccaggio/produzione si svolgano su aree differenti (per
proprietà e/o destinazione e/o su aree non contigue), la realizzazione delle
installazioni provvisorie potrà interessare anche una soltanto delle aree
coinvolte nell’attività. A tal fine, solo per quest'ultimo caso e qualora
intenda avvalersi della possibilità, il titolare dell’attività dovrà
presentare la comunicazione prescritta, almeno 30 giorni prima dell’inizio
delle attività. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Aree consolidate per attività produttive portuali Destinazioni /
esclusioni |
|||||
Le Aree consolidate per attività
produttive portuali sono destinate alle attività che, per ragioni logistiche,
debbono avere una stretta relazione con il porto. |
|||||
|
|
||||
|
Nelle Aree consolidate per
attività produttive portuali si applicano usi, indici e parametri dell’art.
VII.1.2, con le relative limitazioni. |
||||
|
In tali
zone non sono consentiti: |
||||
|
|
|
|||
|
- |
nuovi
impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito
e lavorazione di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano
classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), salvo il caso che derivino
dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate nell’ambito dei processi di
delocalizzazione previsti dall’art. VII.1.5, c3 |
|||
|
|
|
|||
|
- |
nuovi
impianti RIR, anche mediante
potenziamento di impianti esistenti, nel caso questi comportino aree di
isodanno esterne ai confini di stabilimento, al di fuori della procedura per
la delocalizzazione prevista dall’art. VII.1.5, c3, fatto salvo quanto
diversamente disposto dall’art. VII.1.5 per gli stabilimenti/impianti RIR
esistenti. |
|||
|
|
||||
In tali aree si interviene
mediante attuazione diretta, previo adeguamento delle eventuali opere di
urbanizzazione incomplete. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Aree consolidate per attività
produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC |
|||||
Nelle Aree
consolidate per attività produttive portuali il RUE individua le parti che
sono comprese in PU approvati ed in corso di attuazione alla data di
adozione del PSC. |
|||||
|
I Progetti Unitari di cui si
tratta sono i seguenti: |
||||
|
a) |
Progetto Unitario
"Trattaroli Destra", approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 30880/936 del 19.7.1990 |
|||
|
b) |
Progetto Unitario
"Trattaroli Sinistra", approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 30879/935 del 19.7.1990 |
|||
|
c) |
Progetto Unitario
"Lottizzazione Ovest Piomboni", approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 51890/1831 del 22.12.1987 |
|||
|
d) |
Progetto Unitario "Darsena
S.Vitale", approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 16.2.1989. |
|||
|
|
||||
In tali aree, si applicano usi,
indici e parametri di cui all’art. VII.1.2 con riferimento ad una SF
calcolata al netto delle aree di uso pubblico già previste dai rispettivi PU,
o, qualora non in contrasto, le previsioni dei PU approvati, fermo
restando che l’attuazione o il completamento delle parti pubbliche o di uso pubblico
è regolata dalle prescrizioni dei singoli PU approvati. |
|||||
|
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||||
I PU vigenti possono
essere modificati sulla base di uno specifico PUA, come indicato
nell’art. 37 delle NTA del POC. |
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|
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||||
Aree consolidate per attività produttive portuali con
impianti a Rischio di Incidente
Rilevante RIR |
|||||
Gli stabilimenti/impianti esistenti classificati RIR, rappresentati con le relative
aree di isodanno nell’elaborato QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a (o
Elaborato Tecnico RIR), sono individuati con apposito perimetro nelle tavole RUE 2;
tali stabilimenti/impianti possono essere oggetto di MO e MS e
possono essere potenziati/integrati sulla base degli indici e delle
prescrizioni di cui all’art. VII.1.2
precedente, purché nei relativi progetti non siano previsti la detenzione e/o
l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11
e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e/o il potenziamento e/o
l'integrazione non comportino l'incremento delle aree di isodanno all'esterno
del confine dello stabilimento rispetto agli scenari rappresentati
nell’elaborato sopra riportato. |
|||||
|
In tale componente sono ammessi esclusivamente i
seguenti usi: PO.1, PO.4 e PO.6. |
||||
|
|
||||
La realizzazione di nuovi
stabilimenti/impianti o gli interventi di modifica di stabilimenti/impianti
esistenti che comportino nuove aree di isodanno e/o l'incremento delle aree
di isodanno all’esterno del confine dello stabilimento stesso possono essere
previsti solo nel caso di trasferimento di uguali quantità e tipologie già
insediate e nell’ambito dei processi di delocalizzazione di cui al successivo
c3. |
|||||
|
|
||||
Salvo quanto definito dal POC,
gli interventi di Delocalizzazione di stabilimenti e/o impianti RIR esistenti, devono
essere finalizzati alla eliminazione e/o riduzione degli scenari di rischio e
delle relative aree di isodanno e devono essere previsti e valutati
nell’ambito di specifici progetti di delocalizzazione da attuarsi tramite PUA.
|
|||||
|
Detti PUA dovranno: |
||||
|
- |
riguardare l’ambito territoriale
costituito dall’area su cui è insediato l’impianto da delocalizzare e
dall’area di nuova localizzazione dell’impianto |
|||
|
|
|
|||
|
- |
dimostrare che il bilancio della delocalizzazione non
produce a livello complessivo un peggioramento degli scenari di rischio e
delle relative aree di isodanno esterni allo stabilimento rappresentati
nell’elaborato B3.2.a (QUADRO
CONOSCITIVO del PSC) |
|||
|
|
|
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|
- |
rispettare indici e parametri di
insediamento vigenti per la zona di nuova localizzazione |
|||
|
|
|
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|
- |
prevedere l’installazione di nuovi impianti o la modifica
di stabilimenti esistenti che comportino aggravio degli scenari di rischio e
delle aree di isodanno all’esterno del confine dello stabilimento solo a
fronte di una contemporanea e corrispondente eliminazione di scenari di
rischio e di aree di isodanno esistenti in zone più prossime agli ambiti
urbani e/o a zone sensibili dal punto di vista ambientale |
|||
|
|
|
|||
|
- |
prevedere gli usi ammessi nell'area su cui era insediato
l'impianto/stabilimento, una volta che questo sia stato delocalizzato; in
caso di dismissione totale degli impianti RIR dall'area, gli usi
ammessi potranno essere integrati, rispetto a quelli già previsti al c1, con
gli usi indicati all'art. VII.1.2.
|
|||
|
|
||||
|
Ai PUA è associata una
convenzione contenente i termini della delocalizzazione ed i relativi
obblighi, con particolare riguardo agli impegni finalizzati alla bonifica ed
al riuso dei luoghi degli impianti dimessi. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Aree consolidate per attività industriali portuali |
|||||
Il RUE negli elaborati di RUE 2 individua le aree
consolidate per attivià industriali portuali nelle quali è ammesso, oltre
agli usi di cui all’art. VII.1.2, anche l’uso Pr1. |
|||||
|
|
||||
In tali aree il RUE si attua per intervento diretto
applicando gli indici e i parametri di cui all’art. VII.1.2 con le seguenti prescrizioni, da documentarsi in sede
di progetto: |
|||||
|
- |
l’attività da insediare deve esere connessa per ragioni
logistiche con l’infrastruttura portuale |
|||
|
|
|
|||
|
- |
l’attività deve essere compatibile con le zone ambientali
limitrofe. |
|||
|
|
||||
|
|
||||
Aree consolidate per cantieristica |
|||||
Le Aree consolidate per
cantieristica sono destinate ad attività di produzione e servizio per la
nautica da diporto, ad attività di produzione e servizio per il settore
off-shore e ad attività di servizio generali per il porto. |
|||||
|
In tale componente sono ammessi
esclusivamente i seguenti usi: PO.2 e PO.3. |
||||
|
Il mantenimento e potenziamento
dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque di sentina è sempre
compatibile con la destinazione di zona trattandosi di presidio ambientale di
carattere generale esistente. |
||||
|
|
||||
In tali
Aree, ai fini del mantenimento e completamento degli insediamenti esistenti
e/o alla costituzione di presidi ambientali ed al loro potenziamento
(captazione e trattamento acque di prima pioggia, raccolta e trattamento
delle acque di sentina, abbattimento polveri, spazi verdi, filari alberati,
ecc.), si interviene per “attuazione diretta semplice”, applicando gli indici
e i parametri di cui all’art. VII.1.2 con la seguente eccezione: |
|||||
|
- |
De = IVL, con un minimo di m 10 fra
edifici ricadenti in proprietà diverse. |
|||
|
|
||||
In caso di interventi rilevanti con RU e/o riconversione
produttiva si applica la disciplina di POC. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
Centro Direzionale del porto |
||||||
|
Il RUE negli elaborati RUE 2,
individua l’area del “Centro
Direzionale del porto soggetta ad intervento diretto per il
completamento/integrazione del 1° stralcio funzionale realizzato con PdC
n° 621/2007 rilasciato in data 13/11/2007. |
|||||
|
In tale area sono ammessi
esclusivamente i seguenti usi: PO.3, C1, C2, C3, T1, Spu,
Spr (ad esclusione del Spr8) e Sm, e si applicano i
seguenti indici e parametri: |
|||||
|
- |
SC ≤ |
||||
|
- |
H ≤ |
||||
|
- |
De = IVL |
||||
|
- |
Distanza
dal confine stradale ≥ m
6,00 |
||||
|
- |
Distanza
dai confini di proprietà e/o di zona
(componente) = IVL con un
minimo di m 5,00. |
||||
|
L’attuazione in modalità
indiretta del comparto di nuovo impianto, come individuato dal PSC e dal RUE
negli elaborati RUE 2, è disciplinato dall’art. 46 c4 lett. B) del POC. |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Servizi al Porto |
||||||
Le aree per servizi al Porto
sono destinate esclusivamente ad attività pubbliche e private di servizio al
porto (PO.6) che necessitano di particolari collocazioni in relazione
al canale portuale. Tali aree sono in particolare destinate al mantenimento
delle strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro
integrazione con strutture dedicate al servizio di attività off shore;
rientrano in tali usi le sedi amministrative ed operative, nonché i servizi
di foresteria dedicati al personale imbarcato. |
||||||
|
|
|||||
In tali aree, ai fini del mantenimento e completamento
degli insediamenti esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti a
servizio delle attività off shore si interviene per “attuazione diretta
semplice”, applicando i seguenti indici e parametri: |
||||||
|
- |
Uf ≤
0,60 m²/ m² |
||||
|
- |
De = IVL |
||||
|
- |
Distanza
dal confine stradale ≥ m 6,00 |
||||
|
- |
Distanza
dai confini di proprietà e/o di zona
(componente) = IVL con un
minimo di m 5,00 |
||||
|
- |
L’IVL e la distanza di m 5,00 dai
confini di proprietà e/o di zona
(componente) non si applicano alle costruzioni e installazioni
frontistanti alle aree di banchina portuale, previo nulla osta da parte
dell’Autorità Portuale. |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Particolari modalità attuative |
||||||
Nelle Aree di nuovo
impianto per attività produttive portuali, nelle Aree
di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, nelle
aree del Polo Centro Direzionale del
porto, nelle Aree di ristrutturazione per attività
produttive-terziarie, nelle Aree di
transizione allo spazio urbano e nelle Aree di nuovo impianto per la logistica portuale in destra del canale
portuale, fino alla approvazione dei relativi PUA previsti dalle Norme di POC possono essere attuati gli interventi di cui ai successivi c2,
c3, c4. |
||||||
|
|
|||||
Le Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali e le aree
del Polo Centro Direzionale del porto
e le Aree di nuovo impianto per la
logistica portuale possono essere temporaneamente utilizzate per il
trattamento e utilizzate per il deposito temporaneo e/o finale del materiale
proveniente dall’escavo del canale portuale, sulla base di conformi
previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di
compatibilità ambientale dei materiali di escavo nel rispetto della
pianificazione sovraordinata e della vigente legislazione in materia. |
||||||
|
|
|||||
Le Aree di
ristrutturazione per attività produttive-terziarie sono soggette ad attuazione
indiretta ai sensi dell’art. 33 del POC. |
||||||
|
|
|
||||
|
● |
Fino all’approvazione del PUA
previsto all’art. 33 del POC, gli insediamenti produttivi esistenti
all'interno del deposito “PETRA” possono essere
oggetto esclusivamente dei seguenti interventi: |
||||
|
|
- |
gli stabilimenti/impianti esistenti
classificati a RIR, individuati
con le relative aree di isodanno nell’elaborato QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a anche nel
caso in cui siano presenti o previsti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le
caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai
sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora
sostituita dal Reg. CE 1272/2008), possono essere oggetto di MO e/o di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori
condizioni di sicurezza |
|||
|
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|
|
|||
|
|
- |
gli stabilimenti/impianti esistenti
classificati a RIR, nei quali non
siano presenti o previsti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le
caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai
sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora
sostituita dal Reg. CE 1272/2008), che possono essere oggetto di interventi
di MS purché l'intervento non
introduca la detenzione e/o l’uso di sostanze con sostanze
aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12
ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora
sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e/o l’intervento non comporti aggravio delle aree di
isodanno all’esterno del confine dello stabilimento |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
- |
Per la sostituzione e/o modifica di impianti per la produzione di energia da combustibili
fossili vale quanto riportato al c2 dell’art.VII.1.2 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
● |
All’esterno del deposito “PETRA”
sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi: |
||||
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|
- |
interventi finalizzati alla bonifica dei suoli |
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|
|
- |
interventi relativi alla realizzazione del by-pass |
|||
|
|
- |
gli edifici e gli impianti esistenti possono essere oggetto
di interventi di MO, MS, D. |
|||
|
|
|||||
Fino alla approvazione dei PUA previsti dall'art. 35 del
POC, nelle Aree di
transizione allo spazio urbano gli insediamenti produttivi esistenti, in
riferimento alla relativa tipologia, possono essere oggetto dei seguenti
interventi: |
||||||
|
- |
gli stabilimenti/impianti esistenti classificati a RIR, e quelli in cui siano presenti la detenzione e/o
l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate
R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), sono prioritariamente
destinati alla delocalizzazione secondo le procedure di cui all’art. VII.1.5.
Per gli stabilimenti/impianti RIR in cui siano
presenti la detenzione e l’uso di sostanze con sostanze aventi le caratteristiche
per le quali erano classificate R11 ed R12 sono ammessi
esclusivamente interventi di MO. Per gli stabilimenti/impianti RIR
in cui non siano presenti la detenzione e l’uso di sostanze aventi le
caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12 sono
consentiti interventi di MO e MS purchè gli interventi non
prevedano la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per
le quali erano classificate R11 ed R12 e/o l’intervento non
comporti aggravio
delle aree di isodanno in relazione agli scenari rappresentati
nell’elaborato QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a,
all’esterno del confine dello stabilimento; sono sempre consentiti gli
interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza |
||||
|
|
|
||||
|
- |
gli insediamenti esistenti relativi ad attivita non
classificate a rischio di incidente rilevante RIR e senza la presenza di sostanze
aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12, che comunque
non siano nocive, dannose o rumorose secondo eventuale valutazione tecnica di
AUSL e/o ARPAE, possono essere mantenutie e/o integratie applicando indici e
parametri dell’art. VIII.6.12, escluso il c5 (Citta consolidata o in via di
consolidamento prevalentemente per attivita produttiva), attraverso
interventi diretti semplici di cui all’art. 21 del PSC. La medesima possibilita di integrazione all'interno delle
Aree di Transizione e concessa, alle stesse condizioni di cui sopra, anche
agli insediamenti produttivi esistenti in aree contigue alle Aree di Transizione
o separate da esse solo da viabilita e/o spazi pubblici. Nel caso in cui gli interventi di integrazione comportino
elevata domanda di sosta e/o risultino suscettibili di attivare correnti di
traffico rilevanti ai fini della fluidita e della sicurezza della
circolazione (condizioni da verificare previa adeguata analisi progettuale
degli impatti viabilistici generati dagli interventi), si applica quanto
previsto al c.7 dell'art. VIII.6.3. |
||||
|
|
|
||||
|
- |
per la sostituzione e/o modifica di impianti per la
produzione di energia da combustibili fossili vale quanto riportato al c.2
dell'art. VII.1.2. |
||||
|
|
|||||
TITOLO
VIII spazio urbano
capo VIII.1 |
finalità e disposizioni generali |
Finalità e Articolazione
delle componenti dello Spazio urbano |
||||
Il RUE assume per lo Spazio Urbano le finalità di cui
all’art. 90 del PSC. |
||||
|
|
|||
Lo Spazio urbano è articolato in tre grandi
famiglie di componenti e relativi elementi di caratterizzazione: Città
storica, Città a conservazione morfologica, Città consolidata o
in via di consolidamento individuate rispettivamente nelle tavole RUE 2,
RUE 3, RUE 4. |
||||
|
|
|||
Modalità attuative particolari per lo spazio
urbano e flessibilità degli usi |
||||
Il RUE per |
||||
|
|
|||
Le aree urbanizzate ai sensi della
L.R.20/2000 ricadenti nello Spazio Urbano e soggette a vincolo idrogeologico
sono individuate nell’elaborato gestionale RUE 10.2, per le finalità di cui
alla L.R 3/99 e relativa Circolare RER (Delibera n.1117 del 11/07/2000),
distinte in due categorie: |
||||
|
a) |
aree che conservano la
caratteristica del vincolo, per le quali si conferma la procedura autorizzativa prevista dalla
normativa vigente |
||
|
b) |
aree che hanno perso la
caratteristica del vincolo, per le quali tale autorizzazione non è dovuta. |
||
|
In tali aree, al fine di non effettuare interventi che
richiedono l’emungimento dalla falda freatica, la profondità di scavo non
dovrà superare m 1,20 dall’attuale piano di campagna, fermo restando il
rispetto della disciplina delle aree soggette ad ingressione marina (art. IV.1.14, c8). |
|||
|
|
|||
Onde favorire una maggior
flessibilità ed integrazione di usi e attività, così come previsto dall’art.
98 c6 del PSC, nell'ambito dello spazio urbano, indipendentemente dalle
componenti riportate nella cartografia di RUE, sono comunque consentiti,
fatte salve le limitazioni eventualmente riportate nelle specifiche
componenti, gli usi di cui all'art. II.2.3
c1 lettere: b) Turistico Ricettive (T1
e T3 limitatamente agli ostelli); d) Direzionale (C1,
Servizi privati Spr, ad esclusione del Spr8, Servizi pubblici Spu);
e) Commerciali (C2, C3). Ciò compatibilmente con
gli usi residenziali eventualmente insediati o viceversa compatibilmente con
gli usi da insediare e il contesto ed esclusivamente qualora siano rispettati
i piani, i regolamenti, le normative, e i vincoli di carattere settoriale e/o
sovraordinati, nonché sia dimostrato il reperimento dei posti auto necessari
e sia verificato che il cambio d’uso sia compatibile con le condizioni di
accessibilità e viabilità esistenti, previo parere del Servizio comunale
competente ove se ne ravvisi la necessità. Da tale
possibilità sono escluse le componenti del sistema delle dotazioni
territoriali (Capo IV.3) e le componenti della Città consolidata o in via di
consolidamento prevalentemente per attività turistica (art. VIII.6.13), tutti
i servizi alla mobilità Sm individuati in cartografia con la lettera M. La
trasformazione degli usi può avvenire nel rispetto degli indici della
componente riportata in cartografia, fatto salvo la trasformazione in
ricettivo alberghiero per il quale si applicano gli indici previsti dalla
specifica componente. |
||||
capo VIII.2 |
città storica |
Articolazione
della Città storica |
|
||||||||||
Ai fini della disciplina di intervento
il RUE articola |
|
||||||||||
|
- |
Edifici
e/o complessi di valore monumentale – patrimonio UNESCO CSU |
|
||||||||
|
- |
Edifici
e/o complessi di valore architettonico e monumentale CSM |
|
||||||||
|
- |
Edifici e/o
complessi di valore storico artistico e/o architettonico CSA |
|
||||||||
|
- |
Edifici
prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico CSD |
|
||||||||
|
- |
Edifici
di recente edificazione CSR |
|
||||||||
|
- |
Edifici
incompatibili con il contesto CSI: |
|
||||||||
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|
- |
per i caratteri architettonici CSI1 |
|
|||||||
|
|
- |
per i
caratteri morfotipologici, da demolire e riedificare con sagoma prestabilita CSI2 |
|
|||||||
|
|
- |
per i
caratteri morfotipologici, da demolire con possibilità di parziale
riedificazione CSI3 |
|
|||||||
|
|
- |
per
assetto morfologico incongruo a modificazione favorita con trasferimento
parziale dei diritti edificatori CSI4 |
|
|||||||
|
- |
Aree da riedificare |
|
||||||||
|
- |
Superfetazione edilizia |
|
||||||||
|
- |
Aree di pertinenza degli edifici |
|
||||||||
|
- |
Giardini e/o orti privati da conservare |
|
||||||||
|
- |
Verde pubblico e privato di
interesse pubblico |
|
||||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
Norme generali e destinazioni d’uso ammesse |
|
||||||||||
Il RUE
delimita, in relazione alle previsioni del PSC, |
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
Nella Città
Storica, il RUE si attua prevalentemente con modalità diretta che deve
essere in ogni caso riferita ad una o più Ue quale unità minima di intervento. L’Ue, che può essere
costituita da più unità immobiliari, è individuata nelle planimetrie
di RUE sulla base dei dati catastali, storici, tipologici, patrimoniali,
d'uso. |
|
||||||||||
|
E’ ammesso l’accorpamento di due o più Ue, nel rispetto e
conservazione dell’identità del lotto gotico tipico del tessuto storico
ravennate, se l’intervento è finalizzato al recupero di aree o di edifici
degradati. Sono ammesse, eventuali rettifiche alle Ue individuate dal
RUE qualora non corrispondenti ai reali confini catastali di proprietà. |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Nella
Città Storica soggetta a RUE non è consentito l’incremento dei Vt salvo per impianti indispensabili al superamento di barriere
architettoniche in edifici realizzati o ristrutturati anteriormente al
10/02/89 data di entrata in vigore della L. 13/89 e qualora dimostrata
l'impossibilità tecnica di inserirli all'interno dell'edificio. E’
consentito l’aumento della SC interna per gli usi ammessi nella Città
storica esclusivamente per: |
|
||||||||||
|
- |
edifici e/o complessi con tipologie specifiche
caratterizzate da consistente Vt e ridotta Su (quali ad es.: di archeologia
industriale, ex cinematografi, ex chiese, ecc.) purchè l’intervento sia
compatibile con le caratteristiche originarie dell’edificio |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
- |
inserimento di soppalchi, cosi come definiti nel
punto 32 dealle DTU allegate alla DGR 922/17 indipendentemente dagli
interventi ammessi per le singole componenti. |
|
||||||||
|
- |
nei casi
di cui ai c2 e 6 dell'art. VIII.2.8 e al c2 dell'art. VIII.3.3 |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Per aumenti di SC interna superiori a m2 50 la quota a residenza non può superare il 50%
del totale dell’aumento fermi restando i primi |
|
||||||||||
|
E’
inoltre ammesso, nell’ambito di PU (art. III.1.2) purché morfologicamente compatibile con le tipologie,
il contesto e coi valori architettonici-documentari, l’incremento di Vt e SC in relazione a
quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 93 del PSC: |
|
|||||||||
|
a) |
per completamenti funzionali e/o
adeguamenti tecnologico-funzionali di servizi pubblici nel limite max del
20%, nel rispetto dei valori architettonici, tipologici e morfologici
esistenti |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
b) |
per attrezzature d’interesse
generale private quali: cinema, teatri, alberghi, autosilo, servizi
scolastici, sanitari e culturali. |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Le Destinazioni d’uso ammesse nella Città storica, fermo
restando quanto previsto al c3 dell'art. VIII.1.2 e salvo diverse
prescrizioni fissate per le singole componenti, purchè non rumorose o nocive
e purché non comportino trasformazioni in contrasto con le categorie di
intervento stabilite dalle presenti norme per dette componenti e in
riferimento all’art. II.2.3, sono: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
● |
Residenziale A
|
|
||||||||
|
● |
Servizi pubblici o di uso
pubblico Spu |
|
||||||||
|
● |
Servizi privati Spr con esclusione di Spr2 e Spr8;
per queste ultime qualora esistenti, sono consentiti solo interventi di MO.
In caso di cessazione dell'attività questa non potrà più essere reinsediata. |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
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● |
Esercizi di vicinato C1 |
|||||||||
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|
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|||||||||
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● |
Commerciali C: |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Nell’ambito di interventi di recupero e riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente è ammessa la realizzazione di complessi
commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, costituiti
esclusivamente da esercizi di vicinato. |
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Limitatamente agli Assi strutturanti di valorizzazione
turistico-commerciale di cui all’art. VIII.3.3, così come individuati in cartografia, sono
consentiti esercizi commerciali con Sv fino a quella prevista per le
medio piccole strutture di vendita C3, ad esclusione degli esercizi
alimentari per i quali |
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Nei soli Edifici individuati in
cartografia con la dicitura CSI2 – CSI3, di cui all’art. VIII.2.8 c3 sono consentiti
esercizi commerciali formati anche da medio piccole strutture di vendita C3,
ad esclusione degli esercizi alimentari per i quali |
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● |
Strutture ricettive T1 – T3
(limitatamente a ostelli) |
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● |
Autorimesse Sm1 e
autosilo Sm2. Le strutture private esistenti dovranno essere
conservate nell'attuale destinazione d'uso. |
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Negli elaborati RUE 4.2 Regimi
normativi della Città storica: componenti sistemiche sono
riportati, con apposita simbologia, le seguenti specifiche destinazioni
d’uso: |
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- |
Servizi educativi, scolastici e
formativi |
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- |
Università |
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- |
Servizi socio-sanitari,
socio-assistenziali |
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|
- |
Pubblica amministrazione,
sicurezza e protezione civile, gestione servizi pubblici |
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|
- |
Attività culturali, sociali e
politiche |
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|
- |
Culto |
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- |
Altra attrezzatura con apposita
didascalia |
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- |
Cimitero (e
relativa fascia di rispetto) |
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- |
Complesso con usi misti |
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- |
Aree e/o edifici pubblici privatizzabili |
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- |
Piazze |
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- |
Spazi di sosta in aree
prevalentemente a verde |
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- |
Spazi di sosta privati in aree
prevalentemente a verde |
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- |
Parcheggi multipiano |
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- |
Autorimessa |
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- |
Strutture ricettive alberghiere
(alberghi e RTA) |
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- |
Ostelli |
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Nelle
tavole RUE 4.2 sono inoltre individuate con perimetro le Aree di
interesse archeologico e, con specifica simbologia, gli Elementi di
interesse archeologico di cui all'art. IV.1.13 e gli alberi monumentali di cui all’art. IV.1.11. |
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Nella Città
storica dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: |
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E’ escluso l’uso di: |
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- |
intonaci plastici, e intonaci
rustici o grezzi |
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- |
rivestimenti zoccolature e
avvolgibili, qualora non di impianto originario |
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- |
infissi in plastica ad eccezione
del PVC, e alluminio anodizzato |
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- |
grondaie e pluviali in plastica
su facciate poste su vie e spazi pubblici |
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- |
manti di copertura diversi dal
coppo in laterizio o rame |
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- |
camini prefabbricati in cemento |
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- |
elementi architettonici quali
pilastri, colonne, marcapiani, cornicioni, sporti gronda in cemento a vista |
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- |
sporti gronda in travetti, conci
o altri elementi prefabbricati in c.a. |
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|
- |
cavi di collegamento di reti o
antenne sui prospetti o tetti prospicienti la pubblica via |
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|
- |
impianti ad energia solare sono ammessi
al verificarsi delle seguenti condizioni: |
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a) |
gli impianti solari termici e fotovoltaici sono consentiti
sulle falde dei tetti degli edifici con medesimi orientamento e inclinazione
e integrati, ove tecnicamente possibile. Gli eventuali serbatoi di accumulo
devono essere posizionati all’interno del fabbricato |
||||||||
|
|
b) |
la realizzazione degli impianti ad energia solare deve
essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura
dell'edificio, qualora siano presenti elementi incongrui (eternit, lucernai
atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, camini ed
altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che dovranno essere
sostituiti con materiali ed elementi tradizionali. |
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|
|
|
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|
Non è consentita l’installazione
di condizionatori a vista sui prospetti e sulle coperture che si affacciano
sulle vie e spazi pubblici. |
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|
Le tinte andranno scelte sulla
base di analisi/ricerca delle tinte preesistenti qualora rilevabili e
comunque nelle gamme e tonalità storiche consolidate anche rilevabili
dall’abaco dei colori di riferimento riportato nell’elaborato RUE 5.1
Allegato F1. |
||||||||||
|
|
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|
E’ prescritta la conservazione
degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di
pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali insegne e arredi di
esercizi storici, targhe, fontane, esedre, muri di confine, inferiate e
cancellate, lapidi, dipinti, sculture, colonne, vasche, edicole sacre,
maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
La colorazione dei coppi dei
manti di copertura deve essere di tipo tradizionale, cioè rossastra o
giallo-rossastra. Non è ammesso realizzare: cornici in mattoni a vista negli
archi in facciate intonacate, creare nicchie di ingresso nelle facciate sul
fronte strada con il conseguente arretramento delle porte di accesso agli
edifici, creare logge, anche rientranti, o balconi su spazi pubblici quando
non preesistenti. |
||||||||||
|
La linea di colmo della
copertura e la quota del cornicione potranno essere variate esclusivamente
nei seguenti casi: |
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|
- |
per permettere la posa in opera di manti di copertura
tradizionali e relative coibentazioni |
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|
- |
per il riordino delle falde al fine di evitare salti e/o
frammentazione delle medesime. Sono esclusi da tale possibilità gli edifici
soggetti a RS. |
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|
E' sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semipiane con
coperture a falde inclinate (ferme restando: l'SC esistente, l'altezza
originaria del fronte in gronda e la pendenza della falda inferiore al 33% e
da non considerarsi come aumento del VT), ma non il contrario. |
||||||||||
|
Tutte le escavazioni entro le
mura storiche, superiori ai cm 50, devono essere sottoposte al parere
preventivo della SABAP per le determinazioni del caso. |
||||||||||
|
Sono vietate nuove aperture per
negozi nelle murature perimetrali prospicienti suolo pubblico, nelle
componenti CSU, CSM, CSA, CSD. Nuovi passi carrai
sono eccezionalmente consentiti per la realizzazione di nuove autorimesse o
posti macchina in attuazione della L. 122/89, purchè ciò non pregiudichi la
sicurezza del traffico e sia compatibile con le caratteristiche architettoniche
e con l’uso dell’area libera di pertinenza dell’edificio servito. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Nella Città storica, per
gli edifici compresi nelle componenti CSU, CSM, CSA, CSD,
sono considerati abitabili tutti i locali esistenti e già destinati a Su
residenziale alla data di adozione del RUE, aventi altezza media non
inferiore a m 2,50 purchè: |
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- |
siano rispettati tutti gli
altri requisiti igienico-sanitari, salvo i
rapporti illuminanti qualora risulti indispensabile salvaguardare l'armonia
prospettica |
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- |
non si intervenga sulle
strutture orizzontali per interventi eccedenti la MS. |
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|
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|
E’ ammessa la residenza e/o
relativi servizi nei sottotetti esistenti in conformità alla L.R. n. 11/98 e
s.m.i. |
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||||||||||
In
tutti gli interventi ricadenti nella Città
storica per le distanze fra fabbricati e dai confini di proprietà valgono
le norme del Codice Civile. |
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E’
ammessa la ricomposizione planimetrica dei corpi minori classificati come CSD e CSR,
regolarmente autorizzati, interni all’Ue, qualora non facciano parte
integrante dell’edificio principale originario e qualora non presentino
caratteristiche architettoniche, tipologiche, documentarie di rilievo. |
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|
Tale
intervento deve essere finalizzato al recupero e riqualificazione dell’area
cortilizia. |
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Il RUE
classifica gli edifici della Città storica sulla base del valore
dominante rilevato sull’insieme di ogni unità, che può comprendere parti
anche rilevanti, interne od esterne, di diverso valore. |
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|
Per tali eventuali parti di
diverso valore da documentarsi sulla base di specifiche analisi
storico-critiche da presentarsi in sede di valutazione preventiva, può essere
assentito anche l’intervento di RE o altro intervento corrispondente
al valore rilevato. |
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Edifici e/o complessi di valore monumentale – Patrimonio
UNESCO – CSU |
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Sono Edifici e/o complessi di valore monumentale
- Patrimonio UNESCO
- CSU gli edifici e
complessi di particolare valore monumentale, storico-artistico e ambientale
inseriti nella Lista dei Siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO, e ricompresi nella Città Storica, di cui al seguente elenco: |
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- |
San
Vitale |
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- |
Galla
Placidia |
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- |
S. Apollinare Nuovo |
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|
- |
Cappella S. Andrea
(Arcivescovado) |
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|
- |
Battistero degli Ariani |
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|
- |
Battistero Neoniano |
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Per tali Edifici sono consentiti
esclusivamente gli interventi di RS. |
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Edifici e/o complessi di valore architettonico e
monumentale – CSM |
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Sono Edifici e/o complessi di valore
architettonico e monumentale “CSM”
gli edifici e complessi classificati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e le parti di
tessuto edilizio di particolare valore monumentale, storico-artistico e
ambientale. |
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Per tali
Edifici sono consentiti esclusivamente gli interventi di MO e di RS. Gli
interventi di MS sono consentiti
limitatamente ad opere conformi ai criteri del RS. |
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|
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Edifici e/o complessi di valore storico
artistico e/o architettonico CSA |
||||||
Sono Edifici e/o complessi di
valore storico artistico architettonico CSA gli edifici ed i
complessi di valore storico-artistico, gli edifici, anche recenti, di
riconosciuto valore architettonico e gli edifici di valore documentario che
contribuiscono in maniera determinante alla caratterizzazione degli spazi e/o
degli isolati della Città storica. Tali edifici e/o complessi sono da
conservare e tutelare sia nello loro sagoma che nelle caratteristiche
architettonico-documentarie, salvaguardando gli elementi decorativi, i
materiali originari e i particolari costruttivi sia attinenti i prospetti che
la loro immagine complessiva. Qualora siano stati sottoposti ad interventi
contrastanti con la loro immagine originaria, in caso di nuovo intervento
devono essere attuate tutte quelle opere che possano ripristinare la
congruenza con i caratteri dell’edificio e/o del suo intorno, compresa
l’eliminazione delle superfetazioni o la loro trasformazione-riqualificazione
qualora regolarmente autorizzate, sanate o condonate. |
||||||
|
|
|||||
Per tali Edifici
sono consentiti esclusivamente gli interventi di MO, di RS e di RRC. Gli interventi di MS sono consentiti limitatamente ad
opere conformi ai criteri del RRC. |
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Edifici prevalentemente residenziali di
valore documentario e/o tipologico – CSD |
||||||
Sono Edifici prevalentemente
residenziali di valore documentario e/o tipologico CSD gli edifici
che costituiscono in prevalenza il tessuto edilizio della Città storica
e sono prevalentemente destinati alla residenza. Tali edifici e/o complessi
sono da conservare e tutelare sia nella loro sagoma che nelle caratteristiche
documentarie e tipologiche salvaguardando gli elementi compositivi, i
materiali e i particolari costruttivi sia attinenti i prospetti che la loro
immagine complessiva. Qualora siano stati sottoposti ad interventi
contrastanti con la loro immagine originaria, in caso di intervento devono
essere attuate tutte quelle opere che possano ripristinare la congruenza con
i caratteri dell’edificio e/o del suo intorno, compresa l’eliminazione delle
superfetazioni o la loro trasformazione-riqualificazione qualora regolarmente
autorizzate, sanate o condotate. |
||||||
|
|
|||||
Per tali Edifici sono consentiti gli
interventi di MO, MS e RRC. Sono consenti altresi interventi di RE solo ed
esclusivamente ai fini di cui alla L.R. 11/98 (recupero sottotetti) e di ripristino
di edifici esistenti, o parti di essi, alle condizioni di cui alla lettera f)
dell’Allegato (articolo 9 c1) della LR 15/2013. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Edifici di recente edificazione – CSR |
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Sono Edifici di recente edificazione CSR le sostituzioni di parte del
tessuto edilizio storico, e le costruzioni realizzate in epoca recente. |
||||||
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|
|||||
Per tali Edifici sono consentiti gli interventi di MO, MS, RE, demolizione
con ricostruzione nel
rispetto di quanto definito al successivo art. VIII.2.8 c2 e compatibilmente e nel rispetto dei caratteri
morfologici del tessuto storico circostante. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Edifici
incompatibili con il contesto – CSI |
|
|||||
Sono Edifici incompatibili
con il contesto CSI le sostituzioni di parte del tessuto edilizio
storico, e le costruzioni realizzate in epoca recente non compatibili con il
contesto per caratteri morfologici e dimensionali e/o per caratteristiche
esterne. |
||||||
|
|
|||||
Nel caso
di intervento di demolizione con ricostruzione anche tramite RE salvo specifiche prescrizioni riportate
nelle tavole RUE 4.1, è consentita la variazione della SC, della Sq e dell’H,
fino a m 12.50, compatibilmente con il contesto circostante, mantenendo
comunque nelle dimensioni dell’esistente il Vt. In ogni caso la
densità fondiaria non potrà superare il limite di 5,00 m3/m2 . |
||||||
|
|
|||||
Gli Edifici
incompatibili con il contesto CSI in relazione ai
caratteri architettonici e morfotipologici o all’assetto morfologico si
distinguono in: |
||||||
|
- |
per i caratteri architettonici e
morfologici CSI1 |
||||
|
- |
per i caratteri morfotipologici,
da demolire e riedificare con sagoma prestabilita CSI2 |
||||
|
- |
per i
caratteri morfotiplogici, da demolire con possibilità di parziale
riedificazione CSI3 |
||||
|
- |
per assetto morfologico
incongruo a modificazione favorita con trasferimento parziale dei diritti
edificatori CSI4. |
||||
|
|
|||||
|
Per tali edifici sono ammessi
tutti gli interventi fatte salve le specifiche di cui ai commi successivi. |
|||||
|
A seguito degli interventi di
riqualificazione tali edifici devono intendersi come “edifici di recente
edificazione”. |
|||||
|
|
|||||
Per Edifici incompatibili con
il contesto per caratteri architettonici/morfologici CSI1 si
intendono gli edifici e/o complessi privi di valore architettonico,
tipologico e/o documentario non compatibili per composizione, finiture,
materiali dei prospetti, immagine esterna complessiva, e che, tramite
interventi di ristilizzazione (trasformazione dell’immagine e delle
caratteristiche di facciata con interventi su materiali, aggetti, balconi,
aperture, infissi, decorazioni, paramenti, finiture ed ogni altro elemento
presente), possono assumere una immagine congruente e compatibile con il
contesto. Gli interventi esterni che eccedono |
||||||
|
|
|||||
Per Edifici incompatibili con
il contesto per caratteri morfotipologici da demolire e riedificare
con sagoma prestabilita CSI2 si intendono gli edifici, che
contribuiscono alla continuità delle quinte edificate nella Città storica,
pur essendo incompatibili con il tessuto edilizio circostante. Gli interventi
di demolizione con ricostruzione sono ammessi nel rispetto del c2 dell’art. VIII.2.9. |
||||||
Per Edifici incompatibili con
il contesto per caratteri morfotipologici da demolire con possibilità di
parziale riedificazione CSI3 si intendono gli edifici non
compatibili con il tessuto edilizio della Città
storica da demolire, per i quali l'intervento di ricostruzione è ammesso,
compatibilmente all’assetto morfologico limitrofo, con la riduzione del 50%
del Vt esistente, con una ICmax del 50% e con un’H non
superiore a m 3,00 rispetto alla maggior H degli edifici confinanti;
in ogni caso la densità fondiaria non può eccedere i 5,00 m3/m².
E’ ammesso l'intervento di MS e
l'inserimento di impianti tecnologici e di servizi igienici senza variazione
dell'attività svolta e l'aumento della SC interna, per le seguenti
attività insediate o insediabili: autorimesse Sm1, Servizi
educativi, scolastici e formativi Spr4, di Servizi
socio-sanitari, Spr5, di Servizi culturali ricreativi e
per lo spettacolo Spr7 e Abitazioni collettive A3,
attività di coworking, laboratori per nuove professionalità emergenti, previo
intervento diretto convenzionato (art. III.1.2)
che regoli e garantisca la conservazione di tali destinazioni d’uso nel
tempo. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi Spr1 e C1. |
||||||
|
|
|||||
Per Edifici incompatibili con
il contesto per assetto morfologico incongruo a modificazione favorita con
trasferimento parziale dei diritti edificatori CSI4 si intendono
gli edifici e/o complessi recenti, incongrui con il contesto principalmente
per l’H incompatibile rispetto a quella dei fronti circostanti ed
eventualmente anche per sagoma, disegno e caratteristiche di facciata. Per tali
edifici si prevede la riduzione di H, l’eventuale riallineamento sul
fronte strada, la ridefinizione delle facciate e/o la riduzione della Sq in
sintonia con gli edifici limitrofi. Tale intervento può essere attuato con
compensazione derivante dal trasferimento della Vt demolita o non più ricostruita, con un
incremento premiale del 50%, in aree di nuovo impianto e/o riqualificazione
urbanistica soggetta a strumento urbanistico preventivo. Sono ammessi gli
interventi:di MO, MS, RE, D. Gli interventi
di demolizione con ricostruzione sono da assoggettare a PUC ai sensi dell’art. III.1.2.
|
||||||
|
|
|||||
|
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|||||
Aree da riedificare |
||||||
Tale componente comprende le
aree che possono essere occupate da costruzioni, anche di carattere privato,
ai fini del mantenimento e/o della ricostituzione delle cortine edilizie sul
fronte stradale. |
||||||
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|
|||||
Per ciascuna di tali aree, sono ammessi interventi di RE limitata al ripristino di
edifici esistenti, o di parti di essi, alle condizioni di cui alla lettera f)
dell’Allegato (articolo 9 c1) della LR 15/2013 e NC; nelle tavole RUE 4.1 e
indicata: |
||||||
|
- |
l’area di intervento,
corrispondente alla superficie di suolo che dovrà essere integralmente
coperta dalla futura costruzione, salvo modeste modifiche sui fronti interni
per esigenze funzionali, statiche e/o igieniche |
||||
|
- |
l'H
dell’edificio che potrà essere motivatamente variata per non più del 10% per
meglio allinearsi alle H degli edifici limitrofi. |
||||
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|
|||||
Superfetazione
edilizia |
||||||
Nella Città storica, per qualsiasi
intervento con grado di trasformazione superiore a quello della MS, sussiste l’obbligo della D
delle superfetazioni edilizie, così come definite dall’art. II.1.1 c2, anche se non riportate in cartografia qualora non
regolarmente autorizzate, sanate o condonate. |
||||||
|
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Spazi aperti - Aree di pertinenza degli edifici |
||||||
Il RUE individua nelle tavole
RUE 4.1 le Aree di pertinenza degli edifici della Città storica, classificandole a seconda del diverso valore e
sulla base della classificazione dell’edificio compreso nella stessa Ue. Il RUE individua nelle Tavv. RUE
4.1 e 4.2 i giardini e/o orti privati da conservare per i quali oltre alle
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche quelle di cui
all’art. IV.1.7 c4. |
||||||
|
|
|||||
Qualora
vengano previsti interventi in edifici compresi nelle relative Aree di
pertinenza, anche le medesime dovranno essere oggetto di rilievo e intervento
di RRA. |
||||||
|
Ad un
maggior grado di valore della Ue dovrà corrispondere un maggiore grado
qualitativo dell’intervento di RRA e di controllo anche per l’area
pertinenziale. Tutti gli interventi su aree pertinenziali di edifici
classificati CSU e CSM vanno attuati nel rispetto di quanto
definito al c4 dell’art. IV.1.7.
|
|||||
|
|
|||||
Tutti gli interventi nelle Aree
di pertinenza degli edifici dovranno conservare e/o implementare le
caratteristiche tipiche dei cortili e giardini tradizionali, con la conservazione
e/o nuova disposizione delle essenze tipiche, il disegno dei percorsi, l’uso
di materiali tradizionali per le pavimentazioni, gli arredi e le decorazioni.
Sono ammesse pavimentazioni esclusivamente permeabili. |
||||||
|
|
|||||
Qualora dalle analisi previste al c4 dell’art. IV.1.7 emergesse una consistenza
arborea e/o dello spazio aperto compatibile con la sistemazione a parcheggio
nel verde dell'area, questa può essere adibita a tale uso. Tale sistemazione
deve prevedere la naturalità e permeabilità delle eventuali parti pavimentate
(grigliato inerbante) e la sistemazione a verde dell'area con adeguate
essenze arboree e/o arbustive. |
||||||
|
|
|||||
capo VIII.3 elementi di
caratterizzazione della Città storica |
||||
|
|
|||
Articolazione degli Elementi di caratterizzazione |
||||
Il
RUE nelle tavole RUE 4.2 individua con specifica simbologia gli Elementi di
caratterizzazione della Città storica distinguendoli nelle seguenti
componenti: |
||||
|
- |
Piazze |
||
|
- |
Piazze
e spazi da riqualificare |
||
|
- |
Assi
di valorizzazione turistico-monumentale |
||
|
- |
Centralità
e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica. |
||
|
|
|||
Assi di valorizzazione turistico-monumentale |
||||
|
|
|||
Il RUE riporta con specifica simbologia gli assi
strutturanti di interesse turistico-monumentale, in quanto costituenti il
filo conduttore ai principali monumenti. Al fine di un corretto recupero
ambientale e architettonico di tali percorsi e ad una maggiore qualificazione
dello spazio pubblico e per favorire la loro vocazione turistica,
commerciale, monumentale. Tutti gli interventi, eccedenti |
||||
|
|
|||
|
|
|||
Centralità e/o Assi di valorizzazione commerciale e
turistica |
||||
Il RUE individua con specifica
simbologia gli assi che rivestono particolare importanza per la fruizione
turistica-commerciale della Città storica e per i quali il RUE intende
favorire la conservazione e l’insediamento di attività
ricreative-ricettive-turistiche-commerciali oltre che la riqualificazione
degli spazi pubblici e/o di uso pubblico che su di essi si affacciano. |
||||
|
|
|||
Nelle Piazze e lungo gli assi di
valorizzazione turistico-commerciale del Centro Storico del Capoluogo e delle
vie Nigrisoli, Cavedone e Guerrini (centro storico di S. Alberto); Via
Zattoni (centro storico di Castiglione); via Ravegnana (centro storico di
Coccolia) il Rue prevede: a) per gli assi evidenziati in
cartografia come prioritari ai PT è consentito il mutamento di destinazione
d’uso esclusivamente fra le seguenti categorie: pubblici esercizi (ad
esclusione delle discoteche e attività rumorose), artigianato di servizio
alla persona, botteghe artigianali (artigianato alimentare, di arte e
mosaico), esercizi commerciali, usi e servizi pubblici e privati ricreativi e
turistico-ricettivi, nonché per eventuali ampliamenti di uffici privati
esistenti, questi ultimi fino a E’ ammissibile il
mutamento di destinazione d’uso fra usi sopra non citati e l’uso
abitativo ed è consentito il
ripristino degli usi e dei prospetti originari. |
||||
|
b) per tutti gli assi evidenziati
in cartografia (prioritari e facoltativi) è incentivabile l’introduzione
della destinazione d’uso commerciale, pubblici esercizi e artigianale
(artigianato alimentare, di arte e mosaico) anche con aumento della SC
interna dell’Ue, la trasformazione da SA in Su, tramite l’uso di soppalchi e l’utilizzo
di eventuali interrati. |
|||
|
|
|||
capo VIII.4 città a conservazione morfologica |
||||
|
||||
Articolazione del Tessuto edilizio
caratterizzato da edifici a conservazione morfologica |
||||
Ai fini della disciplina di intervento il RUE
articola |
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|
Edifici |
|||
|
- |
Edifici di interesse
architettonico - documentario e relative pertinenze
CMA |
||
|
- |
Edifici di interesse tipomorfologico e relative pertinenze
CMT |
||
|
- |
Edifici di recente edificazione e relative pertinenze
CMR |
||
|
- |
Edifici incompatibili con il contesto CMI |
||
|
|
- |
incongrui per assetto morfologico atipico
CMIr |
|
|
|
- |
incongrui per caratteri tipomorfologici, da demolire e riedificare
CMIs |
|
|
- |
superfetazioni edilizie |
||
|
Spazi aperti |
|||
|
|
- |
Aree di pertinenza degli edifici |
|
|
|
- |
Parchi, giardini e
alberature di pregio da conservare. |
|
Norme generali e destinazioni d’uso
ammesse |
||||
Il RUE, nelle tavole RUE 2
delimita, in relazione alle previsioni del PSC, all’interno della Città
Consolidata o in via di consolidamento La città a conservazione morfologica (aree del Capoluogo
di S.Pietro in Vincoli e di Marina di Ravenna) è soggetta a interventi di
conservazione del tessuto, degli allineamenti e degli edifici tipici degli
anni ‘30/’40 e del rapporto tipico vuoto/costruito caratterizzato da aree di
pertinenza verdi di valore. Nella Città a conservazione
morfologica il RUE si attua con modalità diretta riferita a una o
più Ue quale unità minima di
intervento, individuata nelle Tavole RUE 3. Si applica quanto previsto
all’art. VIII.2.2 c2. |
||||
|
|
|||
Per tutte le Ue ad esclusione di
quelle classificate come ”parchi, giardini e alberature di pregio” di cui al
successivo art. VIII.4.7 c2,
in caso di demolizione con
ricostruzione, NC, RE
è ammesso il raggiungimento dell'indice di Uf medio di isolato
riportato in cartografia e comunque
sempre nel rispetto di quanto riportato nelle singole componenti e dei
seguenti parametri: |
||||
|
- |
Uf medio d’isolato |
||
|
- |
IC £ 45% |
||
|
- |
H £ m 10,00 |
||
|
- |
Distanze: |
||
|
|
nelle Ue ricadenti nella Città a conservazione morfologica assimilabili
a quelle della Città storica, si applica il Codice Civile ad esclusione di
Marina di Ravenna dove si applica le distanze di cui all’art. II.1.2 c3. |
||
|
Al fine della
valorizzazione turistico/commerciale non concorrono al calcolo della SC
i lastrici solari in uso a pubblici esercizi attestati sul
fronte Canale o sul V.le delle Nazioni, per le parti comprese entro Viale
Ciro Menotti e Via Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. |
|||
|
Con la dicitura SAT sono
individuati gli edifici/isolati che per le loro caratteristiche
morfotipologiche sono classificati saturi e per i quali non è ammesso
l’incremento della SC e del Vt (CMA e CMT). Per gli edifici classificati
come CMR è consentito l’aumento di SC all’interno dell’involucro esistente. |
|||
|
Qualora in tali isolati vi siano edifici
con Uf inferiore a 0,50 m2/m2 è consentito l'incremento della
SC e del Vt esistenti fino al raggiungimento di tale indice. |
|||
|
|
|||
Ogni intervento, fermo restando quanto previsto al
precedente c2, dovrà essere realizzato, nel rispetto dei caratteri morfologici
del tessuto edilizio circostante, con particolare riferimento al rapporto
consolidato del costruito sia con la sua area di pertinenza sia con il
costruito circostante e la viabilità. |
||||
|
|
|||
Per qualsiasi intervento con
grado di trasformazione superiore a quello della MS,
sussiste l’obbligo della demolizione o della trasformazione-riqualificazione
delle superfetazioni edilizie, (anche se non riportate in cartografia)
regolarmente autorizzate e/o condonate/sanate. |
||||
|
|
|||
Nella Città a conservazione morfologica sono
ammesse le stesse destinazioni d’uso della Città storica di cui all’art. VIII.2.2, c5 e della città consolidata prevalentemente
residenziale art. VIII.6.3. |
||||
|
|
|||
Il RUE individua nella tavola RUE 3.2 (Marina di Ravenna)
con specifica simbologia gli usi A (alberghi) e Rt (attività
ricreative, turistiche e pubblici esercizi), per i quali si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui all’art. VIII.6.14 e art. VIII.6.18
c8, nel rispetto delle norme di componente. |
||||
|
La tavola RUE 3.2 individua
inoltre con specifica simbologia le Strutture
di servizio alle attività commerciali esistenti. In caso di rimozione e
rifacimento di tali strutture va ricercato un assetto unitario e coordinato
per strada con allineamenti/unitarietà di colori e materiali degli interventi
e strutture adiacenti. |
|||
|
La tavola RUE 3.2 individua con specifica simbologia gli allineamenti degli edifici rispetto al
fronte stradale. Tali allineamenti sono obbligatori al piano terra nei casi
di RE, NC, D e NC. |
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|
|
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Il RUE classifica gli edifici della città a conservazione
morfologica sulla base del valore dominante rilevato sull’insieme di ogni
unità che può comprendere parti anche rilevanti, interne o esterne, di
diverso valore. |
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|
Per tali eventuali parti, si applica l’art. VIII.2.2 c11. |
|||
|
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Per gli edifici
soggetti a conservazione morfologica sono consentiti tutti gli interventi con
le limitazioni e condizioni di cui alle specifiche componenti. Tutti gli
interventi vanno attuati con particolare attenzione alle regole di cui al c1
precedente. |
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|
|||
Edifici di interesse architettonico
documentario – CMA |
||||
Sono individuati come Edifici di interesse
architettonico documentario - gli edifici che costituiscono il tessuto
edilizio precedente gli anni ’40 di interesse architettonico, morfotipologico
e documentario, da conservare. |
||||
|
|
|||
Non
sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione, RE e NC.
Gli interventi di RRC sono subordinati alla presentazione di una
analisi filologica dell’edificio finalizzata all’individuazione delle
caratteristiche architettoniche e compositive originarie da conservare e/o
recuperare. |
||||
|
|
|||
E’ ammesso l’aumento della SC
interna anche tramite l’inserimento di nuovi solai esclusivamente qualora
la tipologia e l’assetto delle aperture esterne lo consenta, senza comunque
alterare le caratteristiche architettoniche e compositive interne che
contribuiscono a definire il valore dell’Edificio stesso. E’ inoltre ammesso quanto
disciplinato al c3 dell’art. VIII.2.2
per gli eventuali edifici caratterizzati da consistente Vt e ridotta Su (quali ad es: di archeologia industriale,
ex cinematografi, ex chiese, ecc.). |
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|
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|
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|||
Edifici di interesse tipomorfologico – CMT |
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Sono individuati come Edifici di interesse tipomorfologico, gli edifici che
costituiscono il tessuto edilizio precedente gli anni ’40 e che non
presentano elementi architettonici significativi. |
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|
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Edifici di recente edificazione – CMR |
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Sono
individuati come Edifici di recente edificazione gli edifici privi di
valore tipomorfologico e non coevi al tessuto edilizio che caratterizza la
zona. |
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Edifici non compatibili con il
contesto – CMI |
||||
Sono individuati come Edifici
incompatibili con il contesto CMI gli edifici e/o complessi
recenti, privi di valore e incongrui rispetto al tessuto a conservazione
morfologica e/o per tipologia, per dimensioni, per H per disegno e
caratteristiche di facciata. Gli Edifici incompatibili con il contesto CMI
si distinguono in: |
||||
|
a) |
Edifici incompatibili per assetto morfotipologico atipico CMIr,
incongrui per dimensioni e H, per sagoma ed elementi di facciata. Per gli interventi, riguardanti
l’intero immobile, che eccedono |
||
|
b) |
Edifici incompatibili con il
contesto per caratteri morfotipologici CMIs da
demolire e ricostruire in caso di intervento eccedente |
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|
|
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Spazi Aperti |
||||
Il RUE individua nelle tavole RUE 3 all’interno della Città a conservazione morfologica, gli spazi privati che
costituiscono pertinenza degli edifici. Per tali spazi aperti si applica la disciplina di cui
all’art. VIII.2.11. |
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|
|
|||
Per le aree individuate in cartografia come aree a
“parchi, giardini e alberature di pregio da conservare” non si applica il
calcolo in base all’ Uf medio di
isolato, è invece consentito un incremento una tantum della SC esistente
di |
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|
- |
Uf ≤ 0,60 m²/ m² |
||
|
- |
IC
≤ 30% |
||
|
Per gli edifici esistenti inseriti in “parchi, giardini e
alberature di pregio da conservare” e per quanto non prescritto nel presente
articolo, valgono le prescrizioni delle relative componenti, di cui all’art. VIII.4.1 e seguenti. |
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|
|
|||
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capo
VIII.5 elementi di caratterizzazione della città
a conservazione morfologica |
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Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica |
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Il RUE individua nelle tavole RUE 3 con specifica
simbologia quali Elementi di caratterizzazione della Città a conservazione
morfologica le Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e
turistica, per i quali si applica l’art. VIII.7.2 salvo che per gli edifici classificati come CMA per
i quali si applica esclusivamente la specifica disciplina di componente (art.
VIII.4.3). |
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|
|
||||||||||||||||
capo VIII.6 città consolidata o in via di
consolidamento |
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Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento |
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Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento
prevalentemente residenziale |
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Il RUE articola |
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a) |
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici
mono-bifamiliari, schiera, 1 – 2 piani fuori terra |
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|
b) |
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici
plurifamiliari a 3 piani fuori terra |
|||||||||||||||
|
c) |
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici
plurifamiliari a 4 piani fuori terra |
|||||||||||||||
|
d) |
Tessuto a morfotipologia autonoma |
|||||||||||||||
|
e) |
Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da
mantenere |
|||||||||||||||
|
f) |
Complessi e/o edifici di valore storico
architettonico |
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|
g) |
Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto |
|||||||||||||||
|
|
- |
a prevalente destinazione residenziale con ampie
pertinenze |
||||||||||||||
|
|
- |
a prevalente uso produttivo da confermare o
riqualificare. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
I Tessuti sono costituiti da isolati o parti omogenee di
essi; i tessuti di cui ai punti a), b), c) ricomprendono i Tessuti saturi,
le Aree ad alta densità di standard e le Aree residenziali
integrate così come individuate nelle tavole RUE 2. |
|||||||||||||||||
|
E’ comunque sempre consentito l’aumento di SC interna agli
edifici, a prevalente uso residenziale, esistenti alla data di adozione del
RUE senza modifica della sagoma, previo reperimento delle dotazioni di
parcheggio dovute. |
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|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Norme generali e destinazioni d’uso ammesse |
|||||||||||||||||
Nelle componenti di cui
all’articolo precedente, il RUE si attua con modalità diretta semplice e/o
condizionata previo adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria
eventualmente incomplete. Sono consentiti tutti gli interventi. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Gli interventi sono attuabili
fino al raggiungimento dell’indice di isolato e nel rispetto dei seguenti
parametri: |
|||||||||||||||||
|
- |
H così come definita nelle
norme di componente |
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|
- |
Distanza dal confine stradale =
m 5,00 fatti salvi gli allineamenti prevalenti |
|||||||||||||||
|
- |
Q max £ 45% (30% per zone pinetate)
salvo diverse prescrizioni previste dalle norme di componente. |
|||||||||||||||
|
- |
Ip min
≥ 30% (50% per zone pinetate) salvo diverse prescrizioni eventualmente
previste dalle norme di componente. |
|||||||||||||||
|
I
parametri Ip e Q non si applicano in caso di ampliamento,
sopraelevazione e RE con incremento di Sc, purchè l’intervento
non sia peggiorativo dell’esistente. |
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|
|
||||||||||||||||
Eventuali edifici esistenti di H,
calcolata dal terreno esistente al colmo del tetto, inferiore a m 3,00 o non
autorizzati o non condonati non incidono sulle distanze e se posti sui
confini di proprietà e/o di zona (componente) e/o a distanza inferiore a quella
minima prevista dalle presenti norme non possono essere sopraelevati. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Nella Città consolidata o in
via di consolidamento prevalentemente residenziale sono ammessi i
seguenti usi: A, Sm1,
Sm2, C1, C2, C3 limitatamente agli assi di valorizzazione commerciale-turistica ed ai
centri del forese T1, T3 limitatamente agli Ostelli,
tutti gli Spu, tutti gli Spr ad esclusione dell’Spr2 e
Spr8. |
|||||||||||||||||
|
E’
altresì ammesso il Pr2, con Sc fino a Limitatamente ai centri del forese per i pubblici esercizi
(Spr1) e per gli esercizi commerciali (C1, C2, C3) è consentito,
anche in aumento all’indice di zona, l’aumento del 20% della Sc
esistente e di progetto da destinarsi a tali attività; gli esercizi
commerciali non possono comunque superare i limiti di Sv dei C3. |
||||||||||||||||
Non sono consentite nella Città consolidata
tutte le attività incompatibili con la residenza (quali industrie,
allevamenti di animali, impianti sportivi motoristici, deposito di qualsiasi
genere e tipo a cielo aperto ecc.), nonché attività comunque nocive,
pericolose, rumorose, secondo vigente legislazione in materia. Per le Attività
ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale Spr8
esistenti, fermo
restando quanto previsto dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. e dalla DGR 831/2017,
non sono ammessi ampliamenti, ma esclusivamente interventi di MO. In
caso di dismissione tali attività non potranno più essere reinsediate. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Ogni progetto edilizio al fine della salvaguardia del
verde e delle alberature dovrà essere redatto in conformità a quanto
prescritto dal “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE”. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Per gli usi e le attività suscettibili di attivare
correnti di traffico rilevanti ai fini della fluidità e della sicurezza della
circolazione, il dirigente responsabile, valutato l’impatto sulla viabilità e
le prescrizioni del nuovo Codice della Strada, sulla base delle indicazioni
tecniche e parametri definiti dalla pianificazione di settore, può richiedere
interventi di adeguamento, sia su area privata che su area pubblica,
finalizzati al rispetto delle norme in materia di funzionalità e sicurezza
della circolazione. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Le aree
inedificate di maggior dimensione interne al tessuto, prevalentemente già
urbanizzate e individuate con specifica perimetrazione di progetto unitario
nelle tavole RUE 2 sono edificabili con attuazione diretta condizionata (art. III.1.2) applicando l’Uf
all’intera superficie del tessuto edilizio graficamente rappresentato al
netto delle aree da destinare ad usi pubblici (viabilità, parcheggio, verde).
Tali aree dovranno essere pari almeno al 10% della superficie a tessuto,
anche nel caso in cui siano già parzialmente individuate nelle tavole del
RUE. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Qualora nelle tavole di RUE siano riportati più
lettere e/o sigle, sono ammessi gli usi corrispondenti (associati o meno); in
sede progettuale si applicherà per ognuno di essi la disciplina specifica di
cui alle presenti norme in rapporto alla relativa area di pertinenza. |
|||||||||||||||||
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Tessuti edilizi |
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Tessuto edilizio
caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera ad 1 o 2 piani fuori
terra è costituito da isolati o da parti omogenee di esso
in cui si applica l’indice di Uf medio d’isolato, indicato nelle tavole RUE 2, variabile
prevalentemente fra lo 0,30 m²/m² e lo 0,60 m²/m². Tale indice è superabile,
o per l’applicazione degli incentivi premianti di cui al Capo III o per
interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti per un max dello
0,05 m²/m² e nel rispetto dell’H consentita. In tale Tessuto è consentita una
H £ m 10,00. |
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|
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Tessuto
edilizio caratterizzato da
edifici plurifamiliari a 3 piani fuori terra è costituito da isolati o da parti omogenee di
esso in cui si applica l’indice di Uf medio di isolato indicato
nelle tavole RUE 2, variabile prevalentemente fra lo 0,60 m²/m² e lo 0,90
m²/m². Tale indice è superabile per l’applicazione degli incentivi di cui al
Capo III. In
tale Tessuto è consentita una H ≤ m 12,50. |
|||||||||||||||||
Tessuto edilizio
caratterizzato da edifici plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre è costituito da isolati o sue parti omogenee
in cui si applica l’indice di Uf medio di isolato
indicato nelle tavole RUE 2, variabile prevalentemente fra lo 0,70 m²/m² e
1,20 m²/m². In tale Tessuto è
consentita una H £ m 22,00. |
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Tessuti saturi |
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Nelle tavole RUE 2 e RUE 3 sono
individuati con la dicitura SAT i Tessuti saturi (di cui all’art. VIII.4.2 c2) ovvero le aree e/o gli
isolati a prevalente destinazione residenziale, recentemente edificati,
in attuazione di strumenti urbanistici preventivi, o nei quali si intende
salvaguardare la morfologia esistente. In dette aree e/o isolati si considera
esaurita la potenzialità edificatoria. |
|||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||
L'intervento di demolizione e ricostruzione è
ammesso purché l’H non sia superiore a quella dell'edificio
preesistente; qualora l'Uf
esistente, sia maggiore a 1,50 m²/m² la ricostruzione non dovrà superare tale
limite. Detta ricostruzione dovrà uniformarsi alle caratteristiche
morfotipologiche del tessuto limitrofo. |
|||||||||||||||||
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|
||||||||||||||||
Sono consentiti incrementi della Sc
degli edifici esistenti fino al raggiungimento, complessivamente, dell' Uf £ 0,60
m²/m² purché ciò non comporti un incremento maggiore di |
|||||||||||||||||
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||||||||||||||||
Aree inedificate interne ai tessuti
ad alta densità di standard pubblico |
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Nelle
tavole RUE 2 sono individuate, con la dicitura S, le Aree inedificate interne
ai tessuti ad alta densità di standard. Tali aree sono edificabili con modalità diretta
condizionata a PUC
(art. III.1.2) con Uf medio di isolato, riportato
sulle tavole RUE 2, applicato sul 50% dell’area ricompresa nel perimetro di PU; il restante 50% dell’area va destinato e attrezzato ad uso pubblico,
con priorità a spazi di sosta. Nel
caso che, nelle tavole di RUE 2, all’interno del perimetro di PU siano
già rappresentate aree ad uso pubblico, queste concorrono totalmente e/o
parzialmente al soddisfacimento del 50% da destinare ad uso pubblico. In dette aree si applicano i
restanti parametri urbanistici ed edilizi del tessuto a cui appartengono. |
|||||||||||||||||
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|
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||||||||||||||||
Aree residenziali integrate |
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Nei Tessuti di cui agli articoli
precedenti con la dicitura RI sono individuate nelle tavole RUE 2 le Aree
residenziali integrate ovvero le aree edificate e/o edificabili secondo
gli indici e i parametri del Tessuto a cui appartengono. In tali Aree è
ammessa la destinazione d’uso abitativa per un max del 70% della Sc e la destinazione d’uso commerciale/direzionale/ricettivo e/o servizi privati per un minimo del
30% della Sc quest’ultima da
localizzare preferibilmente al piano terra e nel corpo della stessa Ue, in relazione alle caratteristiche
del contesto urbano limitrofo. |
|||||||||||||||||
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|
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Tessuto a morfotipologia autonoma |
|||||||||||||||||
Nelle tavole RUE 2 sono
individuati come Tessuto a
morfotipologia autonoma i tessuti di recente edificazione a prevalente
uso residenziale, realizzati o in corso di realizzazione, sulla base di PU
o PUA. In tali zone vale la disciplina pregressa dello strumento
di appartenenza approvato
fatto salvo quanto previsto all'art.III.1.3 e fermo restando le destinazioni d'uso esistenti
ai PT. |
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Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da mantenere |
|||||||||||||||||
Nelle tavole RUE 2 sono
individuati come Tessuto a
morfotipologia unitaria autonoma da mantenere i tessuti esistenti a
prevalente uso residenziale, realizzati sulla base di disegni unitari,
progetti unitari o PUA, meritevoli di essere conservati nel loro attuale
assetto. |
|||||||||||||||||
|
In tali zone, definite sature,
non possono essere modificati gli assetti planivolumetrici esistenti e
l’organizzazione e gli usi degli spazi aperti. |
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||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||
Complessi e/o edifici preesistenti al
tessuto |
|||||||||||||||||
Nelle tavole RUE 2 sono individuati i Complessi e/o
edifici preesistenti al tessuto urbano nel quale
sono inseriti, distinti in: |
|||||||||||||||||
|
a) |
a prevalente destinazione residenziale con ampie
pertinenze |
|||||||||||||||
|
b) |
a prevalente uso produttivo da
confermare o riqualificare. |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Per i Complessi e/o edifici di cui al c1 punto a) si
applica un Uf ≤ 0.30 m²/m² e gli altri parametri di cui all’art. VIII.6.4 c1. Qualora |
|||||||||||||||||
|
Per gli edifici di valore tipologico documentario o di
valore testimoniale si applica la specifica disciplina; l’eventuale
potenzialità residua al fine del pieno utilizzo dell’Uf, salvo quanto già consentito dalla disciplina di detti
articoli, è realizzabile in un nuovo edificio compatibilmente con i valori e
il verde esistenti. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Per i Complessi e/o edifici di cui al comma 1 punto b) in
caso di conferma degli usi produttivi se compatibili, si applica la
disciplina di cui all’art. VIII.6.12,
c1 dello Spazio urbano limitatamente agli usi Pr2. |
|||||||||||||||||
|
In caso di trasformazione/riqualificazione, ad usi non
produttivi compatibili con il tessuto limitrofo, si applica la seguente
disciplina con la modalità diretta condizionata di cui all’art. III.1.2: |
||||||||||||||||
|
- |
Uf ≤
0,60 m²/m² |
|||||||||||||||
|
- |
Superficie a standard pubblico
≥ 25% della ST da destinarsi prioritariamente a parcheggio |
|||||||||||||||
|
- |
H £ m 12,50. |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||
Articolazione della Città consolidata o in via di
consolidamento prevalentemente per
attività produttive |
|||||||||||||||||
Il RUE
articola |
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a) |
industriale
- artigianale |
|||||||||||||||
|
b) |
artigianale
– mista |
|||||||||||||||
|
c) |
deposito
all’aperto |
|||||||||||||||
|
Onde favorire una maggiore flessibilità e integrazione di
tali attività è ammessa la modificazione e/o integrazione fra le attività di
cui alle lettere a), b), purchè in conformità con regolamenti, normative,
vincoli settoriali e/o sovraordinati. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
In tutte le componenti per gli
stabilimenti/impianti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante
RIR individuati con l’apposito perimetro nelle tavole di RUE 2, si
applicano le prescrizioni dell’art. VII.1.5,
esclusi i riferimenti ad indici e usi. |
|||||||||||||||||
|
Nuovi stabilimenti/impianti classificati RIR che comportino aree di isodanno e/o di rischio
all’esterno del confine dello stabilimento stesso possono essere previsti solo
nell’ambito dei processi di delocalizzazione di cui all'art. VII.1.5, c3. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Non concorrono al calcolo della Sc le tettoie e le
pensiline al servizio di impianti ed attività produttive ed artigianali
finalizzate a proteggere i materiali depositati e/o operazioni di
carico-scarico. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Disposizioni per aree con attività
economiche oggetto di variante urbanistica ai sensi di disposizioni di legge sovraordinate |
|||||||||||||||||
Nelle tavole RUE2
sono individuate, con specifica simbologia, le aree del territorio oggetto di
variante agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 8 del DPR
160/2010 e all'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.. In tali aree si
attuano le previsioni contenute nel progetto approvato secondo le
disposizioni di cui alla normativa succitata. |
|||||||||||||||||
La realizzazione
degli interventi come approvati dovrà avvenire entro i termini di validità
stabiliti dal PdC rilasciato. Nel caso in cui gli interventi approvati non
vengano realizzati, le previsioni dello strumento urbanistico saranno
considerate decadute e verranno ripristinate le previsioni previgenti. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Disciplina dei tessuti e/o manufatti
per attività produttive |
|||||||||||||||||
I complessi, edifici e impianti
per attività industriale -
artigianale sono aree già urbanizzate,
prevalentemente inserite nella realtà urbana e/o comunque tali che per
dimensioni e tipo di attività possono servire realtà urbane limitrofe. |
|||||||||||||||||
|
In tale componente sono ammessi i seguenti usi: |
||||||||||||||||
|
Pr1, Pr2, Spr3 limitatamente all’artigianato di
servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi cicli e
motocicli), Spr8 purchè all'esterno del centro abitato, cliniche/ospedali veterinari, C1
solo se connessi ad attività produttiva con Sc non superiore al 30%
dell’attività produttiva in esercizio, C3 (con esclusione del settore
alimentare) solo se connessi ad attività produttiva e comunque fuori dal
centro abitato e C9. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
In tali Aree il RUE si attua nel rispetto dei seguenti
indici: |
||||||||||||||||
|
- |
Uf £ 0,70 m²/m² |
|||||||||||||||
|
Per attività produttive in esercizio qualora alla data di
adozione delle presenti norme sia esaurita la potenzialità edificatoria è
ammesso un ampliamento fino a m² 200 di Sc, purché all’interno della
sagoma esistente. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Le zone oggetto di piani
particolareggiati e/o progetti unitari approvati individuate con specifica
perimetrazione nelle tavole RUE 2, ricadenti nelle componenti di cui al
precedente art. VIII.6.11, sono disciplinate dall’art. III.1.3. In caso
di variante al PUA e/o PU in corso di validità oltre alle
prescrizioni grafiche e normative delle presenti norme dovrà essere
rispettata la seguente prescrizione aggiuntiva: |
|||||||||||||||||
|
- |
per i PUA: aree pubbliche, escluse le strade
interne, 15% della ST di cui almeno 1/3 a parcheggio |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
- |
per i PU: sono confermate le aree pubbliche del
progetto originario, salvo adeguamento alle eventuali diverse indicazioni
grafiche del RUE |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Nelle zone soggette al vigente progetto unitario
dell’intervento “Bassette” si applicano le norme specifiche del relativo
piano di utilizzo. Nelle zone soggette ai vigenti Progetti Unitari P.I.P. e
Piano di Utilizzo Aree Artigianali Industriali del Forese (P.U.A.A.I.F.), si
applicano le disposizioni di cui al c1 del presente articolo per gli usi in
esso indicati o quelle del c5 per l’uso Pr3. |
||||||||||||||||
|
Per le attività produttive in attività vale quanto
definito all’ ultimo capoverso del precedente c1. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Nei complessi, edifici e
impianti per attività artigianale - mista di cui al
precedente art. VIII.6.11, lettera b) sono ammessi i seguenti usi: |
|||||||||||||||||
|
Pr2, Spr3 limitatamente
all’artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese,
mezzi cicili e motocicli), C9, Spr8 purchè
all'esterno del centro abitato, C1 solo se connessi all’attività produttiva con Sc non
superiore al 30% della Sc dell’attività produttiva in esercizio. In tali
Aree il RUE si attua con gli indici di cui al precedente c1. Nel PEEP,
fermo restando gli indici e la disciplina prevista dal Piano, sono ammessi,
in aggiunta a quelli originariamente previsti, gli usi C1 e C2
e tutti gli usi Pr con esclusione del Pr1. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Al fine del riuso di edifici esistenti di cui al c1 e c3,
inutilizzati al 21/07/2015, sono consentiti anche usi Spr6 e Spr7 purchè non in
contrasto con eventuali usi produttivi confinanti e compatibilmente con le
problematiche legate all’accessibilità. In caso di riutilizzo ad usi non
produttivi di aree o contenitori precedentemente destinati ad attività
potenzialmente inquinanti dovrà essere fatta caratterizzazione del sito ed eventuale
bonifica ai sensi delle norme vigenti in materia. |
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|
|
||||||||||||||||
Nei complessi, edifici e
impianti per attività depositi all’aperto di cui al precedente art. VIII.6.11, lettera c) è
ammesso esclusivamente il Pr3 con deposito
di materiali connessi ad attività produttiva
con esclusione di quelli pericolosi e/o a rischio nell’ambito urbano). |
|||||||||||||||||
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In tali Aree il RUE si attua nel rispetto dei seguenti
indici e parametri: |
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- |
Uf £ 0,20
m²/m² |
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- |
SF ³ m² 1500,
salvo diversa indicazione grafica di RUE |
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- |
Distanza dal confine stradale ³ m 6,00 o in
confine con rispetto stradale quando individuato. |
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|
Nell’ambito della edificabilità ammessa è consentita la
realizzazione di costruzioni ad uso produttivo, ufficio, servizi e alloggio
di custodia (con Sc £ |
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Gli spazi di deposito e di esposizione dovranno essere
pavimentati e/o impermeabilizzati in relazione alle prescrizioni di ARPAE e
AUSL; dovranno essere previste inoltre le necessarie sistemazioni per lo
smaltimento delle acque meteoriche e di lavorazione e la schermatura a verde
sul perimetro dell’insediamento. |
||||||||||||||||
|
Non determinano Sc le
coperture con caratteristiche di facile smontabilità e aperte almeno
su due lati al fine di proteggere i materiali depositati. |
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||||||||||||||||
Articolazione della Città consolidata o in via di
consolidamento prevalentemente per attività turistica |
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Le tipologie di strutture ricettive sono individuate e
definite dalla vigente normativa regionale (L.R. 16/2004 e s.m.i..) |
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Il RUE articola |
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a) |
strutture ricettive alberghiere
(alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) |
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b) |
strutture
ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) |
|
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c) |
strutture ricettive
extralberghiere e altre tipologie ricettive (ostelli
e aree attrezzate camper) |
|
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|
Tali strutture oltre che dalle
presenti norme, sono regolamentate dalle normative e direttive regionali
vigenti in materia. |
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|
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Disciplina delle strutture ricettive
alberghiere |
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Per le strutture
ricettive alberghiere si applicano le seguenti prescrizioni di carattere
generale: |
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|
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- |
Le
strutture ricettive alberghiere possono essere integrate con: attività
commerciali (C1), pubblici esercizi (Spr1 con esclusione di
tabacchi e farmacie), artigianato di servizio alla persona (Spr3) Non
è consentito il frazionamento della struttura e
la relativa vendita frazionata. |
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|
- |
Nelle
porzioni di edificio non destinate ad uso ricettivo alberghiero alla data di
adozione del RUE, e comunque ricadenti in tale componente, sono consentiti
gli interventi e le destinazioni d’uso dei Tessuti saturi di cui all’art. VIII.6.5.
Per le parti prevalentemente residenziali si applica quanto consentito all’art.
VIII.6.2 c2 in merito all’aumento di SC interna. |
|||||||||||||||
|
- |
Ai
fini di incentivare l'aumento della capacità ricettiva del nostro territorio
è consentita, previo cambio d’uso, la trasformazione di un intero immobile in
struttura ricettiva alberghiera o dipendenza senza che questo comporti, per un periodo massimo di 10 anni,
l'apposizione del vincolo di destinazione delle aziende ricettive previsto
dalla L.R.28/90. Fino
all’approvazione del vincolo alberghiero l'immobile dal punto di vista edilizio sarà
disciplinato dagli indici della zona
e/o componente di appartenenza. Ad esclusione della Città storica sarà
obbligatorio il reperimento, anche con sistema di car-valet, della dotazione
di parcheggio. |
|||||||||||||||
|
- |
Per
la disciplina dei parcheggi si richiama quanto previsto all'art. III.3.2. |
|||||||||||||||
Alle strutture ricettive alberghiere
esistenti alla data di adozione del RUE, si applicano le seguenti
disposizioni: |
|||||||||||||||||
|
- |
Per le strutture non comprese
nella Città storica, e ad esclusione degli edifici classificati come CMA, sono ammessi tutti gli interventi nel
rispetto dell’ Uf £
0.80 m²/m². |
|||||||||||||||
|
- |
Al
fine di incentivare interventi finalizzati a promuovere l'adeguamento, la
riqualificazione e/o l'aumento della capacità ricettiva delle strutture
alberghiere esistenti, anche nel caso delle RTA (esclusivamente qualora non
frazionate) è consentito l'aumento della Sc esistente anche in deroga
all’Uf ≤ 0,80 m²/m² e
comunque fermo restando il limite
inderogabile di Uf = 1,8 m²/ m² e nel limite
massimo (esistente + ampliamento) di |
|||||||||||||||
|
|
In tale caso è obbligatorio il contestuale adeguamento
dell’intera struttura ricettiva agli standard qualitativi minimi previsti
dalla L.R. 16/2004 e s.m.i e relative direttive di attuazione per le
strutture nuove o ristrutturate. A tali interventi si applicano le deroghe di
cui all’art. 7-ter c3 bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. |
|||||||||||||||
|
- |
In
caso di integrazione tra due o più strutture ricettive alberghiere esistenti
o tra alberghi esistenti e di progetto è ammesso, anche nel caso di D e NC e nel rispetto di quanto previsto dal
precedente punto, un limite massimo di |
|||||||||||||||
|
- |
Le premialità di cui agli artt. III.5.2, III.5.3
e III.5.7 sono applicabili
alle strutture ricettive alberghiere nel rispetto del limite inderogabile di Uf
= 1,8 m²/m². |
|||||||||||||||
|
- |
Nelle
aree di pertinenza delle strutture ricettive alberghiere o su superfici già
computate come Sa (es. terrazzi) previo accertamento dei necessari
requisiti statici, è consentita l’installazione di strutture temporanee di
max Tali
strutture dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e dal
codice della Strada o suo regolamento di attuazione oppure realizzate in
confine con aree private acquisito il consenso scritto dei proprietari. Tali
manufatti non sono computabili nel calcolo della Sc. Deve comunque
essere assicurato il mantenimento delle dotazioni di parcheggio pertinenziale
esistente. |
|||||||||||||||
|
|
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|
- |
Al
fine della riqualificazione e adeguamento delle strutture ricettive
alberghiere ricadenti nella Città
storica è ammessa la modifica di sottotetti e coperture, la creazione di
nuovi collegamenti verticali e orizzontali, l’utilizzo di aree e/o cortili
interni, anche con incremento di Sc,
per la formazione di aree comuni in aggiunta a quelle minime previste dalle
DGR in materia. Tali spazi, quando eccedano la sagoma esistente, dovranno
essere coperti e delimitati con strutture e materiali di facile rimozione e
smontabilità, ciò anche nel caso di cavedi e corti interne. |
|||||||||||||||
|
|
Tali interventi dovranno essere compatibili
coi valori architettonici, tipologici rilevati per i singoli edifici e la
relativa classificazione di RUE e non essere realizzate nelle aree con
giardini e orti di pregio da conservare. |
|||||||||||||||
|
- |
Ad esclusione del Centro
Storico e fermo restando il permanere del vincolo alberghiero, è ammesso l'utilizzo di una struttura
ricettiva alberghiera per presidi socio-assistenziali, previa presentazione
di un piano di trasformazione e gestione che illustri ogni intervento necessario
a rendere funzionale l'immobile al fine di ospitare la nuova tipologia di
fruitori. Detto piano di fattibilità tecnico-economica dovrà anche garantire
tutti gli aspetti di rilevanza ai fini AUSL, di sicurezza e dovrà essere
approvato dalla Giunta Comunale previo parere del Servizio Pianificazione
Socio Sanitario, in base alle effettive esigenze sul territorio di tali
strutture. |
|||||||||||||||
|
|
In
caso di cessazione della finalità socio-assitenziale dovrà essere
ripristinato l'uso alberghiero originario. |
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|
|
||||||||||||||||
In tutte le componenti, ad eccezione della Città Storica, alle
strutture ricettive alberghiere di NC si applicano le seguenti
disposizioni: |
|||||||||||||||||
|
- |
indice Uf ≤ 1.00 m²/m² |
|||||||||||||||
|
- |
Al fine di ottenere strutture turistico-ricettive di
elevata qualità, inserite strategicamente nel territorio e legate a progetti
imprenditoriali volti alla crescita della valenza turistica delle singole
località sarà prescrittiva la presentazione di una relazione, a corredo del
progetto edilizio, che illustri: |
|||||||||||||||
|
|
- |
obiettivi di qualificazione turistica |
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|
|
- |
studio dei target e flussi turistici della località e
previsione del target e flussi turistici della struttura ricettiva |
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|
|
- |
elementi qualitativi e innovativi della struttura,
valorizzazione architettonica del contesto, valorizzazione architettonica e
funzionale di assi turistico-commerciali e/o di spazi pubblici, così come
definiti dal RUE |
||||||||||||||
|
|
- |
elementi volti ad
assicurare una gestione imprenditoriale turistica di qualità e business plan
relativo alla gestione dei primi tre anni di attività. |
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|
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Dismettibilità delle strutture
ricettive alberghiere |
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Per la dismetttibilità delle
strutture ricettive alberghiere si applicano le seguenti disposizioni: |
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|
● |
Strutture non
dismettibili |
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|
|
Non sono dismettibili gli Alberghi individuati con apposita
simbologia nelle tavole RUE e comunque gli alberghi rispondenti ai seguenti
criteri: |
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|
|
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|
- |
alberghi localizzati nella Città Storica, ad eccezione
degli alberghi a una stella dismettibili ai sensi della L.R. 28/90 |
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|
|
|
|
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- |
alberghi classificati (alla data di adozione del RUE o
successivamente) a 3 stelle superiore e categorie superiori |
||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
- |
alberghi classificati (alla data di adozione del RUE o
successivamente) a tre stelle con le seguenti caratteristiche: |
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
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|
|
a) |
nel capoluogo e frangia e negli assi di valorizzazione
turistica e commerciale degli altri centri: alberghi con più di 20 stanze
alla data di adozione del RUE o alla data di apposizione del vincolo
alberghiero se successiva |
|||||||||||||
|
|
|
b) |
nel litorale e negli altri centri (escluso il capoluogo e
la frangia), al di fuori degli assi di valorizzazione turistica e commerciale
come segue: |
|||||||||||||
|
|
|
|
b.1) |
alberghi collocati in isolati di prima fascia a mare
(antistanti all’arenile e/o al pinetato) con più di 25 stanze alla data di
adozione del RUE o alla data di apposizione del vincolo alberghiero se
successiva |
||||||||||||
|
|
|
|
b.2) |
alberghi collocati in altri isolati con più di 29 stanze
alla data di adozione del RUE o alla data di apposizione del vincolo
alberghiero se successiva. |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Non sono dismettibili le Residenze Turistico
Alberghiere (R.T.A.) individuate con apposita simbologia nelle tavole RUE
e comunque le R.T.A. rispondenti ai seguenti criteri: |
|||||||||||||||
|
|
- |
R.T.A. localizzate nella Città storica |
||||||||||||||
|
|
- |
R.T.A. con più di 20 alloggi classificate a 2
stelle e R.T.A. classificate a categorie superiori (alla data di adozione del
RUE o alla data di apposizione del vincolo alberghiero se
successiva). |
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|
|
|
|
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|
|
- |
R.T.A. derivanti da trasformazione di alberghi
non dismettibili. |
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|
|
|
|||||||||||||||
● |
Strutture dismettibili ai sensi della L.R.
28/90 |
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|
|
Per le strutture ricettive alberghiere che non
rientrano nei suddetti criteri l’obbligo al mantenimento della
destinazione alberghiera è eliminabile esclusivamente ai sensi della L.R.
28/90, previa dimostrazione della non convenienza economica, secondo i
parametri individuati nella delibera di consiglio comunale N. 196 del
26.10.1999 e s.m.i, (fermo restando il permanere dell’obbligo ai sensi
dell’art. 4 della citata legge qualora siano stati utilizzati finanziamenti
pubblici e/o per il periodo di 10 anni dalla data di agibilità, nel caso si
sia ricorso ad incentivi della potenzialità edificatoria, salvo che non
vengano ripristinate le condizioni originarie), nei seguenti casi: |
|||||||||||||||
|
|
|
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|
|
- |
per gli Alberghi ad 1 stella nel Capoluogo, così classificati alla data
di entrata in vigore della L.R. 28/90 |
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|
- |
per gli Alberghi ad 1, 2 e 3 stelle fino a 20 stanze nel Litorale, così
classificati alla data di entrata in vigore della L.R. 28/90. |
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|
|
- |
per le R.T.A. a 2 stelle fino a
20 alloggi. |
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|
|
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|
● |
Dismissione
per integrazione |
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|
|
Le strutture ricettive
alberghiere che non rientrano nelle tipologie di strutture non dismettibili, oltre
che per dimostrazione della non convenienza economica, potranno
essere dismesse a condizione che la loro ricettività confluisca
in strutture
ricettive alberghiere nuove o esistenti. La struttura da dismettere e quella in cui
confluisce la ricettività dovranno essere entrambe localizzate nell’ambito
della medesima zona di riferimento di cui sotto e assoggettate in regime di
convenzione che le regolamenti sulla base della convenzione-tipo approvata
dal Consiglio Comunale. |
|||||||||||||||
|
|
- ZONA NORD: Casalborsetti - Marina Romea - Porto Corsini
- Marina di Ravenna - Rivaverde - ZONA CENTRO: Marina di Ravenna – Rivaverde - Punta
Marina - Lido Adriano - Lido di Dante - ZONA SUD: Lido Adriano - Lido di Dante - Lido di Classe
- Lido di Savio - ZONA CAPOLUOGO: Capoluogo e centri di frangia. |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
La struttura ricettiva
alberghiera dismessa, è regolata
dalla disciplina di tessuto dell’isolato a cui appartiene, con obbligo del
mantenimento delle destinazioni a pubblici esercizi e/o commerciali esistenti
al piano terra e con obbligo, per le strutture poste su "Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica", di nuova
destinazione di almeno il 50% della Sc
del piano terra: a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, servizi al
turismo e alla persona. La struttura in cui confluisce
la ricettività, al fine di garantire una capacità ricettiva complessiva non
inferiore alla somma della capacità “effettiva” delle due strutture, può
incrementare |
|||||||||||||||
capo
VIII.7 elementi di caratterizzazione della città consolidata o in via di
consolidamento |
||||
|
||||
|
||||
Articolazione degli Elementi di caratterizzazione della città
consolidata o in via di consolidamento |
||||
Il RUE individua con specifica
simbologia gli Elementi di caratterizzazione della città consolidata o in
via di consolidamento distinguendoli nelle seguenti componenti: |
||||
|
a) |
Centralità e/o assi di
valorizzazione commerciale e turistica |
||
|
b) |
Tessuto con impianto
urbano di qualità. |
||
|
|
|||
|
|
|||
Centralità e/o assi di valorizzazione
commerciale e turistica |
||||
Per le Centralità e/o assi di valorizzazione
commerciale e turistica l’obiettivo prioritario del RUE è la
conservazione ed incentivazione delle attività commerciali e turistiche e di
servizio. A tal fine il RUE prevede: |
||||
|
|
|||
|
a) |
per gli assi evidenziati in cartografia come prioritari ai
PT è consentito il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente fra le seguenti
attività: pubblici esercizi (ad esclusione delle discoteche e attività
rumorose), artigianato di servizio alla persona, esercizi commerciali,
servizi pubblici e privati ricreativi e turistico-ricettivi, nonchè per
eventuali ampliamenti di uffici pubblici e privati esistenti fino a |
||
|
|
|
||
|
b) |
per tutti
gli assi evidenziati in cartografia (prioritari e facoltativi)
l'incentivazione del mutamento di destinazione d’uso fra attività non citate
alla lettera a) e attività ivi riportate nonché l’ampliamento di queste
ultime. A tal
fine, quale incentivo, ad incremento ammesso, è consentito l’aumento della Sc
fino al 50% della superficie esistente e/o di progetto destinata alle
attività di cui alla lettera a). |
||
|
|
In
tal caso l’intervento si attua con modalità diretta, previo atto d’obbligo
debitamente registrato e da valersi anche nei confronti dei terzi, successori
o comunque aventi causa al fine di garantire nel tempo l’uso per il quale è
stato concesso l'incentivo. Per gli edifici destinati ad attività produttive artigianali
industriali sono ammessi pubblici esercizi ed esercizi di vicinato anche se
non connessi con l’attività produttiva nei limiti di cui all’art. VIII.6.12. |
||
|
|
L’aumento della Sc si realizza anche mediante
interventi di sopraelevazione o ampliamento. A tal fine è ammesso un
incremento di m 3,50 dell’H consentita per norme di componente.
Tale incremento non concorre alla determinazione della Ivl,
fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui al DM 1444/68 e
al Codice Civile. Gli
interventi di cui sopra sono ammessi anche per i tessuti saturi. |
||
|
|
Per i PUA prospicienti assi di valorizzazione si applica
l'art. III.1.3 c2 |
||
|
|
|||
|
c) |
la
possibilità di insediare C3 |
||
|
|
|||
|
d) |
la possibilità di realizzazione di NC e ampliamenti a
confine con spazi pubblici e/o di proprietà pubblica previo PU (art. III.1.2) |
||
|
|
|||
Per le aree produttive interessate
da assi di valorizzazione commerciale e turistica non si applica la
limitazione di cui all'art. VIII.6.12 c1 relativa alla previsione commerciale
solo se connessa all'attività produttiva. |
||||
|
|
|||
Tessuto con impianto urbano di qualità |
||||
Il RUE individua con apposita simbologia i Tessuti con
impianto urbano di qualità comprendenti in prevalenza tessuti a
morfologia unitaria autonoma da conservare e relativi spazi di pertinenza
(verdi pubblici e privati) e dotazioni (pubbliche e/o private di uso
pubblico). In tali ambiti il RUE prevede il mantenimento degli assetti
tipomorfologici del disegno di piano originario così come degli spazi aperti
e di relazione, anche sulla base delle prescrizioni e indirizzi della Carta
della qualità. Qualora il perimetro
del Tessuto con impianto urbano di qualità coincida con il perimetro
del piano pregresso, il RUE ne individua il solo perimetro e ne rimanda la disciplina
a quella del piano pregresso. |
||||
|
|
PARTE TERZA – DISCIPLINA EDILIZIA
TITOLO IX abilitazione all’attività edilizia:
procedure ed
adempimenti
capo IX.1 |
titoli abilitativi edilizi e relativi procedimenti e attivita’
edilizia libera |
[Art. IX.1.1] |
Attività edilizia libera e titoli
abilitativi |
||||||
|
|
||||||
1. |
L’attività edilizia libera, i titoli abilitativi edilizi e
i relativi procedimenti, sono disciplinati dalle leggi regionali e nazionali
vigenti (L.R. 15/2013 e s.m.i., DPR 380/2001 e s.m.i., L.R. 5/2013 e s.m.i.). |
||||||
|
|
||||||
2. |
Le domande di PdC, le SCIA e le CILA
devono essere obbligatoriamente presentate nei moduli uniformi regionali (DGR
993/2014 e s.m.i.). |
||||||
|
|
||||||
3. |
Le opere da realizzare totalmente nelle/sulle acque
demaniali marittime antistanti l'arenile ed esterne ai moli foranei quali
pontili, isole galleggianti, isole di perforazione e simili sono soggette
esclusivamente a valutazione e autorizzazione da parte dell’Organo Demaniale
competente o Ente delegato in quanto sottratte alla disciplina urbanistico-edilizio-ambientale.
La costruzione di opere a terra è soggetta ad apposito titolo abilitativo
edilizio (capanni, circoli velici ecc.). Il dragaggio dei fondali, anche se
ricadenti in ambito portuale, non è soggetto ad alcun titolo edilizio. L'installazione di pontili, passerelle, dighe, in qualche
modo stabilmente collegate/ancorate col suolo, costa o la riva sono soggette
a PdC previa acquisizione
dell'autorizzazione di cui al precedente capoverso. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[Art. IX.1.2] |
Soggetti legittimati a richiedere il titolo
abilitativo |
||||||
|
|
||||||
1. |
Sono legittimati a richiedere il titolo edilizio di cui al
precedente art. IX.1.1 i seguenti soggetti: |
||||||
|
a) |
il proprietario dell'immobile |
|||||
|
b) |
il superficiario nei limiti del contratto di
costituzione del diritto di superficie |
|||||
|
c) |
l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi |
|||||
|
d) |
l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso
e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria |
|||||
|
e) |
il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive
o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri
interventi eventualmente rientranti nel suo titolo |
|||||
|
f) |
i locatari, solo per gli interventi di MS urgenti,
ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile; l’amministratore del condominio
per le parti comuni sulla base di specifico mandato espresso da regolari
assemblee condominiali |
|||||
|
g) |
l'affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di
terre incolte (DL 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali
ed alla casa di abitazione. |
|||||
|
Nei casi di cui alle lettere e), f), g), il titolo può
essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma
dell'art. 1571 del Codice Civile, oppure, nel caso di impossibilità, da
certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura. |
||||||
|
h) |
i titolari di diritti derivanti da provvedimenti
autorizzativi, quali: |
|||||
|
- |
il beneficiario dell'occupazione di urgenza e
l'avente causa da tale beneficiario |
|||||
|
- |
l'assegnatario di terre incolte |
|||||
|
- |
il titolare di servitù coattiva costituita per
provvedimento amministrativo o per sentenza |
|||||
|
- |
il concessionario di miniere e/o di beni demaniali o
comunque di proprietà pubblica purché dimostri che l’atto di concessione del
bene immobile consente gli interventi oggetto dell’istanza di titolo edilizio |
|||||
|
- |
colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto,
sia a ciò autorizzato per ordine del giudice |
|||||
|
i) |
i
soggetti, pubblici e privati, gestori di pubblici servizi ( e-distribuzione,
TELECOM, Aziende Municipalizzate, Gestori di Telefonia, Aziende che
gestiscono la distribuzione di carburanti ecc..) anche qualora non siano
proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire purché
l’intervento richiesto sia finalizzato a realizzare impianti o strutture
direttamente connesse alla attività di fornitura del servizio pubblico. In
questo caso il soggetto gestore deve allegare il contratto stipulato con il
proprietario che gli trasferisce la facoltà di richiedere e realizzare
l’intervento, o comunque documentare l’assenso del proprietario del terreno
alla richiesta di titolo edilizio |
|||||
|
j) |
Il soggetto utilizzatore dell’immobile in base a un
contratto di leasing, nei limiti e con le modalità di quanto previsto
dal contratto o da apposito accordo con il proprietario |
|||||
|
l) |
Il
possessore dell’immobile ai sensi dell’art. 53, c7, del D.Lgs n. 163 del
12.6.06, autorizzato espressamente con apposito contratto dal proprietario
del bene. |
|||||
|
|
||||||
2. |
In luogo del titolare possono presentare domanda: |
||||||
|
- il delegato, procuratore o mandatario |
||||||
|
- il curatore fallimentare |
||||||
|
- il commissario giudiziale |
||||||
|
- l'aggiudicatario di vendita fallimentare |
||||||
|
- il soggetto avente titolo
derivante da speciali situazioni previste dalla legge. |
||||||
|
|
||||||
3. |
Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la
domanda del titolo edilizio deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la
legale rappresentanza. |
||||||
|
|
||||||
4. |
In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la
domanda deve essere presentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo. |
||||||
|
|
||||||
5. |
Domande che non ottemperino quanto prescritto dal presente
articolo sono improcedibili. |
||||||
|
|
||||||
[Art. IX.1.3] |
Voltura del titolo edilizio |
||||||
|
|
||||||
1. |
La voltura del titolo che avviene su semplice
comunicazione degli interessati e non presuppone il rilascio di un atto
formale dell'Amministrazione, non modifica i termini di validità e di
decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante o l’avente titolo ai
contenuti dell’atto medesimo. |
||||||
|
|
||||||
2. |
Il titolo edilizio non è volturabile se è stata
comunicata la data di fine lavori e comunque se sono scaduti i termini di
validità dello stesso. |
||||||
|
|
||||||
3. |
Eventuali mutamenti nella titolarità del bene intervenuti
prima del rilascio del titolo edilizio devono essere comunicati
tempestivamente perché il titolo stesso possa essere correttamente
rilasciato. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[Art. IX.1.4] |
Elaborati di progetto |
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|
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1. |
Fino all’attivazione del portale per la presentazione
delle pratiche in modalità telematica (art. |
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- |
n. 2
copie per PdC (n. |
|||||
|
- |
n. 2
copie per la SCIA. |
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||||||
2. |
Per interventi relativi ad opere di urbanizzazione
primaria o comunque di tipo infrastrutturale, gli elaborati di progetto, in
sei copie, riducibili in formato UNI A4, sono: |
||||||
|
a) |
estratto del rilievo aereofotogrammetrico della
strumentazione urbanistica, con indicazione della zona di intervento, ai soli
fini identificativi, e con indicazione delle opere di progetto, ai fini
dell’aggiornamento cartografico |
|||||
|
b) |
planimetria generale dell’intervento, in scala 1:500, con
indicazione quotata delle curve di livello, dei confini, delle strade, dei
parcheggi, dei percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture
tecniche, delle aree verdi e delle alberature, dei corsi d’acqua, nonché di
ogni altro elemento che possa caratterizzare lo stato dei luoghi di
intervento e di quelli limitrofi; con l’indicazione delle opere in progetto,
delle loro dimensioni e caratteristiche, delle loro distanze dai confini e
dagli edifici, e di tutte le altre indicazioni utili per valutare
l’inserimento delle opere nel contesto di appartenenza |
|||||
|
c) |
planimetrie delle opere in progetto, in scala 1:500, con
indicazioni delle loro dimensioni e caratteristiche e di tutte le indicazioni
utili per valutare l’inserimento delle opere nel contesto di appartenenza (di
norma si richiede una tavola per ogni opera/infrastruttura, salvo interventi
di piccole dimensioni per i quali più planimetrie possono essere inserite in
una tavola) |
|||||
|
d) |
sezioni quotate, in scala 1:100, tali da descrivere
compiutamente le caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in
progetto, profili longitudinali delle strade e delle reti di fognatura |
|||||
|
e) |
particolari costruttivi, in scala 1:50, con il dettaglio
dei materiali e delle modalità di posa in opera |
|||||
|
f) |
particolari esecutivi degli allacciamenti alle reti dei
servizi pubblici |
|||||
|
g) |
illustrazione e certificazioni, anche fornite dal
produttore, delle caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti
industriali impiegati |
|||||
|
h) |
documentazione di previsione/impatto acustico di cui alla
L. n. 447/95 art. 8, c2, lettera b), redatta ai sensi della Delib. G.R. n.
673/2004, salvo non sia stata già redatta e valutata in fase di strumento
urbanistico preventivo. |
|||||
|
|
|
|||||
3. |
Per quanto riguarda le opere che dovranno essere cedute al
Comune o ad altri Enti, i progetti dovranno rispettare la legislazione sui
Lavori Pubblici e dovranno essere integrati con tutti gli elaborati che i
servizi tecnici competenti prescriveranno. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[Art. IX.1.5] |
Calcolo del contributo di costruzione |
||||||
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|
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1. |
Il
calcolo del contributo di costruzione è stabilito con deliberazione del
Consiglio Comunale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle
parametriche definite dalla Regione. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[Art. IX.1.6] |
Efficacia del permesso di costruire:
ritiro, inizio e fine lavori, decadenza e proroga |
|
|||||
|
|
|
|||||
1. |
Il PdC deve essere ritirato entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’avvenuto rilascio pena la decadenza
dell’atto; in presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il
ritiro del provvedimento nei termini, e su richiesta dell’interessato, detto
termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di sessanta giorni decorrenti
dalla data della notifica. La decadenza non opera nei casi di PdC
rilasciati in sanatoria ai sensi dell’art.17 della L.R. 23/2004. Inizio e fine dei
lavori, decadenza e proroga sono disciplinati dall'art. 19 della L.R. 15/2013
e s.m.i.. |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
1. |
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla
presentazione della SCIA o al rilascio del PdC può richiedere preliminarmente al SUE una valutazione
sull’ammissibilità dell’intervento secondo le
modalità previste all'art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m.i., che ne definisce anche la validità e le procedure di
rilascio. |
|
|
|
|
2. |
Fino all’approvazione del modulo unico regionale, la
richiesta di valutazione preventiva va presentata utilizzando la modulistica
comunale. Al progetto di massima, da presentarsi in due copie è allegata una
relazione predisposta da un professionista abilitato contenente, oltre ai
principali parametri progettuali: |
|
|
a) |
descrizione relativa allo stato di fatto dell’area
e/o dell’immobile su cui si intende intervenire, del contesto paesaggistico e
degli eventuali elementi di valore e disvalore di cui agli elaborati RUE.7,
del suo intorno immediato e degli interni interessati dai lavori |
|
b) |
relazione illustrativa dell’intervento, con
individuazione della categoria dell'intervento, dei principali parametri
progettuali, delle specifiche destinazioni d’uso e delle soluzioni
progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali
materiali, componenti e colori |
|
c) |
dichiarazione relativa all’esistenza di vincoli (di qualsiasi tipo e genere), alla
categoria dell’intervento, lo stato delle opere di urbanizzazione, le norme
di componenti e/o la zona o sottozona di appartenenza, agli indici e
parametri e alle limitazioni urbanistiche ed edilizie, alle destinazioni
d’uso relative alla proprietà |
|
d) |
compatibilità relativa agli strumenti urbanistici
preventivi e/o normativa di settore, a tutti gli eventuali vincoli, gli
strumenti urbanistici sovraordinati e di settore |
|
e) |
dettagliato schema del calcolo
della SC, con riferimento grafico, sia per lo stato attuale che per quello di
progetto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
capo IX.2 - Commissione per
[Art. IX.2.1]
Definizione e compiti della CQAP
|
|
||
1. |
|
||
|
|
||
2. |
|
||
|
a) |
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici |
|
|
b) |
sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e PdC
inerenti: |
|
|
|
- |
Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico di
cui all'art. IV.1.7 |
|
|
- |
Edifici di valore testimoniale di cui all' art. IV.1.9 |
|
|
- |
Edifici e/o complessi di valore architettonico e
monumentale (CSM) di cui all'art. VIII.2.4 |
|
|
- |
Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o
architettonico (CSA) di cui all'art. VIII.2.5 |
|
|
ad esclusione degli interventi
negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.Lgs
42/2004 |
|
|
c) |
strumenti urbanistici generali; varianti agli strumenti urbanistici
generali ove la variante intervenga su aspetti in materie di competenza della
CQAP |
|
|
d) |
piani urbanistici attuativi (PUA); Progetti
Unitari di cui
all'art. III.1.2 qualora ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico. |
|
|
e) |
nei
casi previsti dagli artt. 10 e 14 della L.R. 23/2004 e s.m.i. |
|
|
|
||
3. |
|
||
|
Il parere della CQAP dovrà rientrare in una delle
seguenti tipologie: |
||
|
a) parere favorevole |
||
|
b) parere favorevole con eventuali prescrizioni e/o
raccomandazioni |
||
|
c) parere contrario motivato. |
||
|
|
||
4.
|
E’ possibile richiedere da parte degli aventi titolo a
ottenere titolo edilizio parere preventivo alla CQAP con allegata la
documentazione contenente tutti gli elementi utili a comprendere la
consistenza dello stato di fatto (comprese le foto) e di progetto, nonché
dell’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico. La rispondenza del
progetto al rispetto dei requisiti estetici, già valutati positivamente dalla
CQAP in sede di parere preventivo su una identica soluzione
progettuale, può essere autocertificata dal progettista al momento della
richiesta del titolo abilitativo e la pratica non dovrà essere sottoposta a
nuovo parere. |
||
|
|
||
|
|
|
|
1. |
composizione Nell’ambito dei cinque componenti effettivi viene
individuato un coordinatore tecnico. |
|
|
2. |
incompatibilità |
|
Non
possono far parte della CQAP i dipendenti e gli amministratori del
Comune di Ravenna e delle relative partecipate, nonché gli amministratori ed
i dipedenti con poteri di rappresentanza di Enti, Organi o Istituti non
comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle
materie attribuite alle competenze della CQAP. |
|
Il coordinatore non può essere nominato qualora eserciti,
per il periodo di nomina, la libera professione nell’ambito del territorio
comunale di Ravenna in materia edilizio-urbanistica sia in forma autonoma che
come dipendente e/o consulente d’imprese del settore, studi e/o associazioni
di professionisti tecnici. |
|
Qualora le predette cause di incompatibilità si
verifichino successivamente alla nomina comporteranno la decadenza
dall’incarico. |
|
I componenti della Commissione dovranno dichiarare
esplicitamente di astenersi dall’esercitare la professione in materia
urbanistica (redazione strumenti urbanistici generali e dei piani urbanistici
attuativi), nell’ambito del Comune di Ravenna, per il periodo di nomina. La
trasgressione comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento
giuridico, la revoca da membro della CQAP mediante provvedimento
dirigenziale e la segnalazione scritta all’Ordine od al Collegio di
appartenenza dell’iscritto. |
|
|
3. |
nomina |
|
|
|
Nell’atto di nomina si designa altresì il componente
effettivo atto ad assumere la funzione di coordinatore tecnico supplente in
assenza di quello effettivo. |
|
In caso di cessazione dalla carica, per
dimissioni, decadenza, revoca o morte, di uno o più componenti, |
|
|
4. |
durata |
|
|
|
Ove
la scadenza dei 5 (cinque) anni ricada a meno di 2 (due) anni dalla scadenza
del mandato del Sindaco, |
|
|
5. |
Il/ |
|
|
6. |
Il componente della CQAP decade dall’incarico dopo
3 (tre) assenze consecutive non debitamente motivate. |
|
|
|
|
|
|
1. |
Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al c3
dell’art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i. |
|
|
2. |
|
|
|
3. |
Le riunioni della CQAP sono valide con la presenza
del coordinatore ed almeno due membri. Il coordinatore può derogare sul
calendario delle sedute per motivate ragioni. |
|
|
4. |
L’ordine del giorno della riunione, suddiviso in progetti
da sottoporre alla CQAP, contiene l’elenco delle pratiche, trasmesse
dal responsabile del procedimento, i riferimenti di protocollo ed in sintesi
l’oggetto dell’argomento da trattare. Il predetto ordine del giorno è redatto
a cura del Segretario della CQAP tenendo conto dell’ordine cronologico
di arrivo delle pratiche presso |
|
|
5. |
E’ valido il parere che
sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del
Coordinatore. |
|
Gli astenuti si considerano non votanti anche se
concorrono a formare il “quorum” richiesto per la validità della seduta. |
|
|
6. |
I componenti della CQAP non possono presenziare
all’esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione
dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse,
anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della CQAP
sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non
essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione. |
|
La partecipazione al voto
su un’opera edilizia costituisce per i membri della CQAP motivo di
incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o di
consulenza, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima. |
|
|
7. |
Le sedute della CQAP non sono pubbliche. |
|
|
8. |
Delle
adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal
Coordinatore e dal Segretario che riporta i pareri espressi sui singoli
progetti posti all’ordine del giorno. |
|
I verbali delle adunanze devono indicare i pareri dati, il
numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni
di voto dei singoli componenti. Nel verbale dovrà essere indicata la
eventuale avvenuta illustrazione del progetto da parte del professionista
incaricato. Il parere espresso dalla CQAP deve essere trascritto, a
cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario,
inoltre, appone sull’elaborato grafico che deve rimanere agli atti, la
dicitura: “Esaminato nella seduta del…………………..dalla CQAP”, completata
dalla propria firma e trasmette la pratica entro 7 gg. all’ufficio
competente. |
|
I verbali delle adunanze sono riuniti in apposito
registro, a cura del Segretario della CQAP e possono essere consultati da chiunque dimostri di
avere un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare il diritto di
accesso. |
|
|
9. |
I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico con
appositi elenchi da esporre nelle sedi abituali degli uffici tecnici. |
|
|
TITOLO X
esecuzione delle opere:
procedure ed adempimenti
capo X.1 |
esecuzione dei lavori e varianti |
[Art. X.1.1] Esecuzione delle opere
|
|
1. |
L’esecuzione delle opere
avviene nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi
indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da
convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute
nel titolo stesso. |
|
|
|
|
[Art. X.1.2] Comunicazione di inizio lavori per interventi soggetti a PdC
|
|
|
1. |
Per inizio lavori si intende l’avvio di qualsiasi lavoro,
anche modesto, che sia direttamente pertinente l’opera oggetto del PdC e che
abbia carattere definitivo. Non costituiscono inizio lavori la
predisposizione delle opere edilizie quali lo sfalcio della vegetazione, lo
scortico del terreno, il livellamento dello stesso, la recinzione e
l’impianto del cantiere, il deposito dei materiali all’interno dell’area, il
pagamento di fatture e delle imposte sui materiali da costruzione, qualunque
ne sia l’entità. Il titolare del permesso edilizio deve comunicare al SUE,
con congruo anticipo, la data di inizio lavori a mezzo raccomandata o
consegna a mano, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune
sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice. In
caso di PdC per opere di urbanizzazione la comunicazione deve essere
presentata al SUE almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori e seguirà le ulteriori disposizioni previste dal “Regolamento per
attività di vigilanza e collaudo delle opere di urbanizzazione” approvato con
DCC 34105/52 del 22/03/2010. |
|
|
|
|
2. |
Nella comunicazione di inizio lavori devono essere
indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e
quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della
sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al SUE
(o al SUAP in caso di impianti produttivi di beni e servizi)
entro 15 giorni. |
|
|
|
|
3. |
Alla
comunicazione, di cui al precedente comma primo, occorre anche allegare, ove
del caso, quanto
indicato dalla normativa vigente. |
|
|
|
|
4. |
Ad avvio dei lavori il cantiere dovrà
essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione del tipo
d'intervento ed estremi del relativo PdC, SCIA, CILA o PAS. Dovrà contenere
altresì i nominativi del titolare e delle figure professionali responsabili
del cantiere. |
|
|
|
|
[Art. X.1.3] Varianti
1. |
Le varianti in corso d'opera e le varianti essenziali sono
definite e normate dalla vigente normativa regionale e nazione (L.R. 15/2013 e s.m.i. e DPR 380/2001 e s.m.i.). |
|
|
|
|
[Art. X.1.4] Organizzazione e conduzione del cantiere
|
1. |
Il Costruttore, il Titolare ed
i Tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni,
sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne
deriva. |
|
|
|
In
cantiere quindi devono essere presi tutti i provvedimenti necessari affinché
i parametri degli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la
loro propagazione nell’ambiente rispettino i limiti di legge previsti. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in
conformità alle norme del D.Lgs n. 81/2008 e L.R. n. 2/2009 e della DAL n.
149/2013 per le prescrizioni minime di salute e sicurezza da effettuare nei
cantieri, deve essere recintato decorosamente e mantenuto libero da materiali
inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori ed anche durante le loro
eventuali interruzioni; con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e
notturne, integrate da illuminazione stradale, e gestite dall'Impresa
esecutrice che ne è responsabile. Per l’occupazione di suolo pubblico è fatta
salva l’osservanza del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche e dell’applicazione della retiva tassa. Gli scavi non devono
impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici. |
|
|
|
Le aperture ricavate nelle recinzioni provvisorie
devono aprirsi verso l’interno e devono rimanere chiuse quando i lavori non
sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di
cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e
rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa. Le
recinzioni provvisorie devono essere alte almeno due metri e risultare non
trasparenti. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Sul fronte strada il cantiere deve essere
opportunamente segnalato anche per i non vedenti, e deve essere garantito un
adeguato passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche dai portatori di
disabilità motoria. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Gli addetti alla vigilanza che, nell'effettuare
sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono
tenuti ad informare le Autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco
di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica
incolumità e per l'igiene, e di offesa per il pubblico decoro. |
|
|
|
|
|
5. |
In ogni lavoro devono essere prese tutte
le precauzioni necessarie a garantire l’incolumità non solo dei lavoratori
addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico
interesse. In proposito si richiamano espressamente: |
||
|
- |
le norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri |
|
|
- |
le norme di prevenzione incendi |
|
|
- |
le responsabilità relative a
danni a persone e cose sia pubbliche sia private |
|
|
- |
l’obbligo della denuncia di
eventuali ritrovamenti archeologici |
|
|
- |
l’obbligo da parte del
costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori
idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile |
|
|
- |
la prevenzione
per dissesti statici ed idro-geologici |
|
|
- |
la cautela per la salvaguardia delle attrezzature,
impianti tecnologici. |
|
|
Sono tenuti al rispetto delle suddette
norme secondo le loro rispettive spettanze e competenze: il direttore dei
lavori, i preposti ed i lavoratori. |
||
|
|
||
6. |
La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da
resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la
sicurezza degli edifici e impianti posti nelle vicinanze, la cui verifica è
effettuata dall’assuntore dei lavori e dal direttore dei lavori che ne sono
responsabili. |
||
|
|
||
7. |
Visto l'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nel caso che,
nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di
presumibile interesse archeologico, storico o artistico, il responsabile del
cantiere deve immediatamente sospendere i lavori per lasciare intatte le cose
ritrovate e deve altresì effettuare le comunicazioni previste nella succitata
norma. |
||
|
|
||
|
|
||
[Art. X.1.5] Fine lavori e certificato di conformità edilizia e agibilità
1. |
Entro 15 giorni dall’effettiva
conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo
originario, l’interessato trasmette la comunicazione di fine lavori corredata
dalla domanda di rilascio di certificato di conformità edilizia e della
documentazione di cui all’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. |
|
|
2. |
Il certificato di conformità edilizia ed agibilità,
relative procedure e le sanzioni per il ritardo e la mancata presentazione
dell’istanza di agibilità sono disciplinate dalla normativa regionale e
nazione vigente (L.R. 15/2013, artt. 23, 25 e 26 e art. 6 c3 quater della
L.R. 5/2013 e s.m.i.). |
|
|
|
|
|
|
TITOLO XI qualità dello spazio e del costruito
capo XI.1 |
qualità urbana, ambientale e paesaggistica
|
|
[Art. XI.1.1] |
Requisiti delle opere edilizie |
|||||
|
|
|
|||||
|
1. |
I requisiti delle opere
edilizie sono stabiliti dalla normativa sovraordinata e dai regolamenti
comunali in materia (igienico-sanitaria, ambientale, etc.) vigenti secondo
quanto disposto dall’atto di coordinamento regionale (DGR 994/2014). |
|||||
|
2. |
Ai fini di garantire una
maggiore qualità edilizia dell’abitato ogni unità abitativa, ad esclusione
dei monolocali, dovrà prevedere una camera da letto doppia o due singole. |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
[Art. XI.1.2] |
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari,
impianti per telefonia mobile e per emittenti audio-televisive e impianti
termici |
||||||
1. |
Per quanto concerne
i criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le
procedure autorizzatorie inerenti l’inserimento nel territorio comunale di
impianti di energia a fonti rinnovabili si rimanda all’applicazione della
vigente disciplina nazionale e regionale in materia (D.Lgs. n. 387 del
29/12/2003, DM 10 settembre 2010, D.Lgs n. 28 del 03/03/2011, Decreto Legge
n° 1 del 24/01/2012 art. 65 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24/03/2012, e s.m.i.; DAL Regione Emilia Romagna n. 28 del 06/12/2010 per gli
impianti fotovoltatici; DAL Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/7/2011 per
gli impianti eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrici, s.m.i. e
correlati atti deliberativi ed attuativi). |
||||||
|
|
||||||
2. |
La realizzazione di apparati di ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari è disciplinata dalle vigenti norme
nazionali e regionali di settore; se da realizzare in zone soggette a vincolo
paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i. risulta necessario, prima di
ogni intervento, acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica. Nelle
nuove costruzioni, nei restauri, nelle ristrutturazioni e negli interventi di
manutenzione straordinaria degli edifici con più di un’unità immobiliare o
nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio televisivi
necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna. |
||||||
|
|
||||||
3. |
La realizzazione di stazioni di
radio base per la telefonia mobile e per le emettenti radio televisive è disciplinata dalle vigenti norme
nazionali e regionali di settore. Se da realizzare in zone soggette a vincolo
paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i., prima di ogni intervento, occorrerà
acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica, fatto salvo quanto
prevista dall’art. 6 c4 del DL 133/2014 convertito in L. 164/2014. |
||||||
|
Ferma restando l’osservanza delle disposizioni legislative
vigenti, tali manufatti devono osservare una distanza minima dai confini di
proprietà e/o di zona di m 5.00 e m 10,00 dai fabbricati
esistenti ed in progetto, salvo in ogni caso il rispetto di un IVL >
1,0. |
||||||
|
|
||||||
4. |
La realizzazione degli impianti
termici è disciplinata dalle vigenti norme nazionali e/o regionali di settore
ed in particolare dall'allegato
A del D.Lgs 29.12.2006 n. 311 e dall’Allegato n. 1 dell’Atto didi
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 26 bis L.R. 26/2004 e
s.m.i.) di cui alla delibera di G.R. n.967 del 20/07/2015 e s.m.i.; se da realizzare esternamente
all'edificio in zone soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., risulta necessario, prima di ogni intervento, acquisire la necessaria
autorizzazione paesaggistica. |
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
[Art. XI.1.3] Regolamentazione delle acque reflue, superficiali e sotterranee
1. |
Le acque reflue debbono essere convogliate in rete fognaria pubblica, laddove esistente, secondo quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e regolamentari vigenti. |
|
|
|
|
|
2. |
Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in
genere dai suoli di zone prevalentemente residenziali, per le quali non è
prevedibile un’apprezzabile contaminazione dovranno essere completamente smaltite
in loco (ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in
subordine nella rete idrografica seguendo la procedura prevista dai Piani di
Bacino) prevedendo lo smaltimento delle acque meteoriche in pubblica
fognatura solo ove non si verifichino tali condizioni secondo quanto
previsto dalle normative regionali in
materia. Ai fini dell’adozione degli interventi atti a contenere l’entità
delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con le capacità
idrauliche dei recettori, si applicano le disposizioni impartite dalle
competenti Autorità di Bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di
Bacino, ovvero degli enti competenti a seconda della natura/tipologia dei
corpi idrici superficiali interessati. |
|
|
|
|
|
|
[Art.
XI.1.4] Perforazione
di pozzi
1. |
Chiunque intenda perforare, trivellare un pozzo per la
ricerca e l’estrazione di acqua sotterranea sia da utilizzare a scopo
domestico, industriale, irriguo o per altri scopi, deve acquisire titolo
abilitativo edilizio se dovuto per le sole eventuali opere edilizie connesse, nei
casi e nell’osservanza dell’art. 28 della L. n. 136/1999 e s.m.i., fermo
restando la necessaria e preventiva acquisizione della autorizzazione presso
il competente Servizio della Regione Emilia Romagna. |
|
|
|
|
[Art. XI.1.5] Coperture,
canali di gronda, pluviali
|
1. |
Le
coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico
quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda
atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali che dovranno essere
comunque smaltite in loco ove possibile in relazione alle caratteristiche del
suolo e solo in subordine nella rete fognaria. L’installazione del pozzetto
di ispezione e delle linee di raccolta in sede pubblica dovrà essere
preventivamente autorizzato dal Comune di Ravenna – Area Infrastrutture
Civili. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono
essere incassati per un’altezza di almeno m 2,50 dal piano stradale, ove non
in contrasto con normativa sismica. E’ consentito installare i pluviali
esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui
non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in
materiale indeformabile nella parte basamentale ovvero opportunamente
protetti. |
|
|
|
||
[Art.
XI.1.6]
Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici
e salvaguardia del patrimonio architettonico
1. |
Tutti gli edifici, le loro parti e relative aree di
pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di
sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia a cura del
titolare responsabile dell’immobile. A tal fine trovano applicazione le
misure di salvaguardia del patrimonio architettonico di cui all’art. 9 della
L.R.16/2002 e s.m.i. |
|
|
2. |
E' prescritta
la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica,
quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, dipinti, sculture, colonne,
vasche, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, etc. |
3. |
Un edificio con
prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
tinteggiatura avvengono in tempi diversi. |
|
|
[Art.
XI.1.7] Interventi relativi a cippi, monumenti e
lapidi storiche
1. |
Cippi, monumenti, opere commemorative, lapidi storiche e
comunque elementi similari di valore documentario, che non siano già
individuati come edifici e/o complessi di valore storico-artistico e/o
documentario o in ogni caso tutelati da altri provvedimenti, sono
integralmente salvaguardati e ne è proibita l’alterazione e l’asportazione. |
[Art. XI.1.8]
Elementi aggettanti
su spazi pubblici
1. |
Gli aggetti delle facciate
degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire
pericolo per le persone o le cose. |
|
|
|
|
2. |
Sono ammessi i seguenti
aggetti: |
|
|
a) |
massimo cm 30, per le sporgenze di cornici,
bancali, inferriate, fino all’altezza di m 2,50
dal piano del marciapiede e m 2,80 se inesistente |
|
b) |
massimo cm 150 per balconi e pensiline che
dovranno essere posti ad una altezza superiore a m 2,50 dal piano del marciapiede (qualora sovrasti solo lo stesso) o e a m 4,50
dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato di
almeno cm 60 dal bordo del marciapiede qualora esistente; l’altezza è
misurata al di sotto delle mensole di sostegno; l’altezza per le pensiline è
misurata dal punto più basso |
|
c) |
le porte, le vetrate, le gelosie e le persiane possono
aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a m 2,50, misurata dal piano del marciapiede e m 2,80 se inesistente, o di m 4,50 sul piano stradale. |
|
|
|
|
|
|
[Art. XI.1.9]
Chiusura o
modificazione di spazi loggiati o porticati
1. |
Ai
sensi della DTU n. 58 della DAL n. 992/2017 la chiusura con materiali trasparenti di logge o portici,
mediante l’installazione di serramenti di qualsiasi tipo (anche fissi), non
determina incremento di SC nel caso in cui il nuovo spazio ricavato mantenga le
caratteristiche di servizio rispetto alla destinazione d’uso della
costruzione medesima, come da definizione di SA di cui alla DTU n.19 della DAL n.
992/2017. In caso di intervento su edifici
plurifamiliari sono da adottarsi soluzioni unitarie cui devono attenersi i
singoli proprietari, anche al fine di salvaguardare le caratteristiche
formali e compositive dell’edificio. Tale intervento si configura come MS. |
|
|
2. |
E’ sempre consentita
l’installazione di serramenti “a pacchetto” per la chiusura di balconi con
sovrastante copertura a sbalzo nel rispetto delle disposizioni di cui al c1. La chiusura di balconi con serramenti fissi determina
incremento di Vt e modifica alla sagoma. Tale intervento si configura
come RE. |
|
|
3. |
Resta ferma l’acquisizione delle specifiche autorizzazioni
in caso di aree/immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004. |
|
|
|
|
[Art. XI.1.10]
Recinzioni e mura di
cinta
1. |
Recinzioni, parapetti, muri di
cinta di qualunque tipo, quando riguardano o sono prospicienti una sede
stradale, sono regolati principalmente da quanto contenuto nell'art. 16 del
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e nell'art. 26 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92
e s.m.i.). |
|
|
2. |
In corrispondenza dell’accesso,
le recinzioni possono prevedere gli allestimenti necessari per
l’installazione di numero civico, campanelli, citofono, videocitofoni,
cassette postali, contatori d’utenza e quant’altro occorra all’allacciamento
dell’immobile recintato; detti allestimenti, con esclusione delle strade
urbane classificate locali, locali interzonali, per le quali non è imposta
alcuna distanza minima, dovranno essere collocati ad una distanza
dall’accesso carrabile, proprio o di lotti confinanti, non inferiore a m 3,00 o essere
arretrati di almeno m 1,50 dal confine stradale. Tale condizione non si
applica per i titoli edilizi di opere di urbanizzazione ed edilizie
rilasciati prima del 01/07/03. Qualora il fronte del lotto non abbia le
dimensioni da permettere tale distacco gli allestimenti dovranno comunque
essere distanziati il più possibile dall’accesso carrabile onde permettere la
massima visibilità. |
|
|
3. |
Le recinzioni prospicenti strade pubbliche devono avere un aspetto
decoroso, essere armoniosamente inserite nel circostante contesto ambientale.
E’ fatto divieto dell’uso di filo spinato e/o di qualsiasi altro materiale
che per forma possa costituire pericolo, unitamente a quello di cavi
elettrici di qualunque tensione. Le recinzioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre,
a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione. |
|
|
4. |
Le recinzioni prospicienti strade pubbliche all’interno
dei centri abitati dovranno essere costruite nel rispetto dei prevalenti
allineamenti orizzontali e verticali; le nuove recinzioni non dovranno
superare altezza massima di m 1,50 misurata rispetto al marciapiede se esistente
salvo quanto eventualmente prescritto dall'Agenzia di area regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile ai fini della sicurezza
idraulica. Le nuove recinzioni devono avere caratteristiche tali da
assicurare condizioni di adeguata visibilità e trasparenza nei confronti
degli spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale specificatamente
in prossimità di intersezioni e di altri accessi carrabili. Le recinzioni prospicienti strade pubbliche fuori dai
centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 26 del DPR
495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada e s.m.i. |
|
Per
le recinzioni interessanti aree produttive di deposito e portuali, militari,
sportive, industriali, artigianali ecc. sono ammesse recinzioni con altezza
massima di m 2,00 salvo quanto eventualmente prescritto dal
competente Servizio di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile ai fini della sicurezza idrualica. Sono consentite altezze
superiori ai predetti limiti previo il preventivo parere/nulla osta
dell’ufficio tecnico competente (per il comune Servizio Mobilità e
Viabilità). Sono comunque fatti salvi i criteri, se più restrittivi, fissati
da altre norme regolamentari di settore. |
|
Le recinzioni interessanti strade provinciali
ricadenti all’interno dei centri abitati sono autorizzate sulla base delle
direttive approvate con delibera della Giunta Provinciale n° 1730 del
09/11/1994 e s.m.i. Le recinzioni interessanti strade statali “collocate
dentro e fuori dai centri abitati”, sono autorizzate previo Nulla–Osta
dell’ANAS. |
5. |
Le recinzioni interne a delimitazione dei confini
laterali, non sono soggette ad alcuna limitazione sopraelencata e riferita
alla sede stradale ad
eccezione della parte più prossima alla sede stradale, qualora poste in
prossimità di accessi carrabili, il cui ultimo tratto per una lunghezza di m
3,00, dovrà essere realizzato con le caratteristiche previste nei punti
precedenti per le recinzioni prospicienti le strade pubbliche, per garantire
il necessario campo visivo. |
|
|
|
|
[Art. XI.1.11]
Cancelli, accessi carrabili, rampe
1. |
L’apertura di nuovi accessi carrabili e la modifica di
quelli esistenti dovranno essere realizzate nel rispetto dell’art. 22 del
D.Lgs 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) e degli artt. 44, 45 e 46 del DPR
495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice
della Strada) e sono subordinate all’autorizzazione/nulla-osta degli Enti
competenti ai sensi delle predette normative. |
|
|
2. |
Gli accessi carrabili fuori dai centri abitati dovranno
essere realizzati nel rispetto del L’altezza del cancello dovrà essere uguale a quella della recinzione fronte strada oppure più alto solo se arretrato di almeno m 3,00 dal confine stradale. |
|
|
|
3. |
Fermo restando quanto previsto al c1, gli accessi
carrabili all’interno del centro abitato dovranno rispettare le seguenti
disposizioni: |
|
|
- |
avere dimensioni non inferiore a m 3,00
di larghezza. Dimensioni più ridotte potranno essere concesse, (ad esempio
nella Città storica fino, di norma,
ad un minimo di m 2,50) purché debitamente motivate |
|
- |
per ciascuna unità abitativa non è
consentito, di norma, più di un accesso carrabile prospiciente aree destinate
alla viabilità pubblica per ogni m 25,00
di confine privato prospiciente piazze, strade e parcheggi pubblici o
di uso pubblico |
|
- |
per ogni lotto non residenziale la
misura di cui sopra viene ridotta a m 12,00, eventualmente suddivisibile in
due parti (ingresso e uscita), previa verifica di funzionalità da parte
dell’ufficio tecnico |
|
- |
non è consentita l’apertura di accessi
carrabili che determinano una riduzione degli spazi adibiti a parcheggio
pubblico previsti dagli strumenti urbanistici attuativi e conteggiati come
standard urbanistico salvo loro monetizzazione |
|
- |
di norma, per edifici condominiali è
obbligatorio l’arretramento del cancello carrabile di almeno m 4,00 |
|
- |
per gli accessi temporanei di cantiere
valgono le prescrizioni sopra riportate |
|
- |
gli accessi carrabili relativi
a strade provinciali interne ai centri abitati sono autorizzabili dai
competenti uffici comunali sulla base dello specifico Regolamento
Provinciale. |
|
|
|
|
|
|
4. |
In presenza di rampe di accesso che immettono sulla sede
stradale di qualunque tipo, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali o altre aree
destinate alla circolazione di veicoli e pedoni, i passi carrai devono
disporre di un tratto piano o con pendenza non superiore al 5% , per una
lunghezza di almeno m 4,00 misurata tra l’inizio della livelletta inclinata e
lo spazio pubblico o aperto al pubblico transito. Le stesse rampe di accesso
dovranno avere una pendenza non superiore al 25% se rettilinee, o al 20%
negli altri casi. Le rampe devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza
non deve essere inferiore a metri 3,00 se la rampa è rettilinea e m 3,50 se
curva. Le autorimesse con oltre 15
posti auto dovranno essere servite da almeno una coppia di rampe a senso
unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a m 3,00 o da una rampa a
doppio senso di marcia di larghezza non inferiore a m 4,50, salvo diverse
prescrizioni dei Vigili del Fuoco. |
|
|
|
|
5. |
In mancanza dell’avvenuta esecuzione delle previste opere
di urbanizzazione primaria, l’accesso da e per il lotto oggetto di
intervento, o per il cantiere di lavoro, deve avvenire esclusivamente
usufruendo degli accessi provvisori esistenti, relativamente ai quali |
|
|
|
|
6. |
Anditi carrai e pedonali dovranno essere altresì ubicati
in posizioni tali che l’uso degli stessi non richieda spostamenti o
sradicamento di alberature di alto fusto esistenti. |
|
|
|
|
7. |
Il rilascio del titolo edilizio per la costruzione del
fabbricato, non costituisce presupposto sufficiente per il successivo
rilascio di autorizzazione al passo carrabile in deroga. |
|
|
|
|
8. |
Eventuali motivate richieste di deroga alle norme dovranno
essere preventivamente inoltrate all'ANAS, all'ufficio Strade della Provincia
o al Servizio Mobilità e Viabilità secondo competenza. |
|
|
|
|
9. |
Qualora, per la realizzazione dell’accesso carrabile, si debbano eseguire opere o lavorazioni che interessano il suolo pubblico occorre richiedere la necessaria autorizzazione all’ente competente. Nel caso di opere eseguite su area comunale si deve fare riferimento al vigente Regolamento per l’autorizzazione, l’esecuzione, ed il ripristino di scavi su suolo pubblico. |
|
|
|
|
|
|
[Art. XI.1.12] Elementi
di arredo delle aree pertinenziali
1. |
Per
elementi di arredo delle aree pertinenziali di cui alla lettera i) del c1
dell'art. 7 della L.R. 15/2013 si intendono a titolo esemplificativo: |
|
|
a) |
cucce per cani anche se realizzati in muratura o
prefabbricati di vario genere (nel rispetto del DGR 353 del 20/04/2013) e voliere per ogni proprietà di dimensioni max complessive pari a m2 4,00, H m 3,00 al colmo e prive di
copertura rigida impermeabile |
|
b) |
barbecue o piccoli forni, purché non costituiscano
Sc |
|
c) |
Pergolati, pergotende anche con lamelle variabili, gazebi, tende
avvolgibili o retraibili (anche con supporti a terra), con le limitazioni dimensionali eventualmente previste dalle
presenti NTA di RUE o da ulteriori disposizioni normative, nonché strutture leggere per ombreggio con telo
fisso impermeabile purchè di dimensione max di m2 20,00 e H al colmo ≤ m 3,00 e prive di tamponamenti laterali |
|
d) |
panche |
|
e) |
fontane, piccole vasche (con superficie inferiore
a m2 2,00 e volume inferiore a mc 1,50) |
|
f) |
statue in genere e
cappelle votive di dimensione massima complessiva pari a m2 2,00 |
|
g) |
ripostigli
per attrezzi da giardino in legno, smontabili e senza opere di fondazione,
con superficie non superiore a |
|
|
|
2. |
Gli arredi di cui al
precedente c1 non costituiscono edificazione e pertanto non presuppongono
nessun titolo edilizio, ferma restando la necessità di acquisizione dell’Autorizzazione
Paesaggistica in caso di sussistenza di vincolo paesaggistico-ambientale di
cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. Devono tuttavia essere rispettate le norme
del Codice Civile e del RCI nei casi previsti. L’installazione di
elementi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra o comunque con
dimensioni eccedenti sarà oggetto di titolo abilitativo edilizio. |
|
|
|
|
3. |
Le
suddette strutture essendo di arredo per parchi e giardini e/o in aree di
pertinenza dei fabbricati prevalentemente residenziali NON sono realizzabili
per usi strumentali a servizio di attività produttive artigianali/industriali. |
[Art.
XI.1.13] Spazi
per attività sportive, ricreative
1. |
Gli interventi di
allestimento di campi attrezzati per attività sportive e ricreative, purché
del tutto e permanentemente scoperti,
comprendono le opere di pavimentazione e le opere accessorie funzionali alla
specifica attività sportive e ricreativa, compreso l’allestimento del verde
complementare. |
|
|
2. |
Di tali interventi fanno
parte anche le piscine scoperte. Eventuali coperture di tipo non rigido, sono
ammesse solo se aventi caratteristiche di mobilità e di facile rimozione per
smontaggio e non per demolizione quali: palloni pressostatici, strutture
geodetiche e tendoni. I percorsi esterni possono essere recintati e/o
delimitati da steccati, vanno comunque rispettate le specifiche legislazioni
per impianti sportivi aperti al pubblico. Nelle aree sportive possono
essere installati elementi di arredo per gioco bimbi, attrezzature ginnico-sportive,
pergolati, ecc.; oltre a servizi igienici, spogliatoi, tribune, nei limiti
previsti dalla normativa di attuazione del RUE. |
|
|
3. |
Gli interventi precedenti
sono attuati liberamente o con titolo abilitativo edilizio secondo quanto
disposto dalla L.R. 15/2013. |
|
|
|
|
[Art. XI.1.14]
Installazione particolari
1. |
Necessitano
di preventiva comunicazione ai sensi del c2
dell'art. 7 della L.R. 15/2013, le seguenti particolari opere, caratterizzate
da precarietà, temporaneità e facile amovibilità, il cui mantenimento è
consentito per un periodo non superiore a 4 mesi/anno: |
|
|
- |
opere
di puntellatura dettate da esigenze di pubblica incolumità: in tali casi il
periodo massimo consentito è stabilito nell’ordinanza pubblica |
|
- |
allestimenti
da realizzare in occasione di: feste, festival, concerti, promo-pubblicitari,
spettacoli, manifestazioni sportive-culturali-ricreativi, fiere e simili |
|
- |
allestimenti
di aree di parcheggio nelle località balneari durante la stagione balneare |
|
- |
scenari
cinematografici, televisivi; esposizioni artistiche; stands informativi e
igienico-sanitari |
|
- |
impianto
mobile (del tipo carrellato) e/o temporaneo e/o pannelli di telefonia mobile.
In tale caso il periodo di permanenza è individuato dalle vigenti norme
nazionali e regionali in materia. |
|
|
|
2. |
I
termini di cui sopra si intendono, senza soluzione di continuità, comprensivi
del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione dei manufatti e alla
rimessa in pristino delle aree/immobili. |
|
3. |
Allo
scadere del termine massimo stabilito, inoltre, l’area di sedime deve essere
ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata.
Qualora l’opera non venga rimossa entro i termini essa sarà considerata
abusiva. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella
conseguente diffida ad adempiere, il Comune provvederà d’ufficio, imputando
tutti i costi per la rimessa in pristino dei luoghi al soggetto inadempiente. |
|
|
|
|
4. |
Per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche
prima della scadenza dei termini di
cui ai commi 1 e 4, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui
trattasi, senza nulla pretendere da
parte del soggetto attuatore e/o proprietario. |
[Art. XI.1.15]
Prevenzione e limitazione inquinamento luminoso
1. |
Nella
redazione dei progetti degli impianti per l'illuminazione esterna dovrà
essere rispettata la normativa di cui alla L.R. 19/2003 e s.m.i. ed in
particolare quanto previsto nella DGR n. 1732/15 in materia dei relativi
accorgimenti tecnici. |
capo XI.2 - arredo urbano e tutela del verde
[Art.
XI.2.1] Numerazione
civica e targhe
1. |
La
normativa in merito alla numerazione civica esterna ed interna nonché alle
targhe toponomastiche è definita dal DPR n. 223 del 30/05/1989 e dal
Regolamento sulla toponomastica comunale. |
|
|
[Art. XI.2.2] Chioschi,
edicole, cabine
1. |
L’installazione
di chioschi, edicole, cabine e relativi arredi è disciplinato dal Regolamento
comunale in materia. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[Art. XI.2.3] |
Strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi |
||||||
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|
|
|||||
|
1. |
Compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le tipologie dei
fabbricati esistenti, è ammessa l’installazione di strutture temporanee in
corpo unico, anche tamponate, ma completamente
smontabili, a servizio di pubblici esercizi, in conformità alla
disciplina di cui al presente articolo agli specifici regolamenti comunali
che disciplinano l’installazione di strutture temporanee su suolo pubblico. |
|||||
|
|
Tali manufatti non sono computabili ai fini di volumi e SC, la
loro superficie coperta non può eccedere il 50% dell’attività esistente alla
data del 01/07/2003 (data di entrata in vigore del previgente Regolamento
Edilizio). |
|||||
|
|
L’installazione
deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, per quanto
riguarda le distanze dai confini con aree private e pubbliche, e dal Codice
della Strada e suo regolamento d’attuazione per i distacchi dai confini con
aree destinate alla viabilità. |
|||||
|
|
Per
installazioni a confine con spazi pubblici dovrà
essere acquisito il nulla osta dell’ente proprietario; non possono essere
interessate aree verdi, e spazi di parcheggio pubblico o privato; il traffico
veicolare e pedonale non deve risultare limitato in alcun modo; devono essere
salvaguardate le eventuali alberature esistenti. |
|||||
|
|
Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche esistenti, la
distanza va riferita al confine stradale, anche
se non coincidente con il confine di proprietà. In ogni caso vanno rispettati
gli eventuali allineamenti fissati dalle tavole di RUE. |
|||||
|
|
I
materiali da adottare devono garantire un facile smontaggio; per i
tamponamenti è consentito l’uso di pannelli in vetro, legno o plexiglas senza
sottostanti zoccolature in laterizio o
calcestruzzo, salvo fioriere. |
|||||
|
|
Non sono
ammessi ulteriori elementi incongrui sulle strutture oggetto di tamponamento
(es. tende aggettanti, pergolati, pali portabandiera, stendardi, ecc.). |
|||||
|
|
La
pavimentazione, dove non venga utilizzata quella esistente, dovrà essere
facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non
arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti e agli
apparati radicali delle eventuali alberature. |
|||||
|
|
La
realizzazione di impianti tecnici, compreso gli allacci alle reti, dovrà
essere realizzata in conformità ai vigenti criteri di sicurezza e comunque
tali da essere facilmente rimossi. |
|||||
|
|
L’ H
al colmo di qualsiasi struttura temporanea non può superare m 3,50, fatto
salvo motivate esigenze impiantistiche. Nel caso la destinazione d’uso non
rientri più tra quelle sopraindicate, ogni manufatto deve essere
tempestivamente rimosso. |
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|
|
Può
essere presa in considerazione l’installazione di strutture comuni tra
pubblici esercizi ricadenti nel medesimo edificio. |
|||||
|
|
Sono fatti salvi gli obblighi
dettati dalla L. 447/95 e L.R. 15/01 e s.m.i, qualora tali strutture comportino un potenziamento ed
aumento dell’attività dell’esercizio, ivi compreso la maggior affluenza di
avventori. In questo caso l’intervento va preventivamente valutato sotto
l’aspetto dell’impatto acustico che questo produce verso i ricettori presenti. |
|||||
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|
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2. |
Nella Città storica tali
manufatti dovranno essere realizzati con strutture leggere in metallo
verniciato, legno e vetro e non dovranno alterare le tipologie e le
caratteristiche costruttive degli edifici esistenti e devono inserirsi in
modo adeguato nel contesto ambientale anche in relazione ad eventuali studi e
piani di arredo. Ogni caso sarà comunque valutato in rapporto alla
peculiarità del sito e degli edifici e quindi valutato compatibile o meno. |
|||||
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|
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|
3. |
Nei Centri del litorale in
presenza di area pubblica o privata ad uso pubblico, tali impianti sono
ammessi a condizione che non interessino lo spazio pedonale in misura
superiore al 50% della sua profondità; garantendo in ogni caso uno spazio
pedonale minimo di m 2,00. La
loro installazione non dovrà ostacolare in alcun modo il traffico pedonale,
determinare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale,
ridurre la visibilità nelle intersezioni, della segnaletica stradale e degli
impianti semaforici. Pertanto la restante area non dovrà essere minimamente
occupata con tavoli, sedie, materiale d’arredo o quant’altro. Sarà cura della
Ditta richiedente rendere agevole la fruibilità pedonale dell’area scoperta,
mediante la rimozione di manufatti che ne siano di ostacolo e l’unificazione
della quota di calpestio della pavimentazione. |
|||||
|
|
|
|||||
|
4. |
Sarà cura del richiedente
eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell’area pedonale antistante la
struttura, secondo le indicazioni del Comune. E’ inoltre a cura del
richiedente il ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi e delle
pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto. |
|||||
|
|
Saranno a cura e spese del
soggetto autorizzato la rimozione ed il ripristino del manufatto
eventualmente necessari in caso di lavori da parte delle ditte erogatrici di
pubblici servizi. Dovrà inoltre essere garantita l’accessibilità ai
sottoservizi. |
|||||
|
|
|
|||||
|
5. |
I manufatti di cui al
precedente primo comma dovranno essere oggetto di idonea manutenzione. |
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6. |
Le prescrizioni di cui ai
commi precedenti possono essere derogate esclusivamente sulla base di
progetti, piani, e programmi di riqualificazione urbana e/o di arredo redatti
dall’Amministrazione Comunale e/o da privati nell’ambito
di "Assi di valorizzazione turistico-monumantale" (art. VIII.3.2) o
"Centralità e/o
assi di valorizzazione commerciale e turistica" (artt. VIII.3.3 e
VIII.7.2). |
|||||
|
|
|
|||||
|
7. |
Tali manufatti sono
soggetti a SCIA. L’Amministrazione
Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in
qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse pubblico,
senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi
genere e tipo. |
|||||
|
|
Il soggetto autorizzato dovrà
impegnarsi a rimuovere il manufatto a proprie cura e spese con atto d’obbligo
debitamente registrato – da valersi anche nei confronti dei terzi, successori
o aventi causa – da allegarsi alla SCIA. |
|||||
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|
|||||
|
8. |
Sono fatte salve e
rispettate le competenze delle Soprintendenze nonché il rispetto dei
requisiti di sicurezza ed igienico-sanitario e delle norme sulla eliminazione
delle barriere architettoniche, cui dovrà farsi carico esclusivamente e
responsabilmente il soggetto attuatore degli interventi anche ai fini
dell’acquisizione del parere di competenza della Commissione Tecnica di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. |
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[Art. XI.2.4] Strutture
rimovibili e involucri
1. |
Le coperture di impianti
sportivi, ricreativi, di spazi destinati a servizi pubblici e privati di
interesse pubblico (Spr 4, Spr 6 e Spr 7) aventi caratteristiche
di mobilità e facile rimozione, quali palloni pressostatici, strutture
geodetiche tensostrutture, retrattili o rientranti e simili, non rientrano
nel calcolo della SC. |
|
|
2. |
Le predette opere non
devono limitare la visibilità per la circolazione stradale e relativa segnaletica.
L’accesso e l’uscita del pubblico deve avvenire in modo da evitare intralci
alla circolazione stradale. |
|
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|
[Art. XI.2.5] Salvaguardia
e formazione del verde
1. |
Nell’ambito di piani urbanistici
attuativi, di interventi diretti di tipo edilizio e/o per opere di
urbanizzazione dovrà essere salvaguardata l’esistente dotazione di
alberature, ed essenze arbustive. La salvaguardia e la formazione del
verde deve avvenire nel rispetto del Regolamento Comunale del Verde. |
|
|
TITOLO XII vigilanza e sanzioni
capo XII.1
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
|
[Art. XII.1.1] |
Controlli e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia |
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|
1. |
Le modalità di controllo del PdC e della SCIA alla
conclusione delle opere sono disciplinate regolamentate dall'art. 23 della
L.R. 15/2013 e dai relativi atti regionali di coordinamento tecnico, e
dall'art. 6 della L.R. 5/2013 e s.m.i., quelle sulle CILA dall'art. 16
bis della L.R. 23/2004 e s.m.i, quelle della PAS dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. |
|
|
|
|
|
2. |
Qualora riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e
delle modalità di intervento contenute nel permesso, il responsabile del SUE
assume i provvedimenti sanzionatori per gli abusi accertati, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente. |
||
|
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|
|
3. |
Le modalità per i
controlli delle pratiche edilizie e per lo svolgimento dell’ispezione delle
opere realizzate, anche a campione, ad esclusione di quanto previsto al c3
quater dell'art. 6 della L.R. 5/2013 e s.m.i., sono stabiliti
dall’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. nel rispetto dei
criteri individuati dall’art. 23 della L.R. 15/2013 e dal relativo atto di
coordinamento regionale (DGR 76/2014). Qualora
il controllo sia effettuato su richiesta di cittadini o altre Amministrazioni
o di altri settori/servizi dell'Amministrazione procedente è necessario che
la verifica sia condotta tenendo conto della finalizzazione della richiesta,
quindi evitando improprie soluzioni di confronto comportanti trattamenti con
eccedenza di dati. |
|
|
|
|
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|
4. |
Ai fini dell’espletamento dei compiti di controllo e
verifica dei requisiti tecnici delle opere edilizie, l’Amministrazione
Comunale può stipulare apposite convenzioni con strutture qualificate idonee
allo scopo. |
|
|
|
|
|
[Art. XII.1.2] |
Sospensione dell’uso e dichiarazione dell’inagibilità, utilizzazione
abusiva – immobili di vecchia costruzione |
||
1. |
Il Sindaco, quando ricorrono motivate ragioni in ordine
alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati a prescindere dalla
loro destinazione d’uso, sentiti gli Enti competenti, ordina la sospensione
dell’uso del fabbricato o di parte di esso. |
||
|
|
||
2. |
Per le ragioni di ordine igienico può essere fissato un
termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata
l’inagibilità. |
||
|
|
||
3. |
L’ordinanza di cui al 1° comma può essere emessa anche nel
caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controlli anche
a campione, in relazione a gravi difformità rispetto al titolo edilizio, con
particolare riferimento ai requisiti relativi alla sicurezza ed alla
funzionalità (quali per es. la prevenzione incendi, impianti, sicurezza
statica) sempre previa diffida all’adeguamento, ove possibile, entro un
congruo termine. |
||
|
|
||
4. |
Per le abitazioni esistenti ai sensi dell’art. 222 del RD
1265/1934, il Sindaco può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso,
quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni : |
||
|
- |
condizioni
di degrado delle strutture e/o degli impianti tali da pregiudicare
l’incolumità degli occupanti; |
|
|
- |
alloggio
improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di
assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione, quali,
ad esempio, garage, stalle, cantine, box, edificio al grezzo e simili); |
|
|
- |
insufficienti requisiti di superficie o di altezza |
|
|
- |
insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed
illuminazione; |
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|
- |
mancata disponibilità di acqua potabile; |
|
|
- |
assenza di servizi igienici; |
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|
- |
mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad
altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue; |
|
|
- |
opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate. |
|
|
|
||
5. |
I proprietari sono obbligati a
mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilità, agibilità e decoro. |
||
|
|
||
6. |
Qualora all'atto dell'infrazione
l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare
autorizzazione all'uso, il Sindaco indicherà le ragioni che ne impediscono
l'abitabilità o usabilità, nonché i provvedimenti tecnici da adottare, e
porrà un termine per la sua regolarizzazione, trascorso infruttuosamente il
quale, provvederà ai sensi di legge. |
||
|
|
||
|
|
||
[Art. XII.1.3] Eventi
particolari: crolli, labenze, interventi di ordinanza contingibili e urgenti
1. |
A fronte di eventi calamitosi e/o di crolli accidentali è
consentita la ricostruzione secondo i parametri della RE. La
ricostruzione deve essere preventivamente munita di idoneo titolo
abilitativo. |
|
|
2. |
Qualora l'intervento edilizio interessi edifici già
parzialmente demoliti anche se ricadenti nella Città storica, o vi siano gravi problemi per lo stato di
collabenza dell'immobile e per la sicurezza del cantiere, e si renda pertanto
necessaria |
|
|
3. |
Al fine di evitare un pericolo imminente per la incolumità
delle persone possono essere iniziate le opere necessarie senza titolo abilitativi
edilizio, limitatamente a quanto strettamente necessario a scongiurare lo
stato di pericolo e sotto la personale responsabilità del proprietario e/o
avente titolo, anche per quanto riguarda l’effettiva esistenza del pericolo.
E’ comunque fatto obbligo al proprietario e/o avente titolo di dare immediata
comunicazione dei lavori all’Amministrazione entro le 24 ore successive
inviando entro i successivi 7 (sette) giorni la documentazione relativa alle
opere eseguite o in corso di esecuzione per l’esame delle stesse, secondo
quanto previsto dal presente RUE in ordine alla documentazione necessaria,
unitamente a dettagliata perizia tecnica che individui e descriva le
condizioni della struttura, lo stato di pericolo per l’incolumità delle
persone e cose, gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire
successivamente, ai quali potrà essere stato dato corso solo dopo rilascio
del titolo abilitativo. Nel caso di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs
n.42/2004, il proprietario e/o avente titolo deve dare immediata
comunicazione alla SABAP secondo le modalità prescritte all’art. 27 del D.Lgs
42/2004. |
|
|
4. |
Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art.54, del T.U. di cui al D.Lgs. 267/00, non è richiesto titolo abilitativi edilizio, limitatamente alle opere ingiunte, fermo restando quanto disposto dal precedente comma. |
|
|
|
|
[Art. XII.1.4]
Prescrizioni opere
edilizie minori
1. |
Al fine
di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, fermo
restando quanto previsto all’ art.17 bis e all’art 19 bis della L.R. 23/2004, trascorsi 10
anni dalla data di ultimazione dei lavori, per interventi minori realizzati
in assenza dal titolo edilizio/comunicazione e per i quali si può prospettare
l’applicazione di una sanzione pecuniaria, l’Amministrazione Comunale ritiene
non sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse tali da avviare le
procedure sanzionatorie. |
|
2. |
Le opere
suscettibili di “prescrizione”, fermo restando che non devono comportare
modifiche della sagoma, se non in riduzione né
aumenti di unità immobiliari o di volume o di SC, né cambio di
destinazione d'uso devono
essere riconducibili ai seguenti interventi: |
|
|
- |
MS Opere di manutenzione
straordinaria conformi alle normative edilizio-urbanistiche e di settore,
oltre che prive di rilevanza strutturale; |
|
- |
Applicazione
di cappotto realizzato anteriormente al 25/06/09, data di entrata in vigore
del DPR 59/09 regolamento sul rendimento energetico in edilizia di cui al
D.Lgs. 192/2005; |
|
- |
D Demolizioni integrali di
munufatti; |
|
- |
Recinzioni,
muri di cinta, cancellate o affini, anche in difformità dal titolo, previa
acquisizione, ove previsto e/o nei
casi di non conformità agli specifici regolamenti vigenti alla data della
presentazione della comunicazione di cui al c4-3, del Nulla Osta dell’Ente
proprietario della strada o comunque dell’Ente/Ufficio competente in merito pavimentazioni
difformi purche' realizzate prima del 3 luglio 2008 - se non rispettose del
vigente indice di permeabilita' come previsto dal presente RUE - oppure prima
del 17 aprile.2003 se non rispettose delle prescrizioni previste nei Piani di
tutela per il rischio idrogeologico. |
|
|
|
3. |
La
prescrizione e' altresi' ammissibile: a)
su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 parte III purche' riferita ad
opere interne ai sensi dell'art. 149 stesso
decreto oppure riconducibili al campo di applicazione del DPR 31/2017 oppure
qualora sia ottenuto l'accertamento
di compatibilita' paesaggistica; b)
su immobili assoggettati a vincolo urbanistico (art. 10 co. 2 L.R. 23/04)
come identificati nelle norme del presente RUE, previo ottenimento di parere
della CQAP; |
|
|
|
|
4. |
Gli interessati, allo scopo di cui al presente articolo,
provvederanno a depositare presso il SUE idonea comunicazione contenente la
seguente documentazione in copia unica: |
|
|
- |
elaborati grafici, debitamente quotati, relativi allo stato
attuale/modificato/comparato a firma di tecnico abilitato; |
|
- |
relazione descrittiva delle opere oggetto di
prescrizione; |
|
- |
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
circa l’epoca di esecuzione delle opere; |
|
- |
allegato fotografico riferito alle opere oggetto di
richiesta; |
|
- |
Documentazione catastale; |
|
- |
asseverazione
del tecnico attestante la riconducibilità delle opere alle fattispecie
previste dalla presente disposizione
e nei casi previsti dal presente articolo, la sussistenza della conformita'
alla normativa ediliziourbanistica,
alle specifiche norme di settore oltre che l'assenza di rilevanza strutturale
delle opere eseguite. |
|
|
|
|
|
[Art.
XII.1.5] Edifici
esistenti in contrasto
1. |
Gli edifici, impianti, insediamenti
e strutture esistenti, che siano in contrasto con le destinazioni previste dallo strumento urbanistico
vigente, ove non sia previsto l'intervento mediante PUA di iniziativa
pubblica o la destinazione urbanistica non preveda l'esproprio, non sono
soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazione
soltanto per adeguarsi alle norme urbanistiche vigenti; potranno inoltre
essere soggetti ad intervento di MO, MS, di totale o parziale
demolizione D. |
|
|
2. |
Per gli immobili sede di attività produttive
inquinanti sono anche consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti
ad abbattere i fattori inquinanti ed a migliorare le condizioni di lavoro
degli addetti purché ciò non costituisca potenziamento della capacità
produttiva. |
|
|
3. |
Per gli immobili regolarizzati di fatto con
provvedimenti di tipo sanzionatorio in alternativa al ripristino, ai sensi
delle vigenti normative, qualora presentino aspetti di non conformità agli
strumenti urbanistici vigenti, saranno ammissibili, ove coerenti con lo strumento
urbanistico, interventi eccedenti |
|
|
capo XII.2
sanzioni
[Art. XII.2.1]
Sanzioni
1. |
Alle violazioni delle norme del presente RUE, si
applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative, le sanzioni civili
e fiscali, nonché le sanzioni penali, previste dalla vigente legislazione. |
|
|
|
|
2. |
Le
violazioni a disposizioni del presente RUE nonché a prescrizioni contenute
nel PdC che non concretizzino
fattispecie rilevanti ai fini penali, né siano perseguibili ai sensi della
normativa vigente, sono comunque da ritenersi assoggettabili alle sanzioni
amministrative di cui alla L. 689/81 (come integrata e modificata dalla L.
507/99), le quali saranno irrogate ai sensi del D.Lgs n.267/00 art.7 bis come
integrato dalla legge n.3/2003 art.16. |
|
|
|
|
3. |
Si
individuano, di seguito, alcune tipologie di violazioni e disposizioni del
presente RUE più ricorrenti o maggiormente significative, a fronte delle
quali vengono determinate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: |
|
|
a) |
mancata presentazione dell’atto formale di
comunicazione di inizio lavori per le opere previste nel PdC art. IX.1.1 c2; sanzione
min. 75 Euro – sanzione max 450 Euro |
|
b) |
In caso di ritardo o
di mancata presentazione della richiesta del certificato di conformità e
agibilità, si applicano le sanzioni di cui all’art. 26 della L.R. 15/2013.
Nel caso di violazione per ritardo o mancata presentazione di comunicazione
di fine lavori e/o della domanda di certificato di conformità edilizia e
agibilità compiuta prima dell’entrata in vigore della L.R. 15/2013, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da |
|
c) |
mancata apposizione del cartello di cantiere o apposizione
di cartello incompleta (art.
X.1.2 c4); sanzione min. 75 €uro – sanzione max 450 Euro |
|
d) |
mancata conservazione di copia del titolo
abilitativo con relativi elaborati grafici in cantiere (art.
27 c4 DPR 380/01 e s.m.i.); sanzione min. 50 Euro – sanzione max 300 Euro |
|
e) |
mancata osservanza delle disposizioni sulle
recinzioni provvisorie di cantiere (art. X.1.4 c2); sanzione min. 75 Euro –
sanzione max 450 Euro |
|
f) |
scarico delle acque meteoriche dal pluviale
direttamente sulla strada in caso di fabbricato prospiciente la pubblica sede
stradale (art. XI.1.5); sanzione min. 75 Euro – sanzione max 450 Euro |
|
g) |
mancata ottemperanza delle prescrizioni tecniche
in ordine agli elementi di finitura (quali per es. tinteggiature, intonaci,
tipologie di materiali e di infissi, etc…) con particolare riferimento agli
edifici di valore storico-architettonico (art. XI.1.6); sanzione min. 75 Euro
– sanzione max 450 Euro |
|
h) |
avvio dell’esecuzione delle opere prima del ritiro
del PdC (art. IX.1.6). Sanzione
min. 75 Euro – sanzione max 450 Euro |
|
i) |
mancata comunicazione della variazione dei
nominativi degli operatori coinvolti, rispetto a quelli indicati sulla
comunicazione di inizio lavori (art. X.1.2). Sanzione min. 50 Euro – sanzione
max 300 Euro |
|
l) |
ogni
violazione relativa alla normativa strutturale delle costruzioni (DPR 380/01
e s.m.i. e L.R: 19/2008 e s.m.i.), qualora non comportante violazione di
carattere penale; sanzione min. 75 Euro – sanzione max 450 Euro. |
|
|
|
|
Il
pagamento in misura ridotta avviene nel rispetto dei criteri previsti
dall’art.16 della L.689/81. |
|
|
|
|
4. |
Per
ragioni di tutela del decoro urbano della Città
storica nonché di salvaguardia degli edifici di valore
storico-architettonico, il mancato rispetto degli obblighi e prescrizioni
contenuti nelle disposizioni del presente RUE può anche comportare, ove occorra, tenuto conto
della gravità della violazione perpetrata, l’emanazione di un provvedimento
volto all’eliminazione dell’elemento materiale con il quale si è
concretizzata la violazione. |
Allegato
Regolamento Edilizio Comunale
(redatto in forma tabellare ai sensi dell'art. 2 c.2
lettera b) dell'Atto di Coordinamento Tecnico per la Semplificazione e
l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della
legge regionale n. 15 del 2013 approvato con DGR n. 922 del 28/06/2017)
INDICE
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi
1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. Pareri preventivi;
7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
1. principi generali dell’esecuzione dei lavori;
2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera;
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.
Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio contenente disposizioni regolamentari
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”);
8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa.
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche
1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell’energia elettrica;
5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
Capo VI - Elementi costruttivi
1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici;
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
Nel
territorio comunale si applica tutta la disciplina generale dell’attività
edilizia, di carattere sovraordinato statale e regionale, la quale opera
direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti
edilizi, con particolare riferimento: |
|
a) le
definizioni tecniche uniformi |
- Allegato II della DGR n. 922 del 28/06/2017 |
b) le definizioni degli
interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; |
- Allegato L.R. 15/2013 e s.m.i. - Art. |
c) le disposizioni
sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e
sull’attività edilizia , che attengono: c.1. al procedimento per
il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità
di controllo degli stessi; c.2. ai requisiti
generali delle opere edilizie, relativi: c.2.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza,
distanza fra i fabbricati e dai confini; c.2.2. ai rispetti (stradale, ferroviario,
aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di
depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); c.2.3. alle servitù militari; c.2.4. agli accessi stradali; c.2.5. alle zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante; c.2.6. ai siti contaminati; c.3. alla disciplina
relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico,
ambientale, storico culturale e territoriale; c.4. alle discipline
settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui
la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni
specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni
insediamenti o impianti. |
- Allegato III della DGR n. 922 del 28/06/2017 |
d) la modulistica
edilizia unificata. |
- Allegato IV della DGR n. 922 del 28/06/2017 |
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
Schema di Regolamento edilizio-tipo
Regionale |
Corrispondenti
riferimenti |
1. la composizione, i
compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia,
della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni
altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la
disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale; |
- Art. - Regolamento delle attività e
dei procedimenti amministrativi delibera C.C. n. 48 del 14/03/2011; - Parte Terza - Titolo IX - Capo
IX.2 RUE5 |
2. le modalità di
gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche
degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della
cartografia comunale; |
- Art. IX.1.4 del RUE5 - Regolamento di accesso ai
servizi telematici del Comune di Ravenna delibera C.C. n. 111 del
16/06/2005 |
3. Le modalità di
coordinamento con il SUAP |
- Art. - Istituzione del Suap: delibera
G.C. n. 510 del 18/05/1999 - Sportello Unico per le
Attività Produttive: approvazione accordo di programma per il funzionamento
dei Suap ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i soggetti
coinvolti, ed istituzione del Tavolo di Coordinamento degli Sportelli Unici
per le Attività Produttive della provincia di Ravenna delibera G.C. n. 45
del 11/03/2010 |
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. autotutela e
richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati; |
- CAPO IV-bis
L. 241/1990 - Art. |
2. certificato di
destinazione urbanistica; |
- Art. 12 c. 3 e c. |
3. proroga e rinnovo
dei titoli abilitativi; |
- Art. 16 c.2
L.R. 15/2013 - Art. 19 c.3
L.R. 15/2013 - Art. IX.1.6 RUE5 |
4. sospensione
dell’uso e dichiarazione di inagibilità; |
- Art. XII.1.2 RUE5 |
5. contributo per
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e
rateizzazioni; |
- Delibera di C.C. n.147 del 17/09/2019 |
6. Pareri preventivi; |
- Art. IX.1.7 RUE5 |
7. Ordinanze,
interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia; |
- Art. XII.1.3 RUE5 |
8. modalità e
strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio; |
- Art. - Regolamento per la disciplina del diritto di accesso
dei cittadini ai documenti amministrativi delibera C.C. n. 335
del 08/11/1994 |
9. coinvolgimento e
partecipazione degli abitanti; |
- Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani delibera C.C. n. 75 del 16/07/2015 |
10. concorsi di
urbanistica e di architettura, ove possibili. |
|
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. comunicazioni di
inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche
relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali
l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.; |
- Art.
IX.1.3 RUE5 - Art.
X.1.2 RUE5 - Art. X.1.3 RUE5 |
2. comunicazioni di
fine lavori; |
- Art. X.1.5 RUE5 |
3. occupazione di
suolo pubblico; |
- Regolamento occupazione spazi
ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa delibera C.C.
n. 31106/210 del 26/07/1994 e s.m.i. - Art. 27.12 Regolamento Viario
allegato al PGTU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
4. comunicazioni di
avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni
bellici ecc. |
-
Art. 242-bis e Art. 249 DLgs 152/2006 - L.R. 13/2015; - D.M. 31/2015. |
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. principi generali dell’esecuzione dei lavori;
|
- Art. X.1.1 RUE5 |
2. punti fissi di linea e di livello; |
|
3. conduzione del cantiere e recinzioni
provvisorie; |
- Art. X.1.4 RUE5 |
4. cartelli di cantiere; |
- Art. 27 c.4
D.P.R. 380/2001 - Art. 16
c.34 e Art. 18 c.8 L.R. 15/2013 |
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
|
- c.6 Art. X.1.4 RUE5 - Regolamento Comunale per
l'esecuzione di scavi su suolo pubblico delibera C.C. n.4 del 28/01/2016 |
6. misure di cantiere
e eventuali tolleranze; |
- Art. 19 bis L.R. 23/2004 |
7. sicurezza e
controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di
realizzazione dell’opera; |
- Art. X.1.4 RUE5 |
8. ulteriori
disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici; |
-
Art. IV.1.13 RUE5 -
c.10 Art. IV.1.14 RUE5 - c.7 Art. X.1.4 RUE5 - DLgs 81/2008 - Decreto del Ministero della
Difesa n. 82 del 11/05/2015 |
9. ripristino del suolo
e degli impianti pubblici a fine lavori. |
- Art. 6 Regolamento
occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa
delibera C.C. n. 31106/210 del 26/07/1994 e s.m.i. |
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.
Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio contenente disposizioni regolamentari
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. caratteristiche
costruttive e funzionali, degli edifici; |
- Art. XI.1.1 RUE5 |
2. requisiti
prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento
dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di
materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima
alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo; |
- Art. XI.1.1 RUE5 - Art. IV.1.14 RUE5 (in
particolare, relativamente al rischio idrogeologico, i c. 5, c.6, c.7 e c.8) |
3. requisiti e
parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità
progettuale; |
|
4. incentivi
(riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai
parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e
della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti; |
- Parte I Titolo III Capo III.5
RUE5 |
5. prescrizioni
costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon; |
|
6. specificazioni
sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo
e commerciale; |
- D.M. 05/07/1975 - Regolamento di igiene, sanità
pubblica e veterinaria delibera C.C. n. 250 del 16/12/03 e s.m.i. - Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita e norme sul procedimento
delibera C.C. n. 23 del 23/02/2012 |
7. dispositivi di
aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”); |
- DGR 699 del 15/06/2015 e s.m.i. |
8. prescrizioni per le
sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e
la raccolta della scommessa. |
- Regolamento sale da gioco, installazione
apparecchi da intrattenimento e giochi leciti delibera C.C. n. 68 del
31/03/2016 |
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o
di uso pubblico
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti
riferimenti |
1. strade; |
- Art. IV.2.3 RUE5 - Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
2. portici; |
- Art. XI.1.9 RUE5 |
3. piste ciclabili; |
- Art. IV.2.4 RUE5 - Art. 10.2 Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
4. aree per
parcheggio; |
- Art. III.3.2 RUE5 - Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
5. piazze e aree
pedonalizzate; |
-
Art. IV.3.6 e IV.3.10 RUE5 |
6. passaggi pedonali e
marciapiedi; |
- Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
7. passi carrai ed
uscite per autorimesse; |
- Art. XI.1.11 RUE 5 - Art. 27.9 Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
8. chioschi/dehors su
suolo pubblico; |
-
Art. XI.2.2 e Art. XI.2.3 RUE5 - Regolamento per l'installazione di padiglioni ad uso ristoro su
suolo pubblico o privato di uso pubblico nel Comune di Ravenna
delibera C.C. n. 65 del 16/04/2009 - Testo Unico per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico
per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors delibera C.C. n.
199 del 15.11.2004 - Regolamento per la disciplina
delle attività di produzione e vendita piadina romagnola nei chioschi
delibera C.C. n. 123 del 7/11/2013 - Piano di localizzazione
chioschi su aree comunali. Tipo 1 e tipo 2 delibera C.C. n. 25 del
2/03/2009 - Regolamento per la disciplina
degli elementi di arredo annessi ad attività commerciali ed attività
artigianali delibera C.C. n. 183 del 22/12/2008 -Art. 27.3 e Art. 27.8 Regolamento
Viario Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
9. servitù pubbliche
di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors
posizionati su suolo pubblico e privato; |
- Art. 27.3 e Art. 27.8 Regolamento
Viario Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
10. recinzioni; |
- Art. XI.1.10 RUE5 |
11. numerazione
civica. |
- Art. XI.2.1 RUE5 - Regolamento sulla
Toponomastica Comunale – numerazione civica delibera C.C. n. 25 del
23/01/2006 |
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. aree verdi; |
- Regolamento Comunale del
Verde delibera C.C. n. 252 del 16/12/2003 - Art. XI.2.5 RUE5 |
2. parchi urbani e
giardini di interesse storico e documentale; |
-
Art. IV.1.10 e Art. IV.1.11 RUE5 |
3. orti urbani; |
- Regolamento per la conduzione
e la gestione dei terreni comunali adibiti ad orti delibera C.C. n. 122
del 07/11/2013 |
4. parchi e percorsi
in territorio rurale; |
-
Art. IV.1.12 RUE5 -
Art. V.2.1 RUE5 -
Art. V.2.2 RUE5 -
Art. V.2.3 RUE5 -
Allegato C RUE 5.1 |
5. sentieri; |
- Art. IV.1.12 RUE5 |
6. tutela del suolo e
del sottosuolo; |
-
Art. XI.1.3 RUE5 -
Art. IV.1.14 RUE5 |
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. approvvigionamento
idrico; |
- Titolo IV Capitolo 4 Regolamento
di igiene, sanità pubblica e veterinaria delibera C.C. n. 250 del 16/12/03
e s.m.i. |
2. depurazione e
smaltimento delle acque; |
- Titolo III Capitolo 1 Regolamento
di igiene, sanità pubblica e veterinaria delibera C.C. n. 250 del
16/12/03 e s.m.i. - Art. XI.1.3 RUE5 - Regolamento per gli scarichi
delle acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle
domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica delibera C.C. n. 236
del 19/11/2002 |
3. raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; |
- Regolamento per la gestione
dei rifiuti e assimilati delibera dell'Autorità d'Ambito di Ravenna del
07/12/2011 - Art. 27.11 Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 |
4. distribuzione
dell’energia elettrica; |
|
5. distribuzione del
gas; |
|
6. ricarica dei
veicoli elettrici; |
- c.1-ter Art. 4 DPR 380/2001 |
7. produzione di
energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento; |
- c.1 Art. XI.1.2 RUE |
8. telecomunicazioni. |
- c.2 e c.3 Art. XI.1.2 RUE5 - Regolamento Comunale per
l'installazione, il montaggio, il controllo e la razionalizzazione degli
impianti per la telefonia mobile cellulare delibera C.C. n. 80 del
20/03/2001 |
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. pubblico decoro,
manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi; |
- c.1 Art. XI.1.6 RUE5 |
2. facciate degli
edifici ed elementi architettonici di pregio; |
- c.8
Art. VIII.2.2 RUE5 - c.2
e c.3 Art. XI.1.6 RUE5 |
3. elementi aggettanti
delle facciate, parapetti e davanzali; |
-Art. XI.1.8 RUE5 |
4. allineamenti; |
-
c.3, c.5 e c. 6 Art. II.1.2 RUE5 |
5. piano del colore; |
- Allegati F1 e F2 del RUE5.1 |
6. coperture degli
edifici; |
- c.2
Art. VI.2.2 RUE5 - c.8
Art. VIII.2.2 RUE5 -
Art. XI.1.5 RUE5 |
7. illuminazione
pubblica; |
- Piano Regolatore
Illuminazione Comunale delibera C.C. n. 33 del 16/04/2020. - Approvazione degli elaborati
tecnici ed analitici integrativi al Piano Regolatore dell'illuminazione
Comunale delibera G.C. n. 42 del 09/02/2010 - Art. XI.1.15 RUE5 |
8. griglie ed
intercapedini; |
|
9. antenne e impianti
di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici; |
- Art. XI.1.2 RUE5 |
10. serramenti esterni
degli edifici; |
- c.2
Art. VI.2.2 RUE5 - c.8
Art. VIII.2.2 RUE5 |
11. insegne
commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe; |
- Testo Unico per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico
per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors delibera C.C. n.
199 del 15.11.2004 |
12. cartelloni
pubblicitari; |
- Art. 27.1 Regolamento Viario
Allegato al PTGU delibera C.C. n.77 del 07/04/2016 - Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari delibera G.C. n. 364 del 28/07/2009 modificata con delibera
G.C. n. 822 del 20/12/2016 - Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e Diritti sui Pubbliche Affissioni
– Ravenna Entrate delibera C.C. n. 15 del 31/01/2008 modificata con
delibera G.C. n. 22 del 23/02/2012 |
13. muri di cinta; |
- Art. XI.1.10 RUE5 |
14. beni culturali e
edifici storici; |
-
Art. IV.1.7 RUE5 -
Art. IV.1.8 RUE5 -
Art. IV.1.9 RUE5 -
Art. VIII.2.3 RUE5 -
Art. VIII.2.4 RUE5 -
Art. VIII.2.5 RUE5 - Art. XI.1.7 RUE5 - Allegati D e E RUE5.1 |
15. cimiteri
monumentali e storici; |
- Art. IV.1.7 RUE5 - Art. XI.1.7 RUE5 - Regolamento comunale di
Polizia Mortuaria per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali del
Comune di Ravenna delibera C.C. n. 259 del 17/12/2002 - Piano Urbanistico Cimiteriale
delibera C.C. n. 112 del 16/06/2005 e successiva variante delibera C.C. n. 49
del 23/03/2009 |
16. progettazione dei
requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani. |
|
Capo VI - Elementi costruttivi
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. superamento
barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di
barriere architettoniche; |
- L. 13/1989 - DM 236/1989 - L. 104/1992 - Capo III DPR 380/2001 |
2. serre
bioclimatiche; |
- c.1 Art. II.1.1 RUE5 |
3. impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici; |
- Art. XI.1.2 RUE5 |
4. coperture, canali
di gronda e pluviali; |
- Art. XI.1.5 |
5. strade e passaggi
privati e cortili; |
- Art. XI.1.11 RUE5 |
6. cavedi, pozzi luce
e chiostrine; |
- Art. 36 Regolamento di
igiene, sanità pubblica e veterinaria delibera C.C. n. 250 del 16/12/03 e
s.m.i. |
7. intercapedini e
griglie di aerazione; |
|
8. recinzioni; |
- Art. XI.1.10 RUE5 |
9. materiali, tecniche
costruttive degli edifici; |
- c.8
Art. VIII.2.2 RUE5 - c.2
e c.3 Art. XI.1.6 RUE5 |
10. disposizioni
relative alle aree di pertinenza; |
- Art. XI.1.12 RUE5 |
11. piscine; |
- Regolamento di igiene, sanità
pubblica e veterinaria delibera C.C. n. 250 del 16/12/03 e s.m.i. |
12. altre opere di corredo
agli edifici. |
-
c.7 Art. II.1.2 RUE5 -
Art. XI.1.13 RUE5 -
Art. XI.1.14 RUE5 |
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio; |
-
Art. XII.1.1 RUE5 -
Art. XII.1.2 RUE5 |
2. vigilanza durante
l’esecuzione dei lavori; |
- c.4 Art. X.1.4 RUE5 - Definizione modalità e
percentuali dei controlli a campione sui titoli edilizi e richieste di conformità
edilizia e agibilità, in coerenza con la LR 15/2013 e atti di coordinamento
regionali delibera G.C. n. 738 del 23/12/2014 |
3. sanzioni per
violazioni delle norme regolamentari. |
- Art. XII.2.1 RUE5 |
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
Schema di Regolamento edilizio-tipo Regionale |
Corrispondenti riferimenti |
1. aggiornamento del
regolamento edilizio; |
- Atto di Coordinamento Tecnico per la
Semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli
2 bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013 approvato con DGR n. 922
del 28/06/2017 |
2. disposizioni
transitorie. |
- Art. 2 c.2 lettera b) dell'Atto di
Coordinamento Tecnico per la Semplificazione e l'uniformazione in materia
edilizia ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della legge regionale n. 15 del
2013 approvato con DGR n. 922 del 28/06/2017 |
[1] Per “risparmio energetico previsto”
si intende la differenza tra l'energia dispersa in presenza della serra, Q e
quella dispersa in assenza della serra, Q°.
Deve essere verificato: Q° – Q=.> 25% Q°
Dove:
Q° = L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
in presenza della serra solare durante la stagione invernale.
Q = L'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale in assenza della serra solare
durante la stagione invernale.
[2] Si intende per esistenti quelle che non sono
state demolite e ricostruite dopo il 21.12.93
1. Le Altre
forme insediative dello Spazio rurale sono articolate in Produttive
e Prevalentemente residenziali. Rientrano fra quelle Produttive:
i Manufatti per allevamenti, i Manufatti per attività produttive
legate all’agricoltura, ed altri manufatti produttivi sparsi; rientrano fra
quelli Prevalentemente residenziali: gli Insediamenti lineari e
gli Edifici sparsi rurali e civili.
2. L’elaborato
PSC 3 evidenzia con apposito simbolo i Manufatti per allevamenti, i Manufatti
per attività produttive legate all’agricoltura e gli Insediamenti
lineari. In sede di RUE, tali componenti, sono individuate, ed eventualmente
integrate, anche con definizione fondiaria del suolo di pertinenza.
3. Gli
obiettivi del piano per i Manufatti per allevamenti e i
Manufatti per attività produttive legate all’agricoltura sono la
riabilitazione, il miglioramento e l’adeguamento degli edifici ai fini dello
sviluppo delle attività agricole e delle attività connesse di cui al D.Lgs.
227/2001 e D.Lgs. 228/2001, con la contestuale eliminazione delle situazioni di
degrado ambientale, con particolare attenzione all’inserimento dell’intervento
nel paesaggio e nell’ambiente e con adeguamento alle normative igienico-sanitarie
vigenti in materia.