Art.77

Prestazioni della Zona agricola periurbana

 

1. Le parti di territorio classificate come Zona agricola periurbana, così come definite dall’art.A-20 dell’Allegato alla LR 20/2000, sono individuate nell’elaborato PSC.3. Per tali zone l’obiettivo è il mantenimento dell’attività agricola in rapporto con l’area urbana limitrofa, attraverso anche la promozione di attività integrative del reddito agrario aperte alla fruizione da parte dei cittadini ed il miglioramento della qualità ambientale urbana compresa la leggibilità dei margini edificati.

 

2. In particolare nella Zona agricola periurbana il RUE favorisce le attività integrative del reddito agrario dirette a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero (agriturismo e altre strutture ricettive compatibili; attività ricreativo-culturali e sportive all’aria aperta; valorizzazione di siti di interesse storico, ambientale e culturale presenti sul territorio attraverso la realizzazione di percorsi, ad integrazione delle piste ciclabili e percorsi pedonali esistenti nell’ambiente rurale). Il RUE favorisce inoltre, nella Zona agricola periurbana, il miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche (incremento delle superfici alberate, per il contenimento dell’inquinamento dell’aria, per l’attenuazione del rumore e per la transizione tra l’ambiente prettamente agricolo con quello urbanizzato e industriale), volte a mitigare e a compensare gli impatti negativi propri dell’urbano (inquinamenti, gestione rifiuti, servizi ambientali) e le emissioni derivanti dalle pratiche agricole che possono comportare pericolo per gli abitanti dell’area urbana limitrofa (pesticidi, etc).

 

3. Il RUE disciplina gli usi del suolo di cui all’art.18 e la nuova edificazione modificando ed integrando la disciplina relativa alle Zone agricole di salvaguardia del PRG in vigore; l’integrazione avrà anche per oggetto una disciplina premiale volta a favorire sia la promozione da parte dell’azienda agricola di attività di produzione di beni e servizi nella logica della multifunzionalità promossa dai DLgs. 227/2001 e DLgs.228/2001, sia l’acquisizione di suoli per opere pubbliche da parte dell’Amministrazione (strade di circuitazione, aree verdi, etc) tramite compensazione.

 

4. Nelle Zone agricole periurbane  dei centri del Forese e della Frangia l’acquisizione dei suoli per la realizzazione della viabilità di circuitazione può avvenire, in alternativa all’esproprio, attraverso compensazione di cui all’art. 11, sulla base di parametri che saranno definiti dal RUE o dal POC in specifica convenzione, all’interno dei seguenti valori:

a)      superficie minima di cessione: da 600 a 1000 mq.

b)      indice relativo alla superficie da cedere:

-  0,25 mq/mq per la superficie minima da cedere fra 600 e 1000 mq.

-  0,10 mq/mq per la superficie da cedere oltre i 1000 mq.

fino comunque ad un max di 600 mq. di diritti edificatori di compensazione;

c)      max 3 unità abitative.

Tali diritti edificatori maturano alla redazione dello studio di fattibilità dell’opera da parte del Comune e al suo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.

 

5. Parti delle zone agricole periurbane possono essere classificate in sede di POC come aree di cintura verde e/o aree di integrazione così come definito al comma 5 dell’art. 54.